Art. 13 bis 
 
((Proroghe  in  materia  di  sicurezza  informatica  nella   pubblica
                          amministrazione)) 
 
  ((1. In coerenza con il Piano  triennale  per  l'informatica  nella
pubblica  amministrazione,  al  fine  di   garantire   la   sicurezza
informatica  della  pubblica  amministrazione,  gli   importi   e   i
quantitativi massimi complessivi degli strumenti  di  acquisto  e  di
negoziazione realizzati dalla societa' Consip S.p.A. e  dai  soggetti
aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi  di  sicurezza
da remoto, compliance e controllo e  sicurezza  on  premise,  il  cui
termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi  strumenti  e
comunque di non oltre un anno e i  relativi  importi  e  quantitativi
massimi complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto l'importo o il
quantitativo massimo, sono incrementati in  misura  pari  al  50  per
cento del valore iniziale, purche' detti  strumenti  non  siano  gia'
stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative
e  fatta  salva  la  facolta'  di  recesso  dell'aggiudicatario   con
riferimento a tale incremento, da esercitare  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))