Art. 11 bis 
 
((Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici  dipendenti
  e differimento della rilevazione del dato associativo)) 
 
  ((1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-quinquies del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle
elezioni degli organismi di rappresentanza  dei  pubblici  dipendenti
dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della  rilevazione  del
dato associativo degli stessi dal 31 dicembre  2020  al  31  dicembre
2021  e  la  proroga  della  durata  triennale  del   mandato   delle
rappresentanze dei lavoratori  dei  comparti  pubblici,  le  elezioni
delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025. 
  2. Con  riferimento  al  periodo  contrattuale  2025-2027,  i  dati
relativi  alle  deleghe  rilasciate   a   ciascuna   amministrazione,
necessari  per  l'accertamento  della   rappresentativita'   di   cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  sono
rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi  all'Agenzia  per
la rappresentanza negoziale delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN)
non  oltre  il  31  marzo  dell'anno   successivo   dalle   pubbliche
amministrazioni,     controfirmati     da      un      rappresentante
dell'organizzazione  sindacale   interessata,   con   modalita'   che
garantiscano la riservatezza delle informazioni.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  31-quinquies  del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
                «Art. 31-quinquies (Differimento delle elezioni degli
          organismi della  rappresentanza  sindacale).  -  1.  Tenuto
          conto   dell'emergenza   epidemiologica   in   atto,    con
          riferimento  al  periodo  contrattuale  2022-2024,  i  dati
          relativi    alle    deleghe    rilasciate    a     ciascuna
          amministrazione,   necessari   per   l'accertamento   della
          rappresentativita'  di  cui  all'articolo  43  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla  data
          del  31  dicembre  2021  e  trasmessi  all'Agenzia  per  la
          rappresentanza negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
          (ARAN) non oltre il 31  marzo  dell'anno  successivo  dalle
          pubbliche    amministrazioni,    controfirmati    da     un
          rappresentante dell'organizzazione  sindacale  interessata,
          con  modalita'  che  garantiscano  la  riservatezza   delle
          informazioni. In  via  eccezionale  e  con  riferimento  al
          periodo contrattuale 2022-2024 sono  prorogati,  in  deroga
          all'articolo 42, comma 4, del decreto  legislativo  n.  165
          del 2001, gli organismi  di  rappresentanza  del  personale
          anche se le relative elezioni siano state gia' indette.  Le
          elezioni relative al  rinnovo  dei  predetti  organismi  di
          rappresentanza si svolgono entro il 15 aprile 2022. 
                2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma
          4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  le
          elezioni per  il  rinnovo  delle  rappresentanze  sindacali
          unitarie  possono  prevedere   il   ricorso   a   modalita'
          telematiche in funzione dello snellimento delle  procedure,
          anche con riferimento alla  presentazione  delle  liste  ed
          alle assemblee sindacali.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  43  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 43 (Rappresentativita' sindacale ai fini  della
          contrattazione  collettiva).  -  1.  L'ARAN  ammette   alla
          contrattazione  collettiva  nazionale   le   organizzazioni
          sindacali  che  abbiano  nel  comparto  o   nell'area   una
          rappresentativita'  non   inferiore   al   5   per   cento,
          considerando a tal fine la media tra il dato associativo  e
          il dato elettorale. Il dato associativo e'  espresso  dalla
          percentuale delle deleghe per il versamento dei  contributi
          sindacali  rispetto  al  totale  delle  deleghe  rilasciate
          nell'ambito considerato. Il  dato  elettorale  e'  espresso
          dalla percentuale dei voti ottenuti  nelle  elezioni  delle
          rappresentanze unitarie del personale, rispetto  al  totale
          dei voti espressi nell'ambito considerato. 
                2. Alla contrattazione collettiva  nazionale  per  il
          relativo  comparto   o   area   partecipano   altresi'   le
          confederazioni  alle  quali  le  organizzazioni   sindacali
          ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
          siano affiliate. 
                3.  L'ARAN   sottoscrive   i   contratti   collettivi
          verificando     previamente,     sulla      base      della
          rappresentativita'   accertata   per   l'ammissione    alle
          trattative ai sensi del  comma  1,  che  le  organizzazioni
          sindacali   che   aderiscono   all'ipotesi    di    accordo
          rappresentino nel loro complesso almeno  il  51  per  cento
          come media tra  dato  associativo  e  dato  elettorale  nel
          comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
          del dato elettorale nel medesimo ambito. 
                4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva  per
          la stipulazione degli accordi o  contratti  collettivi  che
          definiscono o  modificano  i  comparti  o  le  aree  o  che
          regolano   istituti   comuni   a   tutte    le    pubbliche
          amministrazioni   o   riguardanti   piu'    comparti,    le
          confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti
          o due aree  contrattuali,  siano  affiliate  organizzazioni
          sindacali rappresentative ai sensi del comma 1. 
                5. I soggetti e  le  procedure  della  contrattazione
          collettiva integrativa sono  disciplinati,  in  conformita'
          all'articolo 40, commi  3-bis  e  seguenti,  dai  contratti
          collettivi  nazionali,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'articolo  42,  comma   7,   per   gli   organismi   di
          rappresentanza unitaria del personale. 
                6.  Agli  effetti  dell'accordo  tra  l'ARAN   e   le
          confederazioni    sindacali    rappresentative,    previsto
          dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti  collettivi  che
          regolano la materia, le confederazioni e le  organizzazioni
          sindacali ammesse alla contrattazione collettiva  nazionale
          ai sensi dei commi precedenti, hanno  titolo  ai  permessi,
          aspettative e distacchi sindacali, in  quota  proporzionale
          alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1,  tenendo
          conto  anche  della   diffusione   territoriale   e   della
          consistenza delle strutture organizzative  nel  comparto  o
          nell'area. 
                7. La raccolta dei dati sui voti e sulle  deleghe  e'
          assicurata  dall'ARAN.  I  dati   relativi   alle   deleghe
          rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato
          sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre  il  31  marzo
          dell'anno  successivo  dalle   pubbliche   amministrazioni,
          controfirmati  da  un  rappresentante   dell'organizzazione
          sindacale interessata, con modalita'  che  garantiscano  la
          riservatezza    delle    informazioni.     Le     pubbliche
          amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il  funzionario
          responsabile della rilevazione  e  della  trasmissione  dei
          dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per  la
          raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN  si  avvale,
          sulla base di apposite  convenzioni,  della  collaborazione
          del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
          lavoro, delle istanze rappresentative o  associative  delle
          pubbliche amministrazioni. 
                8. Per garantire modalita' di  rilevazione  certe  ed
          obiettive,  per  la  certificazione  dei  dati  e  per   la
          risoluzione  delle  eventuali  controversie  e'   istituito
          presso l'ARAN  un  comitato  paritetico,  che  puo'  essere
          articolato  per   comparti,   al   quale   partecipano   le
          organizzazioni  sindacali   ammesse   alla   contrattazione
          collettiva nazionale. 
                9.  Il  comitato  procede  alla  verifica  dei   dati
          relativi ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare  che  non
          siano prese in considerazione, ai  fini  della  misurazione
          del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
          sindacali  che  richiedano  ai  lavoratori  un   contributo
          economico inferiore di piu' della meta' rispetto  a  quello
          mediamente richiesto  dalle  organizzazioni  sindacali  del
          comparto o dell'area. 
                10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative
          alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora  vi  sia
          dissenso, e  in  ogni  caso  quando  la  contestazione  sia
          avanzata da un soggetto  sindacale  non  rappresentato  nel
          comitato, la deliberazione e' adottata su  conforme  parere
          del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro -  CNEL,
          che lo emana entro  quindici  giorni  dalla  richiesta.  La
          richiesta di parere e' trasmessa dal comitato  al  Ministro
          per la funzione pubblica, che  provvede  a  presentarla  al
          CNEL entro cinque giorni dalla ricezione. 
                11.  Ai  fini  delle  deliberazioni,  l'ARAN   e   le
          organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato  votano
          separatamente e il voto delle  seconde  e'  espresso  dalla
          maggioranza dei rappresentanti presenti. 
                12.  A  tutte  le  organizzazioni  sindacali  vengono
          garantite adeguate forme di informazione e  di  accesso  ai
          dati, nel rispetto della  legislazione  sulla  riservatezza
          delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre  1996,  n.
          675, e successive disposizioni correttive ed integrative. 
                13. Ai sindacati delle minoranze  linguistiche  della
          Provincia di  Bolzano  e  delle  regioni  Valle  d'Aosta  e
          Friuli-Venezia Giulia,  riconosciuti  rappresentativi  agli
          effetti di  speciali  disposizioni  di  legge  regionale  e
          provinciale  o  di  attuazione  degli  Statuti,   spettano,
          eventualmente anche con forme di rappresentanza in  comune,
          i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti  per  le
          organizzazioni  sindacali  considerate  rappresentative  in
          base al presente decreto. Per le  organizzazioni  sindacali
          che   organizzano   anche   lavoratori   delle    minoranze
          linguistiche della provincia di  Bolzano  e  della  regione
          della Val d'Aosta, i criteri per  la  determinazione  della
          rappresentativita'   si   riferiscono   esclusivamente   ai
          rispettivi  ambiti  territoriali  e   ai   dipendenti   ivi
          impiegati.»