Art. 1 bis 
 
  ((Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)) 
 
  ((1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi
ad oggetto unita' immobiliari a uso abitativo in regime  di  edilizia
agevolata rientranti nel programma straordinario di cui  all'articolo
18  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati  fino  a  tale
data ai medesimi termini e condizioni. 
  2.  Ferma  la  facolta'  di  riscatto  eventualmente  prevista  nei
contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario
che intende trasferire a titolo oneroso le unita' immobiliari di  cui
al medesimo comma  1  deve  notificare  la  proposta  di  alienazione
all'assegnatario, al quale e' attribuito il diritto di prelazione. Si
applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in
quanto compatibili. 
  3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data  di  entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  la
prelazione di cui al comma 2 puo'  essere  esercitata  alle  seguenti
condizioni: 
  a) l'immobile e' occupato dall'assegnatario o, in caso di  decesso,
dal  suo  nucleo  familiare  al  momento  della  notificazione  della
volonta' di alienarlo; 
  b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto  con  contratto
preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con  altro
contratto costitutivo o traslativo di usufrutto,  uso  o  abitazione,
trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto; 
  c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente
al pagamento dell'indennita' di occupazione. 
  4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di  prelazione,  i
contratti di cui al  comma  3  si  intendono  rinnovati  sino  al  31
dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo  che  non  sia
intervenuto  provvedimento   passato   in   giudicato   di   rilascio
dell'immobile. 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano  le
facolta'  di  riscatto  eventualmente   previste   a   favore   degli
assegnatari degli immobili di cui al comma 1.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  18,  del  decreto-
          legge   13   maggio   1991,   n.   152,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  12  luglio   1991,   n.   203
          (Provvedimenti urgenti in tema di lotta  alla  criminalita'
          organizzata   e   di   trasparenza   e    buon    andamento
          dell'attivita' amministrativa): 
                «Art.  18.  -  1.  Per  favorire  la  mobilita'   del
          personale e' avviato un programma straordinario di edilizia
          residenziale da concedere in locazione o  in  godimento  ai
          dipendenti delle  amministrazioni  dello  Stato  quando  e'
          strettamente  necessario  alla  lotta   alla   criminalita'
          organizzata,  con  priorita'   per   coloro   che   vengano
          trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione  di
          tale programma si provvede: 
                  a) per l'edilizia agevolata, con  limite  d'impegno
          di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno  di  lire
          150  miliardi  relativo  al  1990  previsto  al   comma   3
          dell'articolo 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
                  b)   per   l'edilizia   sovvenzionata,    con    un
          finanziamento  di  900  miliardi  alla  cui  copertura   si
          provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi
          relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b)  e
          c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963,  n.  60,
          relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di
          tali proventi e' ripartita fra le regioni,  ferma  restando
          la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera  c),
          della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
                2. Gli interventi di cui al comma 1  sono  realizzati
          dai comuni, dagli IACP, da imprese di  costruzione  e  loro
          consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi  di
          cui  al  comma  1,  lettera  a),   sono   concessi,   anche
          indipendentemente dalla concessione di  mutui  fondiari  ed
          edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica  soluzione
          o in un massimo  di  diciotto  annualita'  costanti,  ferma
          restando  l'entita'  annuale  complessiva  del  limite   di
          impegno autorizzato  a  carico  dello  Stato.  Il  Comitato
          esecutivo del CER determina gli ulteriori  criteri  per  le
          erogazioni  dei  contributi  nonche'  il   loro   ammontare
          massimo. In caso di alienazione degli alloggi  di  edilizia
          agevolata   l'atto   di   trasferimento   deve    prevedere
          espressamente, a pena di nullita',  il  passaggio  in  capo
          all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e  con
          le modalita' stabilite dal CIPE. 
                3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
          realizzazione di  interventi  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio  anche  mediante  l'acquisizione  di  edifici   da
          recuperare, di interventi  di  nuova  costruzione,  nonche'
          alla    realizzazione    delle    necessarie    opere    di
          urbanizzazione. 
                Gli  interventi  possono  far  parte   di   programmi
          integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5. 
                4. Alla realizzazione del programma straordinario  di
          cui  al  comma  1  si  applicano  le   procedure   previste
          dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7  febbraio
          1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
          aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto  il  comitato  esecutivo  del  CER  stabilisce   le
          modalita' per la presentazione delle domande. 
                5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
          necessarie alla realizzazione del  programma  straordinario
          di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del
          decreto-legge 15 dicembre 1979,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 febbraio  1980,  n.  25.  Per
          l'acquisizione delle aree  e  per  la  realizzazione  delle
          opere di urbanizzazione, la Cassa depositi  e  prestiti  e'
          autorizzata  a  concedere  ai  comuni   interessati   mutui
          decennali senza interessi  secondo  le  modalita'  ed  alle
          condizioni da stabilire con apposito decreto  del  Ministro
          del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  dei   lavori
          pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo  speciale
          costituito presso la Cassa stessa, ai  sensi  dell'articolo
          45 della legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
                5-bis.  Sono  consentiti  atti   di   cessione,   con
          destinazione vincolata alla realizzazione di  programmi  di
          edilizia residenziale pubblica  o  convenzionata,  di  beni
          immobili dello Stato  e  delle  Aziende  autonome  statali,
          anche se dotate di  personalita'  giuridica,  indicati  nel
          libro terzo, titolo I, capo  II,  del  codice  civile,  non
          indispensabili  ad  usi  governativi,  ai  comuni  che   ne
          facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni  anno  e,  in
          sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
                5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
          finanza, gli uffici tecnici erariali  e  gli  altri  uffici
          centrali  e   periferici   competenti,   procedono,   entro
          centoventi giorni dal ricevimento della domanda di  cui  al
          comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili  per
          le  cessioni,  alla  loro   valutazione   con   riferimento
          all'attuale  consistenza  e   destinazione   nonche'   alla
          cessione al comune richiedente. 
                5-quater.  Nella  regione  Trentino-Alto   Adige   il
          programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato  agli
          interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
          per esigenze di servizio. 
                6.  Gli  enti  pubblici  comunque   denominati,   che
          gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
          ad  utilizzare  per  il  periodo  1990-95  una  somma,  non
          superiore al 40%  dei  fondi  destinati  agli  investimenti
          immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili  a
          destinazione  residenziale,  da  destinare   a   dipendenti
          statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo  conto
          nella  costruzione  e  nell'acquisto  di   immobili   della
          intensita'  abitativa  e  della  consistenza  degli  uffici
          statali.  «L'acquisto  da  parte  degli  enti  pubblici   e
          previdenziali  non  puo'  essere  riferito  agli   immobili
          costruiti con i contributi dello Stato». 
                7. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  determina,
          con proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  l'ammontare  delle  risorse  da   destinare   agli
          interventi di cui al comma 6.» 
              - Si riporta il testo degli articoli  38  e  39,  della
          legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
          immobili urbani): 
                «Art. 38 (Diritto di prelazione). - Nel caso  in  cui
          il locatore intenda trasferire a titolo oneroso  l'immobile
          locato, deve darne comunicazione  al  conduttore  con  atto
          notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. 
                Nella  comunicazione  devono   essere   indicati   il
          corrispettivo, da quantificare in ogni caso in  denaro,  le
          altre  condizioni  alle  quali  la  compravendita  dovrebbe
          essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il  diritto
          di prelazione. 
                Il  conduttore  deve   esercitare   il   diritto   di
          prelazione  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          ricezione  della  comunicazione,  con  atto  notificato  al
          proprietario a mezzo  di  ufficiale  giudiziario,  offrendo
          condizioni uguali a quelle comunicategli. 
                Ove il  diritto  di  prelazione  sia  esercitato,  il
          versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione
          indicata nella  comunicazione  del  locatore,  deve  essere
          effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal
          sessantesimo  giorno  successivo  a  quello   dell'avvenuta
          notificazione   della   comunicazione    da    parte    del
          proprietario,   contestualmente   alla   stipulazione   del
          contratto di compravendita o del contratto preliminare. 
                Nel caso in cui  l'immobile  risulti  locato  a  piu'
          persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere
          effettuata a ciascuna di esse. 
                Il  diritto  di  prelazione  puo'  essere  esercitato
          congiuntamente  da  tutti  i  conduttori,  ovvero,  qualora
          taluno  vi  rinunci,  dai   rimanenti   o   dal   rimanente
          conduttore. 
                L'avente  titolo  che,  entro  trenta  giorni   dalla
          notificazione di cui al primo comma, non  abbia  comunicato
          agli altri aventi diritto la sua  intenzione  di  avvalersi
          della  prelazione,  si  considera  avere  rinunciato   alla
          prelazione medesima. 
                Le norme del presente articolo non si applicano nelle
          ipotesi previste dall'articolo 732 del codice  civile,  per
          le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e  nella
          ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge  o
          dei parenti entro il secondo grado.». 
                «Art.  39  (Diritto  di  riscatto).  -   Qualora   il
          proprietario  non  provveda  alla  notificazione   di   cui
          all'articolo precedente, o il  corrispettivo  indicato  sia
          superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento  a
          titolo  oneroso  dell'immobile,   l'avente   diritto   alla
          prelazione puo', entro  sei  mesi  dalla  trascrizione  del
          contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da  ogni
          altro successivo avente causa. 
                Ove sia stato esercitato il diritto di  riscatto,  il
          versamento del  prezzo  deve  essere  effettuato  entro  il
          termine di tre  mesi  che  decorrono,  quando  non  vi  sia
          opposizione al riscatto, dalla prima udienza  del  relativo
          giudizio, o dalla ricezione dell'atto  notificato  con  cui
          l'acquirente o successivo avente causa comunichi  prima  di
          tale udienza di non opporsi al riscatto. 
                Se per qualsiasi motivo,  l'acquirente  o  successivo
          avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine  di
          tre mesi decorre dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato
          della sentenza che definisce il giudizio.».