Art. 10 
 
((Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale
  e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire  il
  tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve  e  saltuaria
  del personale scolastico)) 
 
  1. Al fine di assicurare  il  regolare  ed  efficiente  svolgimento
delle attivita' relative al  sesto  quadrimestre,  nell'ambito  della
tornata   dell'Abilitazione    scientifica    nazionale    2021-2023,
all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2023, n. 14, le  parole:  «7  ottobre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «7 dicembre 2023». 
  2. Fino al 31 dicembre 2023 e' autorizzata la spesa di 55,6 milioni
di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento  dei  contratti
di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai  relativi
oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di  cui
all'articolo  231-bis,  comma  1,  lettera  b),  primo  periodo,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  ((2-bis.  Il  termine  previsto  per  l'adozione  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con  il  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentita   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  per  stabilire  le  modalita'  di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di
cui all'articolo 18, comma 3.2,  del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81, e' prorogato al 31 gennaio 2024. 
  2-ter. All'articolo 1-bis, comma 1, del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  dicembre
2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro l'anno 2024». 
  2-quater. All'articolo 58, comma 5-septies,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le  parole:  «a  decorrere  dal  1°
settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  1°
dicembre 2023». 
  2-quinquies.  All'articolo  2-ter,  comma  1,  primo  periodo,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «per  l'anno  scolastico
2021/2022 e  per  l'anno  scolastico  2022/2023  nonche'  per  l'anno
scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli  anni
scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 29  dicembre  2022,  n.198,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,   n.   14
          (Disposizioni urgenti in materia  di  termini  legislativi)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita'
          e ricerca). - 1.  All'articolo  14,  comma  6-quaterdecies,
          primo periodo, del decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2022,
          n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) le parole: "Per i centottanta giorni  successivi
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino
          al 31 dicembre 2023"; 
                  b)  le  parole:   "alla   predetta   data,   ovvero
          deliberate  dai  rispettivi  organi  di  governo  entro  il
          predetto termine di  centottanta  giorni"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "ovvero deliberate dai rispettivi organi di
          governo entro il predetto termine". 
                2. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205,  le  parole:  "31  dicembre
          2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 
                3. All'articolo 19, comma  1,  del  decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole:  "2021-2022
          e 2022-2023" sono sostituite  dalle  seguenti:  "2021-2022,
          2022-2023 e 2023-2024". 
                4. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9  gennaio
          2020, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo   2020,   n.   12,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole:  "a  decorrere  dall'anno
          accademico 2023/2024" sono sostituite  dalle  seguenti:  "a
          decorrere dall'anno  accademico  2024/2025"  e  le  parole:
          "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
          "entro il 31 dicembre 2023"; 
                  b) al comma 2, le parole:  "a  decorrere  dall'anno
          accademico 2023/2024" sono sostituite  dalle  seguenti:  "a
          decorrere dall'anno accademico 2024/2025". 
                4-bis. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge  24
          dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre  2022"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 
                4-ter.  Nelle  more  della   piena   attuazione   del
          regolamento di cui all'articolo 2,  comma  7,  lettera  e),
          della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico
          2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2,  comma  1,
          della medesima legge possono reclutare,  nei  limiti  delle
          facolta'   assunzionali   autorizzate   e   successivamente
          ripartite dal Ministero dell'universita' e  della  ricerca,
          personale docente a tempo indeterminato prioritariamente  a
          valere sulle vigenti graduatorie di  cui  all'articolo  14,
          comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2022,
          n. 79, nonche'  sulle  vigenti  graduatorie  nazionali  per
          titoli e, in subordine, mediante  selezioni  pubbliche  per
          titoli ed esami, nel rispetto  dei  principi  di  cui  agli
          articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e),  e  35-bis,
          comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165,  nonche'  di  criteri,  modalita'  e  requisiti  di
          partecipazione   definiti   con   decreto   del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
                5. All'articolo 7, comma 2,  secondo  periodo,  della
          legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "31 dicembre  2022"
          sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". 
                5-bis.   All'articolo   34-ter,    comma    2,    del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,  sono
          aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il termine previsto
          dalle  norme  transitorie  di  cui  al   secondo   periodo,
          riguardante   il   conseguimento   dell'attestazione    per
          l'esercizio della professione di interprete  in  LIS  e  in
          LIST, e' prorogato al 31 gennaio 2025.  La  professione  di
          interprete in LIS e in LIST puo' essere esercitata in forma
          non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
          anche da coloro che conseguono, entro il  medesimo  termine
          del  31  gennaio  2025,  un  attestato  in   'Tecniche   di
          traduzione e interpretazione' o di  'Interprete  di  lingua
          dei segni italiana (LIS)' rilasciato da enti, associazioni,
          cooperative  con  certificazione  UNI   ISO   che   abbiano
          garantito requisiti di qualita' della formazione  su  tutto
          il territorio italiano e che abbiano operato  negli  ultimi
          cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione
          specifica per il conseguimento del predetto attestato". 
                6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies,  commi
          3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  sono
          prorogati al 31 dicembre 2023. 
                7. I termini di cui  all'articolo  28,  comma  2-ter,
          periodi primo e secondo, del decreto-legge 17 maggio  2022,
          n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2022, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2023. 
                8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge  30
          dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori  delle
          Commissioni  nazionali   per   l'Abilitazione   Scientifica
          Nazionale formate sulla base del decreto  direttoriale  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca n.  251  del  29
          gennaio  2021   e'   prorogato   al   31   dicembre   2023.
          Conseguentemente, la presentazione  delle  domande  per  il
          sesto   quadrimestre   della   tornata    dell'abilitazione
          scientifica nazionale 2021-2023 e' fissato dal  7  febbraio
          al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al  sesto  quadrimestre
          si concludono entro il 7 dicembre 2023. 
                8-bis. Il termine di cui  all'articolo  6,  comma  4,
          primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  228,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio
          2022,  n.  15,  e'  prorogato  al  31  dicembre  2023.   La
          disposizione di cui al primo periodo non  si  applica  alle
          professioni indicate all'articolo 1 della legge 8  novembre
          2021, n. 163, nonche' a coloro  che  hanno  conseguito  una
          delle lauree  professionalizzanti  di  cui  all'articolo  2
          della medesima legge n. 163 del 2021. 
                8-ter. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di
          ateneo  e  delle   altre   istituzioni   della   formazione
          superiore, l'ultima sessione  delle  prove  finali  per  il
          conseguimento  del  titolo  di  studio  relative   all'anno
          accademico 2021/2022 e' prorogata al  15  giugno  2023.  E'
          conseguentemente prorogato ogni altro termine  connesso  ad
          adempimenti  didattici  o  amministrativi  funzionali  allo
          svolgimento delle predette prove. 
                8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo  25
          maggio 2017,  n.  75,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
          seguente: 
                  "2-bis.  Anche  per  le  finalita'  connesse   alla
          stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
          e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
          218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026". 
                8-quinquies. All'articolo 24, comma 6, della legge 30
          dicembre 2010, n. 240, le parole: "del  decimo  anno"  sono
          sostituite dalle seguenti: "del quattordicesimo anno". 
                8-sexies.   All'articolo   6,   comma   4-bis,    del
          decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25  febbraio  2022,  n.  15,  le
          parole:  "dieci  anni"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          "undici anni".» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  231-bis,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 231-bis (Misure per la  ripresa  dell'attivita'
          didattica in presenza). - 1. Al fine di consentire  l'avvio
          e  lo  svolgimento  dell'anno  scolastico   2020/2021   nel
          rispetto  delle  misure  di   contenimento   dell'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19,  con  ordinanza  del  Ministro
          dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle  finanze,  sono  adottate,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  vigenti,  misure  volte  ad   autorizzare   i
          dirigenti degli uffici  scolastici  regionali,  nei  limiti
          delle risorse di cui al comma 2, a: 
                  a) derogare, nei soli casi  necessari  al  rispetto
          delle misure  di  cui  all'alinea  ove  non  sia  possibile
          procedere diversamente,  al  numero  minimo  e  massimo  di
          alunni per classe previsto, per ciascun ordine e  grado  di
          istruzione,  dal  regolamento  di  cui   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; 
                  b)  attivare  ulteriori  incarichi  temporanei   di
          personale docente e amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          (ATA) a  tempo  determinato  dalla  data  di  inizio  delle
          lezioni o dalla presa di servizio  fino  al  termine  delle
          lezioni,  non  disponibili  per  le   assegnazioni   e   le
          utilizzazioni di durata temporanea. In caso di  sospensione
          delle  attivita'   didattiche   in   presenza   a   seguito
          dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale  di  cui  al
          periodo precedente assicura le prestazioni con le modalita'
          del  lavoro  agile.  A  supporto  dell'erogazione  di  tali
          prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare
          la strumentazione entro il limite di spesa  complessivo  di
          10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo
          precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse  del
          Programma operativo nazionale Istruzione  2014-2020,  anche
          mediante riprogrammazione degli interventi; 
                  c) prevedere, per l'anno scolastico  2020/2021,  la
          conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni. 
                2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1  del
          presente articolo si provvede a valere  sulle  risorse  del
          fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli  uffici
          scolastici   regionali    con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze.  L'  adozione  delle  predette  misure  e'
          subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti  dello
          stesso. 
                3.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  18,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
                «Art.  18  (Obblighi  del  datore  di  lavoro  e  del
          dirigente). - 1. Il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le
          attivita'  di  cui  all'articolo  3,  e  i  dirigenti,  che
          organizzano e  dirigono  le  stesse  attivita'  secondo  le
          attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
                  a)    nominare    il    medico    competente    per
          l'effettuazione  della  sorveglianza  sanitaria  nei   casi
          previsti  dal  presente  decreto  legislativo   e   qualora
          richiesto dalla valutazione dei rischi di cui  all'articolo
          28; 
                  b)   designare   preventivamente    i    lavoratori
          incaricati  dell'attuazione  delle  misure  di  prevenzione
          incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei  luoghi  di
          lavoro  in  caso  di  pericolo  grave   e   immediato,   di
          salvataggio, di primo soccorso  e,  comunque,  di  gestione
          dell'emergenza; 
                  b-bis) individuare il preposto  o  i  preposti  per
          l'effettuazione  delle  attivita'  di  vigilanza   di   cui
          all'articolo 19. I contratti e gli  accordi  collettivi  di
          lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto
          per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al  precedente
          periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio  alcuno  a
          causa dello svolgimento della propria attivita'; 
                  c) nell'affidare i compiti  ai  lavoratori,  tenere
          conto delle capacita' e delle condizioni  degli  stessi  in
          rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
                  d) fornire  ai  lavoratori  i  necessari  e  idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione e  il
          medico competente, ove presente; 
                  e)  prendere  le   misure   appropriate   affinche'
          soltanto  i  lavoratori   che   hanno   ricevuto   adeguate
          istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che
          li espongono ad un rischio grave e specifico; 
                  f) richiedere l'osservanza  da  parte  dei  singoli
          lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle  disposizioni
          aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro  e
          di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
          di protezione individuali messi a loro disposizione; 
                  g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
          scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
          richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
          previsti a suo carico nel presente decreto; 
                  g-bis) nei casi di sorveglianza  sanitaria  di  cui
          all'articolo  41,  comunicare  tempestivamente  al   medico
          competente la cessazione del rapporto di lavoro; 
                  h)  adottare  le  misure  per  il  controllo  delle
          situazioni  di  rischio  in  caso  di  emergenza   e   dare
          istruzioni affinche' i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo
          grave, immediato ed inevitabile, abbandonino  il  posto  di
          lavoro o la zona pericolosa; 
                  i) informare il piu' presto possibile i  lavoratori
          esposti al rischio di un pericolo grave e  immediato  circa
          il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere  in
          materia di protezione; 
                  l)  adempiere  agli   obblighi   di   informazione,
          formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
                  m) astenersi, salvo eccezione debitamente  motivata
          da  esigenze  di  tutela  della  salute  e  sicurezza,  dal
          richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
          una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo  grave
          e immediato; 
                  n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
          il  rappresentante  dei  lavoratori   per   la   sicurezza,
          l'applicazione delle misure di sicurezza  e  di  protezione
          della salute; 
                  o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
          lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi  e  per
          l'espletamento della sua funzione, copia del  documento  di
          cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
          informatico  come  previsto  dall'articolo  53,  comma   5,
          nonche' consentire al medesimo rappresentante  di  accedere
          ai dati di cui alla lettera r). Il documento e'  consultato
          esclusivamente in azienda; 
                  p) elaborare il documento di cui  all'articolo  26,
          comma  3  anche  su  supporto  informatico  come   previsto
          dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e  per
          l'espletamento    della    sua    funzione,     consegnarne
          tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori  per
          la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente  in
          azienda; 
                  q) prendere appropriati provvedimenti  per  evitare
          che le misure tecniche adottate possano causare rischi  per
          la  salute  della  popolazione  o  deteriorare   l'ambiente
          esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di
          rischio; 
                  r)  comunicare  in  via  telematica   all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla  ricezione
          del certificato medico, a fini statistici e informativi,  i
          dati e le informazioni relativi agli infortuni  sul  lavoro
          che comportino l'assenza dal lavoro di  almeno  un  giorno,
          escluso quello dell'evento e, a fini  assicurativi,  quelli
          relativi  agli  infortuni   sul   lavoro   che   comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo  di
          comunicazione degli infortuni  sul  lavoro  che  comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni  si  considera
          comunque  assolto  per  mezzo   della   denuncia   di   cui
          all'articolo 53 del  testo  unico  delle  disposizioni  per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali, di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  s) consultare il rappresentante dei lavoratori  per
          la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; 
                  t) adottare le  misure  necessarie  ai  fini  della
          prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  luoghi   di
          lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e  immediato,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
          devono essere adeguate  alla  natura  dell'attivita',  alle
          dimensioni dell'azienda  o  dell'unita'  produttiva,  e  al
          numero delle persone presenti; 
                  u) nell'ambito dello svolgimento  di  attivita'  in
          regime di appalto e di subappalto, munire i  lavoratori  di
          apposita   tessera   di   riconoscimento,   corredata    di
          fotografia, contenente  le  generalita'  del  lavoratore  e
          l'indicazione del datore di lavoro; 
                  v)  nelle  unita'  produttive  con   piu'   di   15
          lavoratori,  convocare  la  riunione   periodica   di   cui
          all'articolo 35; 
                  z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
          ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
          ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
          al grado di evoluzione della tecnica  della  prevenzione  e
          della protezione; 
                  aa)  comunicare  in  via  telematica  all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova  elezione  o
          designazione,   i   nominativi   dei   rappresentanti   dei
          lavoratori per la sicurezza; in fase di prima  applicazione
          l'obbligo  di  cui  alla  presente   lettera   riguarda   i
          nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti  o
          designati; 
                  bb) vigilare affinche' i  lavoratori  per  i  quali
          vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano  adibiti
          alla mansione  lavorativa  specifica  senza  il  prescritto
          giudizio di idoneita'. 
                1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma  1,
          relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
          dei dati relativi agli infortuni che  comportano  l'assenza
          dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
          decorre  dalla  scadenza  del  termine   di   dodici   mesi
          dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. 
                2. Il  datore  di  lavoro  fornisce  al  servizio  di
          prevenzione  e   protezione   ed   al   medico   competente
          informazioni in merito a: 
                  a) la natura dei rischi; 
                  b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
          l'attuazione delle misure preventive e protettive; 
                  c) la descrizione degli  impianti  e  dei  processi
          produttivi; 
                  d) i dati di cui al comma 1, lettera r),  e  quelli
          relativi alle malattie professionali; 
                  e)  i  provvedimenti  adottati  dagli   organi   di
          vigilanza. 
                3. Gli obblighi relativi agli interventi  strutturali
          e di manutenzione necessari per assicurare,  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo, la  sicurezza  dei  locali  e
          degli edifici assegnati in uso a pubbliche  amministrazioni
          o  a  pubblici  uffici,   ivi   comprese   le   istituzioni
          scolastiche    ed    educative,    restano     a     carico
          dell'amministrazione  tenuta,  per  effetto  di   norme   o
          convenzioni, alla loro fornitura e  manutenzione.  In  tale
          caso   gli   obblighi   previsti   dal   presente   decreto
          legislativo,  relativamente  ai  predetti  interventi,   si
          intendono assolti, da  parte  dei  dirigenti  o  funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento all'amministrazione competente  o  al  soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico. 
                3.1. I dirigenti delle istituzioni  scolastiche  sono
          esentati    da    qualsiasi     responsabilita'     civile,
          amministrativa e  penale  qualora  abbiano  tempestivamente
          richiesto gli interventi strutturali e di  manutenzione  di
          cui al comma 3, necessari per assicurare la  sicurezza  dei
          locali e degli edifici assegnati, adottando  le  misure  di
          carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle
          risorse disponibili a legislazione vigente.  In  ogni  caso
          gli interventi relativi all'installazione degli impianti  e
          alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e
          di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici  non
          assegnati alle istituzioni scolastiche nonche'  ai  vani  e
          locali tecnici e ai tetti e  sottotetti  delle  sedi  delle
          istituzioni     scolastiche      restano      a      carico
          dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme  o  delle
          convenzioni vigenti, alla loro  fornitura  e  manutenzione.
          Qualora i dirigenti, sulla base  della  valutazione  svolta
          con la diligenza del buon padre di  famiglia,  rilevino  la
          sussistenza di  un  pericolo  grave  e  immediato,  possono
          interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e
          degli edifici assegnati, nonche'  ordinarne  l'evacuazione,
          dandone   tempestiva   comunicazione    all'amministrazione
          tenuta, ai sensi delle norme o delle  convenzioni  vigenti,
          alla loro fornitura e manutenzione, nonche' alla competente
          autorita' di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo
          precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del
          codice penale. 
                3.2. Per le sedi delle  istituzioni  scolastiche,  la
          valutazione  dei  rischi  strutturali   degli   edifici   e
          l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli  sono
          di esclusiva  competenza  dell'amministrazione  tenuta,  ai
          sensi delle norme o delle convenzioni  vigenti,  alla  loro
          fornitura e manutenzione. Il documento  di  valutazione  di
          cui al comma 2 e' redatto  dal  dirigente  dell'istituzione
          scolastica congiuntamente  all'amministrazione  tenuta,  ai
          sensi  delle  norme  o  delle  convenzioni  vigenti,   alla
          fornitura  e  manutenzione  degli  edifici.   Il   Ministro
          dell'istruzione, di concerto con il Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   stabilisce   le   modalita'   di
          valutazione congiunta  dei  rischi  connessi  agli  edifici
          scolastici. 
                3.3.  Gli  obblighi  previsti  dal  presente  decreto
          legislativo a  carico  delle  amministrazioni  tenute  alla
          fornitura e  alla  manutenzione  degli  edifici  scolastici
          statali si  intendono  assolti  con  l'effettuazione  della
          valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2,  alla
          quale  sia  seguita  la  programmazione  degli   interventi
          necessari nel limite delle risorse disponibili. 
                3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono  tenuti
          altresi'  a  vigilare  in  ordine   all'adempimento   degli
          obblighi di cui agli articoli 19, 20,  22,  23,  24  e  25,
          ferma restando  l'esclusiva  responsabilita'  dei  soggetti
          obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
          attuazione   dei   predetti   obblighi   sia   addebitabile
          unicamente agli stessi e non sia riscontrabile  un  difetto
          di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-bis,   del
          decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure
          di  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  in  materia  di
          reclutamento del  personale  scolastico  e  degli  enti  di
          ricerca e di  abilitazione  dei  docenti)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  1-bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          reclutamento del personale docente di religione cattolica).
          - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
          ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2024, previa
          intesa  con  il  Presidente  della  Conferenza   episcopale
          italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei
          posti per l'insegnamento della religione cattolica  che  si
          prevede siano vacanti e disponibili negli  anni  scolastici
          dal  2022/23  al  2024/25,  ferme  restando  le   procedure
          autorizzatorie di cui all'articolo 39,  commi  3  e  3-bis,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
                2. Il  Ministero  dell'istruzione  e'  autorizzato  a
          bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una
          procedura  straordinaria  riservata  agli   insegnanti   di
          religione  cattolica  che  siano  in  possesso  del  titolo
          previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
          Presidente  della  Conferenza   episcopale   italiana   per
          l'insegnamento  della  religione  cattolica  nelle   scuole
          pubbliche,  resa  esecutiva  ai  sensi  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175,  e  del
          riconoscimento  di  idoneita'   rilasciato   dall'ordinario
          diocesano competente per territorio e  che  abbiano  svolto
          almeno trentasei mesi di servizio  nell'insegnamento  della
          religione cattolica nelle scuole  statali.  Alla  procedura
          straordinaria di cui al presente comma e' assegnato  il  70
          per cento dei posti vacanti e disponibili per  il  triennio
          scolastico 2022/2023-2024/2025 e per  gli  anni  scolastici
          successivi  fino  al   totale   esaurimento   di   ciascuna
          graduatoria  di  merito,  ferme   restando   le   procedure
          autorizzatorie di cui all'articolo 39,  commi  3  e  3-bis,
          della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  Il  contenuto  del
          bando,  i  termini  di  presentazione  delle  istanze,   le
          modalita'    di    svolgimento    della     prova     orale
          didattico-metodologica, di valutazione della stessa  e  dei
          titoli ai fini della predisposizione delle  graduatorie  di
          merito  ripartite  per   ambiti   diocesani,   nonche'   la
          composizione  della   commissione   di   valutazione   sono
          stabiliti con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  il
          quale  prevede,  altresi',  un  contributo   per   l'intera
          copertura  degli  oneri  delle  procedure  a   carico   dei
          partecipanti.  I  contributi  di  partecipazione,   versati
          all'entrata del bilancio dello Stato, sono  tempestivamente
          riassegnati  sui  pertinenti  capitoli   dello   stato   di
          previsione del  Ministero  dell'istruzione  ai  fini  della
          copertura  integrale   delle   spese   per   la   procedura
          concorsuale. 
                3. Nelle more dell'espletamento del concorso e  della
          procedura  straordinaria  di  cui  al  presente   articolo,
          continuano a  essere  effettuate  le  immissioni  in  ruolo
          mediante scorrimento delle graduatorie generali  di  merito
          di cui all'articolo 9, comma 1,  del  decreto  dirigenziale
          del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"
          - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione  di  un
          concorso  riservato,  per   esami   e   titoli,   a   posti
          d'insegnante di religione  cattolica  compresi  nell'ambito
          territoriale   di    ciascuna    diocesi    nella    scuola
          dell'infanzia, nella scuola  primaria  e  nelle  scuole  di
          istruzione secondaria di primo e secondo grado. 
                4.   Le   amministrazioni   interessate    provvedono
          all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   58,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio  dell'economia)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 58 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di  ricerca).  -  1.  Al
          fine di favorire lo sviluppo del  sistema  universitario  e
          della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.   133,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 13-bis, le parole "triennio  2012-2014"
          sono sostituite dalle seguenti  "biennio  2012-2013"  e  le
          parole "per l'anno 2015"  sono  sostituite  dalle  seguenti
          "per gli anni 2014 e 2015"; 
                  b) al comma 14, le parole  "quadriennio  2011-2014"
          sono sostituite dalle seguenti "triennio  2011-2013"  e  le
          parole "per l'anno 2015"  sono  sostituite  dalle  seguenti
          "per gli anni 2014 e 2015". 
                2. Il Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita' statali e' incrementato di  euro  21,4  milioni
          nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a  decorrere  dall'anno
          2015 e il Fondo  ordinario  per  gli  enti  di  ricerca  e'
          incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1
          milioni a decorrere dall'anno 2015. 
                3. All'articolo 1, comma 9, della  legge  4  novembre
          2005, n. 230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente
          periodo: 
                  "Non e' richiesto il parere  della  commissione  di
          cui al terzo periodo nel caso di chiamate di  studiosi  che
          siano risultati vincitori di uno dei programmi  di  ricerca
          di alta qualificazione di cui al primo periodo,  effettuate
          entro tre anni dalla vincita del programma.". 
                3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo  le
          parole:  "soggetti  privati"  sono  aggiunte  le  seguenti:
          "nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
          attivita' di ricerca". 
                4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1,  pari  ad
          euro 25 milioni nell'anno  2014  ed  euro  49,8  milioni  a
          decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei
          risparmi di spesa di cui al comma 5. 
                5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino
          al  29  febbraio  2020,  le  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali acquistano,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i  servizi
          esternalizzati per  le  funzioni  corrispondenti  a  quelle
          assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel
          limite della spesa che si sosterrebbe per coprire  i  posti
          di   collaboratore   scolastico   accantonati   ai    sensi
          dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 giugno 2009, n.  119.  A  decorrere  dal  medesimo  anno
          scolastico il numero di posti accantonati non e'  inferiore
          a quello dell'anno scolastico  2012/2013.  In  relazione  a
          quanto previsto dal presente comma,  le  risorse  destinate
          alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono  ridotte
          di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a
          decorrere dall'anno 2015. 
                5-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, le  istituzioni
          scolastiche ed educative  statali  svolgono  i  servizi  di
          pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale
          dipendente  appartenente  al  profilo   dei   collaboratori
          scolastici e i corrispondenti posti  accantonati  ai  sensi
          dell'articolo 4 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  119,  sono
          resi nuovamente disponibili, in  misura  corrispondente  al
          limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle
          procedure selettiva e di mobilita'  di  cui  ai  successivi
          commi. Il  predetto  limite  di  spesa  e'  integrato,  per
          l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2020. 
                5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della  ricerca  e'  autorizzato  ad  avviare  un'apposita
          procedura selettiva,  per  11.263  posti  di  collaboratore
          scolastico, graduando  i  candidati  secondo  le  modalita'
          previste  per  i  concorsi  provinciali  per  collaboratore
          scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  finalizzata
          ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
          marzo 2020, il personale  impegnato  per  almeno  10  anni,
          anche non continuativi, purche'  includano  il  2018  e  il
          2019,  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed   educative
          statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo  indeterminato
          di imprese titolari di contratti  per  lo  svolgimento  dei
          predetti servizi.  Alla  procedura  selettiva  non  possono
          partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale  escluso
          dall'elettorato politico attivo,  coloro  che  siano  stati
          destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per  i
          reati di cui all'articolo 73 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, i condannati per taluno  dei  delitti  indicati  dagli
          articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con   i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sono determinati i requisiti  per  la  partecipazione  alla
          procedura  selettiva,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento, anche  in  piu'  fasi,  e  i  termini  per  la
          presentazione delle domande. 
                5-quater. Le assunzioni,  da  effettuare  secondo  la
          procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate  anche  a
          tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma  5-bis,
          primo periodo, e  nell'ambito  del  numero  complessivo  di
          11.263, i posti  eventualmente  residuati  all'esito  della
          procedura selettiva di cui al comma 5-ter  sono  utilizzati
          per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
          graduatoria nazionale formulata sulla  base  del  punteggio
          gia' acquisito, dei partecipanti  alla  procedura  medesima
          che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari  di
          assunzioni a  tempo  parziale  ovvero  siano  risultati  in
          soprannumero  nella  provincia  in  virtu'  della   propria
          posizione in graduatoria. I  rapporti  instaurati  a  tempo
          parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
          pieno, ne' puo'  esserne  incrementato  il  numero  di  ore
          lavorative, se non in presenza di risorse certe e  stabili.
          Le risorse che derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo,
          nell'anno scolastico  2019/2020  e  negli  anni  scolastici
          seguenti, del personale assunto ai sensi  del  comma  5-ter
          sono prioritariamente utilizzate per  la  trasformazione  a
          tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso  in
          ruolo ai sensi del presente comma non ha  diritto,  ne'  ai
          fini giuridici ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento
          del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
          al comma 5-ter. 
                5-quinquies. Nel limite di  spesa  di  cui  al  comma
          5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero  complessivo
          di 11.263  posti,  per  l'anno  scolastico  2020/2021  sono
          avviate, una tantum, operazioni di mobilita'  straordinaria
          a domanda, disciplinate da  apposito  accordo  sindacale  e
          riservate al personale assunto con la  procedura  selettiva
          di cui  al  comma  5-ter  sui  posti  eventualmente  ancora
          disponibili  in  esito  alle  attivita'  di  cui  al  comma
          5-quater.  Nelle  more  dell'espletamento  delle   predette
          operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
          lo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche   in   idonee
          condizioni igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati
          all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e  5-quater
          sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
          iscritto nelle vigenti graduatorie. 
                5-quinquies. Per l'immissione in ruolo  dei  soggetti
          che hanno superato la  selezione  di  cui  all'articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora
          assunti  alle  dipendenze   dello   Stato,   e'   stanziato
          l'ulteriore importo di 1,135 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
          Al medesimo fine, l'organico dei  collaboratori  scolastici
          presso l'ufficio  scolastico  della  Regione  siciliana  e'
          aumentato di 119 unita'. 
                5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma  5-bis,
          primo   periodo,   dopo   le   operazioni   di    mobilita'
          straordinaria di cui al  comma  5-quinquies,  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          autorizzato ad  avviare  una  procedura  selettiva  per  la
          copertura dei posti eventualmente  residuati,  graduando  i
          candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
          procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
          ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
          settembre 2021, il personale impegnato  per  almeno  cinque
          anni, anche non continuativi, purche' includano il  2018  e
          il 2019, presso le  istituzioni  scolastiche  ed  educative
          statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato  o
          indeterminato di  imprese  titolari  di  contratti  per  lo
          svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura  selettiva
          non puo' partecipare il personale di  cui  all'articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
          personale che e' stato  inserito  nelle  graduatorie  della
          procedura di cui al comma  5-ter.  Non  possono,  altresi',
          partecipare   alla   selezione   il    personale    escluso
          dall'elettorato politico attivo,  coloro  che  siano  stati
          destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per  i
          reati di cui all'articolo 73 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, i condannati per taluno  dei  delitti  indicati  dagli
          articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con   i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sono determinati i requisiti  per  la  partecipazione  alla
          procedura  selettiva,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
          Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
          presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
          rapporti instaurati a tempo  parziale  non  possono  essere
          trasformati in rapporti a tempo  pieno,  ne'  puo'  esserne
          incrementato  il  numero  di  ore  lavorative,  se  non  in
          presenza  di  risorse  certe  e  stabili.  Le  risorse  che
          derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo  del  personale
          assunto  ai  sensi  del  presente  comma  sono  utilizzate,
          nell'ordine,  per  la  trasformazione  a  tempo  pieno  dei
          rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
          comma.  Nelle  more  dell'avvio  della  predetta  procedura
          selettiva, al fine di  garantire  il  regolare  svolgimento
          delle   attivita'   didattiche   in    idonee    condizioni
          igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati  all'esito
          delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono  ricoperti
          mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
          vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
          del presente comma non ha diritto, ne'  ai  fini  giuridici
          ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento  del  servizio
          prestato  quale  dipendente  delle  imprese   titolari   di
          contratti per lo  svolgimento  dei  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari.   Successivamente   alle   predette    procedure
          selettive e sempre nel limite di  spesa  di  cui  al  comma
          5-bis, primo periodo, sono autorizzate  assunzioni  per  la
          copertura dei posti resi nuovamente  disponibili  ai  sensi
          del medesimo comma. 
                5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
          primo periodo, e nell'ambito dei  posti  di  cui  al  comma
          5-ter,  il  Ministero  dell'istruzione  e'  autorizzato  ad
          avviare una procedura selettiva per la copertura dei  posti
          eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al
          comma 5-sexies graduando i candidati secondo  le  modalita'
          ivi previste. La  procedura  selettiva  e'  finalizzata  ad
          assumere alle dipendenze dello Stato, a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2023, il personale in possesso  dei  requisiti  di
          cui  al  medesimo  comma  5-sexies  che  non  abbia  potuto
          partecipare alle procedure per  mancata  disponibilita'  di
          posti   nella   provincia   di   appartenenza.   I    posti
          eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva
          di  cui  al  comma  5-sexies   sono   utilizzati   per   il
          collocamento  in  ruolo,  una  tantum  e   nell'ordine   di
          un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base  del
          punteggio attribuito a seguito  di  selezioni  provinciali,
          dei   partecipanti   che   non   abbiano    precedentemente
          partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione
          del  bando  per  la  provincia  di  appartenenza.  I  posti
          eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva
          di cui al periodo precedente sono utilizzati anche  per  il
          collocamento in ruolo una tantum, a domanda  e  nell'ordine
          della  medesima  graduatoria  nazionale,  sulla  base   del
          punteggio   attribuito   a   seguito   delle    graduatorie
          provinciali,  dei  partecipanti  che  siano  risultati   in
          soprannumero  nella  provincia  in  virtu'  della   propria
          posizione nelle graduatorie di cui al  comma  5-sexies.  Le
          assunzioni, da effettuare secondo la procedura  di  cui  al
          presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
          rapporti instaurati a tempo  parziale  non  possono  essere
          trasformati in rapporti a tempo  pieno,  ne'  puo'  esserne
          incrementato  il  numero  di  ore  lavorative,  se  non  in
          presenza  di  risorse  certe  e  stabili.  Le  risorse  che
          derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo  del  personale
          assunto ai sensi del presente comma e dei commi  precedenti
          sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo
          pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei  commi  5-ter  e
          5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio  della
          predetta procedura  selettiva,  al  fine  di  garantire  il
          regolare svolgimento delle attivita' didattiche  in  idonee
          condizioni igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati
          all'esito delle procedure di cui  al  comma  5-sexies  sono
          ricoperti  mediante  supplenze  temporanee  del   personale
          iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in
          ruolo non ha diritto, ne' ai fini giuridici  ne'  a  quelli
          economici, al riconoscimento del  servizio  prestato  quale
          dipendente delle  imprese  titolari  di  contratti  per  lo
          svolgimento  dei  servizi  di  pulizia  e   ausiliari.   Le
          assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per
          il numero di aspiranti inserito in graduatoria,  di  quelli
          resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate  nel
          limite di spesa di cui  al  comma  5-bis.  Si  applicano  i
          requisiti di ammissione e le cause di  esclusione  previsti
          dal comma 5-sexies, ivi compreso  l'aver  partecipato  alla
          relativa   procedura,   nonche'   i   requisiti   per    la
          partecipazione alla procedura selettiva,  le  modalita'  di
          svolgimento e i termini per la presentazione delle  domande
          determinati con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  da
          emanare, di concerto con i  Ministri  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  per  la  pubblica  amministrazione   e
          dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  della
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori  rispetto  a
          quelli indicati al comma 5 del  presente  articolo,  tenuto
          anche conto della compensazione degli effetti in termini di
          fabbisogno e  indebitamento  netto  derivati  dal  comma  9
          dell'articolo  59  del  presente   decreto,   rimangono   a
          disposizione  per  le  esigenze  di   funzionamento   delle
          istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi. 
                6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021  e'
          autorizzato  lo   scorrimento   della   graduatoria   della
          procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della
          legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  per  la  copertura  di
          ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
          Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di  un
          numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
          personale  collaboratore  scolastico  della  Provincia   di
          Palermo. 
                6-ter. All'onere derivante dal comma  6-bis,  pari  a
          euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro  1,355  milioni
          annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
                  a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e  a
          euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente
          riduzione del Fondo per il funzionamento delle  istituzioni
          scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  con  riferimento  all'incremento
          disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763,  della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145; 
                  b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e  a
          decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
          luglio 2015, n. 107. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                7-bis.   Il   Consiglio   per   la   ricerca   e   la
          sperimentazione  in  agricoltura,  per  le  eccezionali   e
          straordinarie esigenze delle aziende sperimentali  connesse
          allo svolgimento di attivita' agricole,  nell'ambito  delle
          risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei  vincoli
          finanziari previsti dalla normativa vigente in  materia  di
          utilizzo di tipologie di lavoro flessibile,  puo'  assumere
          operai agricoli il cui rapporto di lavoro e'  regolato  dal
          contratto collettivo nazionale di  lavoro  per  gli  operai
          agricoli  e  florovivaisti  e  dai  contratti   integrativi
          provinciali.   L'assunzione   puo'   avvenire   solo    per
          l'esecuzione di lavori di  breve  durata,  stagionali  o  a
          carattere saltuario, nel rispetto dei  limiti  temporali  e
          dei vincoli previsti dalla normativa vigente  per  ciascuna
          tipologia di contratto.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   2-ter,   del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.  41  (Misure
          urgenti  sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio
          dell'anno scolastico e sullo  svolgimento  degli  esami  di
          Stato, nonche' in materia di  procedure  concorsuali  e  di
          abilitazione  e   per   la   continuita'   della   gestione
          accademica) come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2-ter  (Incarichi  temporanei   nelle   scuole
          dell'infanzia paritarie). - 1. Per  garantire  il  regolare
          svolgimento  delle  attivita'  nonche'   l'erogazione   del
          servizio educativo  nelle  scuole  dell'infanzia  paritarie
          qualora si verifichi l'impossibilita' di  reperire,  per  i
          relativi incarichi in sostituzione, personale  docente  con
          il prescritto titolo di abilitazione, e' consentito, in via
          straordinaria,   per   gli   anni   scolastici   2021/2022,
          2022/2023,  2023/2024  e  2024/2025,  prevedere   incarichi
          temporanei  attingendo   anche   alle   graduatorie   degli
          educatori dei servizi educativi per l'infanzia in  possesso
          di titolo idoneo,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  13
          aprile 2017, n. 65. Il  servizio  prestato  a  seguito  dei
          suddetti  incarichi  temporanei  non  e'  valido  per   gli
          aggiornamenti delle graduatorie di  istituto  delle  scuole
          statali.»