Art. 12 
 
Proroga  del  termine  in   materia   di   rappresentativita'   delle
  Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari 
 
  1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui  all'articolo
13, comma 1, della legge 28 aprile  2022,  n.  46,  ((in  materia  di
rappresentativita'  delle  associazioni  professionali  a   carattere
sindacale tra militari)), e' prorogato al 31 gennaio 2024. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge  28
          aprile 2022,  n.46  (Norme  sull'esercizio  della  liberta'
          sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di
          polizia a ordinamento militare, nonche' delega  al  Governo
          per il coordinamento normativo): 
                «Art. 13 (Rappresentativita'). - 1.  Le  associazioni
          professionali  a  carattere  sindacale  tra  militari  sono
          considerate rappresentative a livello  nazionale,  ai  fini
          delle   attivita'   e   delle   competenze   specificamente
          individuate dalla presente  legge,  quando  raggiungono  un
          numero di iscritti almeno pari al 4 per cento  della  forza
          effettiva complessiva della Forza armata o della  Forza  di
          polizia  a  ordinamento  militare.  Qualora  l'associazione
          professionale a carattere sindacale sia  invece  costituita
          da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o  Forze
          di polizia a ordinamento militare, la stessa  dovra'  avere
          una rappresentativita' non inferiore al 3 per  cento  della
          forza effettiva in ragione della  singola  Forza  armata  o
          Forza di polizia a ordinamento  militare,  rilevata  al  31
          dicembre dell'anno precedente a  quello  in  cui  si  renda
          necessario   determinare   la   rappresentativita'    delle
          associazioni medesime. 
                2.  Qualora  l'associazione  costituita  da  militari
          appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a
          ordinamento militare  non  raggiunga  la  quota  minima  di
          rappresentativita' del 3 per cento in ciascuna delle  Forze
          armate o Forze di polizia a ordinamento militare,  essa  e'
          rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di  polizia
          a ordinamento  militare  nelle  quali  raggiunge  la  quota
          minima del 4 per cento. 
                3.  Ai  fini  della  consistenza  associativa,   sono
          conteggiate esclusivamente le  deleghe  per  un  contributo
          sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio. 
                4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa,
          la forza effettiva complessiva delle Forza armata  e  della
          Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare   si   calcola
          escludendo il personale  che,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 6, non puo' aderire alle associazioni sindacali. 
                5.  In  via  transitoria,  le  quote  percentuali  di
          iscritti previste dal comma 1 sono ridotte: 
                  a) di 2 punti percentuali, limitatamente  ai  primi
          tre anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge; 
                  b) di 1 punto percentuale, decorsi tre  anni  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  legge  e  per  i
          successivi quattro anni. 
                6.  Con  decreto  del  Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione,  sentiti,   per   quanto   di   rispettiva
          competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle
          finanze, sono riconosciute le associazioni professionali  a
          carattere sindacale tra militari rappresentative a  livello
          nazionale, in possesso dei requisiti  di  cui  al  presente
          articolo.»