Art. 10 bis 
 
     ((Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)) 
 
  ((1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 marzo 2025»; 
  b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito  un   tavolo   tecnico,   con   la   partecipazione   delle
amministrazioni interessate, degli enti proprietari  delle  strade  e
delle  associazioni  di  categoria,  per  la  definizione  del  Piano
nazionale  per  i  trasporti  in  condizioni  di  eccezionalita'.  Il
predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua  i  corridoi  dedicati  ai  trasporti  in   condizioni   di
eccezionalita'  che  garantiscono  il  collegamento   tra   le   aree
industrializzate  del  Paese  e  i  principali   poli   logistici   e
industriali, le modalita' di monitoraggio dei manufatti e  le  azioni
necessarie   per   risolvere   le   criticita'   anche   di    natura
infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo  finalizzate  a
legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei
predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del  Piano,  il
tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i  criteri  e  le
modalita' per ridefinire i contenuti  e  l'operativita'  delle  linee
guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della  strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai  fini  della
relativa adozione entro il termine di cui al  comma  2  del  presente
articolo. Ai partecipanti al tavolo tecnico  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   7-bis   del
          decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure
          urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
          e  per  esigenze  indifferibili)  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art.  7-bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          trasporti in  condizioni  di  eccezionalita').  -  1.  All'
          articolo 10 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 2, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                  "b)  il  trasporto,  che  ecceda  congiuntamente  i
          limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra
          naturale,   di   elementi   prefabbricati   compositi    ed
          apparecchiature industriali complesse  per  l'edilizia,  di
          prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito  con
          veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato  integrando
          il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
          comunque in numero non superiore  a  sei  unita',  fino  al
          completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
          dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora  siano
          superati i limiti di cui all'articolo 62, ma  nel  rispetto
          dell'articolo 61, il carico  puo'  essere  completato,  con
          generi  della  stessa  natura  merceologica,  per  occupare
          l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
          del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164
          e della massa eccezionale a disposizione,  fatta  eccezione
          per   gli   elementi   prefabbricati   compositi    e    le
          apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per  i
          quali si applica sempre il  limite  delle  sei  unita'.  In
          entrambi i casi la  predetta  massa  complessiva  non  puo'
          essere  superiore  a  38  tonnellate  se   si   tratta   di
          autoveicoli isolati a tre  assi,  a  48  tonnellate  se  si
          tratta  di  autoveicoli  isolati  a  quattro  assi,  a   86
          tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi,
          a 108 tonnellate se si tratta di  complessi  di  veicoli  a
          otto assi. Nel caso  di  trasporto  eccezionale  per  massa
          complessiva  fino  a  108  tonnellate  effettuato  mediante
          complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui  al
          comma 10-bis sono stabilite le  specifiche  tecniche  e  le
          modalita' indispensabili per  il  rilascio  della  relativa
          autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma  10-bis,  i
          richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
          caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile"; 
                  b) al comma 10, dopo il primo periodo  e'  inserito
          il  seguente:  "All'autorizzazione  non  si  applicano   le
          disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
          241"; 
                  c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
                "10-bis. Fermo quanto previsto dal comma  9-bis,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili, da adottare entro il 30  aprile  2022,  previo
          parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita
          l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
          infrastrutture stradali e autostradali e previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  adottate
          apposite   linee   guida    finalizzate    ad    assicurare
          l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio,
          nonche'  della   valutazione   della   compatibilita'   dei
          trasporti  in   condizioni   di   eccezionalita'   con   la
          conservazione  delle  sovrastrutture   stradali,   con   la
          stabilita'  dei  manufatti  e  con   la   sicurezza   della
          circolazione. In particolare, le  linee  guida  di  cui  al
          primo periodo definiscono: 
                  a) le modalita' di  verifica  della  compatibilita'
          del  trasporto  in  condizioni  di  eccezionalita'  con  la
          conservazione  delle  sovrastrutture   stradali,   con   la
          stabilita'  dei  manufatti  e  con   la   sicurezza   della
          circolazione, in coerenza con quanto previsto  dalle  linee
          guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre
          2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2018, n. 130; 
                  b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per
          il trasporto in  condizioni  di  eccezionalita'  per  massa
          complessiva  fino  a  108  tonnellate  effettuato  mediante
          complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera
          b), nonche' per i trasporti in condizioni di eccezionalita'
          di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di  massa
          previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese: 
                    1) le specifiche attivita' di verifica preventiva
          delle condizioni  delle  sovrastrutture  stradali  e  della
          stabilita' dei  manufatti,  interessati  dal  trasporto  in
          condizioni di eccezionalita', che l'ente e  le  regioni  di
          cui  al  comma  6  sono  tenuti  ad  effettuare,  anche  in
          considerazione del numero e della frequenza  dei  trasporti
          in  condizioni  di  eccezionalita',  prima   del   rilascio
          dell'autorizzazione; 
                    2) le  specifiche  modalita'  di  verifica  della
          compatibilita'   del    trasporto    in    condizioni    di
          eccezionalita' con la  conservazione  delle  sovrastrutture
          stradali e con la stabilita' dei manufatti; 
                    3) le  specifiche  modalita'  di  monitoraggio  e
          controllo delle sovrastrutture stradali  e  dei  manufatti,
          interessati dal trasporto in condizioni di  eccezionalita',
          differenziate  in  considerazione  del   numero   e   della
          frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita'; 
                    4)  le  specifiche  modalita'  di  transito   del
          trasporto eccezionale". 
                2. Fino al 30 marzo 2025, resta  sospesa  l'efficacia
          delle   disposizioni   contenute   nel   decreto   di   cui
          all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada,  di
          cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al  fine
          di semplificare la disciplina  transitoria  disposta  dalle
          linee  guida,  adottate  con  il  medesimo   decreto,   sui
          trasporti in condizioni di  eccezionalita',  relativa  alle
          verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a  86
          tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi,
          ai trasporti in  condizioni  di  eccezionalita'  per  massa
          complessiva  fino  a  108  tonnellate  effettuati  mediante
          complessi di veicoli a otto o piu' assi, la  disciplina  di
          cui  all'articolo  10  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al  9  novembre
          2021.  Conservano  altresi'  efficacia,  fino   alla   loro
          scadenza,  le   autorizzazioni   alla   circolazione   gia'
          rilasciate prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis. 
                2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti  e'  istituito  un   tavolo   tecnico,   con   la
          partecipazione  delle  amministrazioni  interessate,  degli
          enti proprietari  delle  strade  e  delle  associazioni  di
          categoria, per la definizione del  Piano  nazionale  per  i
          trasporti in  condizioni  di  eccezionalita'.  Il  predetto
          Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  individua  i  corridoi
          dedicati ai trasporti in condizioni di  eccezionalita'  che
          garantiscono il collegamento tra le  aree  industrializzate
          del Paese e i principali poli logistici e  industriali,  le
          modalita'  di  monitoraggio  dei  manufatti  e  le   azioni
          necessarie per risolvere  le  criticita'  anche  di  natura
          infrastrutturale,  nel  limite  delle  risorse  allo  scopo
          finalizzate a  legislazione  vigente  ovvero  con  oneri  a
          carico degli  utilizzatori  dei  predetti  corridoi.  Entro
          novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito
          ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalita'
          per ridefinire i contenuti  e  l'operativita'  delle  linee
          guida di cui all'articolo  10,  comma  10-bis,  del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di
          cui al comma 2 del presente articolo.  Ai  partecipanti  al
          tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di  presenza,
          rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
                3.»