Art. 13 bis ((Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione)) ((1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla societa' Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purche' detti strumenti non siano gia' stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))