Art. 10 quater 
 
             ((Proroga di termini in materia sportiva)) 
 
  ((1.  All'articolo  28,  comma  5,  ultimo  periodo,  del   decreto
legislativo 28 febbraio  2021,  n.  36,  la  parola:  «settembre»  e'
sostituita dalla seguente:  «ottobre»  e  le  parole:  «entro  il  31
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  28,  del  decreto
          legislativo   28   febbraio   2021,   n.   36   (Attuazione
          dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti
          sportivi professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di
          lavoro sportivo) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 28 (Rapporto di lavoro sportivo  nell'area  del
          dilettantismo). - 1. Il lavoro sportivo prestato  nell'area
          del dilettantismo e' regolato dalle disposizioni  contenute
          nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal
          presente articolo. 
                2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si
          presume oggetto di  contratto  di  lavoro  autonomo,  nella
          forma  della  collaborazione  coordinata  e   continuativa,
          quando ricorrono i seguenti  requisiti  nei  confronti  del
          medesimo committente: 
                  a)  la  durata  delle   prestazioni   oggetto   del
          contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le
          ventiquattro ore settimanali,  escluso  il  tempo  dedicato
          alla partecipazione a manifestazioni sportive; 
                  b) le prestazioni oggetto del  contratto  risultano
          coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza
          dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle
          Discipline sportive associate e degli  Enti  di  promozione
          sportiva, anche paralimpici. 
                3. L'associazione o societa' nonche'  la  Federazione
          Sportiva  Nazionale,  la  Disciplina  Sportiva   associata,
          l'Ente di Promozione Sportiva,  l'associazione  benemerita,
          anche paralimpici, il CONI, il CIP e la  societa'  Sport  e
          salute S.p.a. destinataria delle  prestazioni  sportive  e'
          tenuta a comunicare al Registro  delle  attivita'  sportive
          dilettantistiche i dati  necessari  all'individuazione  del
          rapporto di lavoro sportivo,  di  cui  all'articolo  6  del
          decreto  legislativo  28   febbraio   2021,   n.   39.   La
          comunicazione  al   Registro   delle   attivita'   sportive
          dilettantistiche  equivale  a  tutti  gli  effetti,  per  i
          rapporti di lavoro sportivo di cui  al  presente  articolo,
          alle  comunicazioni  al  centro  per   l'impiego   di   cui
          all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608  e  deve  essere  effettuata
          secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile
          a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima e'
          messa a  disposizione  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  e  degli  enti  cooperanti  secondo  la
          disciplina  del  sistema  pubblico  di  connettivita'.   Il
          mancato  adempimento  delle   comunicazioni   comporta   le
          medesime sanzioni previste per le omesse  comunicazioni  al
          centro  per  l'impiego.  All'irrogazione   delle   sanzioni
          provvedono gli organi di vigilanza in  materia  di  lavoro,
          fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio
          territoriale dell'ispettorato del lavoro. 
                4. Per le collaborazioni  coordinate  e  continuative
          relative alle  attivita'  previste  dal  presente  decreto,
          l'obbligo di tenuta del libro unico  del  lavoro,  previsto
          dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n.  133  puo'  essere  adempiuto  in  via  telematica
          all'interno  di  apposita  sezione   del   Registro   delle
          attivita' sportive dilettantistiche. Nel  caso  in  cui  il
          compenso annuale non superi l'importo  di  euro  15.000,00,
          non vi e' obbligo di emissione del relativo prospetto paga. 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia  di
          sport, adottato di concerto con il Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, entro  il  1°  luglio  2023,  sono
          individuate  le  disposizioni  tecniche  e   i   protocolli
          informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti
          al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari  a
          consentire  gli  adempimenti  previsti  al  comma  4.   Con
          riguardo  agli  adempimenti  di  cui   al   comma   3,   le
          comunicazioni  attraverso  il  Registro   nazionale   delle
          attivita' sportive  dilettantistiche  sono  effettuate  nel
          rispetto  dell'articolo  9-bis,  commi  2  e   2-bis,   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  entro
          il trentesimo giorno del  mese  successivo  all'inizio  del
          rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al
          comma 4, l'iscrizione del libro unico  del  lavoro  di  cui
          all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, puo' avvenire in un'unica soluzione,  anche  dovuta
          alla scadenza del rapporto di lavoro, entro  trenta  giorni
          dalla fine di ciascun anno di riferimento,  fermo  restando
          che  i  compensi  dovuti  possono  essere   erogati   anche
          anticipatamente.  In  sede  di  prima   applicazione,   gli
          adempimenti e i versamenti dei contributi  previdenziali  e
          assistenziali dovuti per  le  collaborazioni  coordinate  e
          continuative di cui al presente articolo, limitatamente  al
          periodo di paga da luglio  2023  a  ottobre  2023,  possono
          essere effettuati entro il 30 novembre.»