Art. 14 Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «da adottare con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge ((16 dicembre 2022, n. 204)), come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,». 2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato. ((2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unita'. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' sostituito dal seguente: «1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si puo' procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni». 2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025) come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL e' soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresi', alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche): «Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). - 1.- Omissis. 2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance): «Art. 8 (Personale degli uffici di diretta collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), e' stabilito complessivamente in novanta unita'. In tale contingente possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione fino a diciotto esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e professionali, con contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. La durata massima di tali incarichi non puo' superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario. 3. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono individuati, presso gli Uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a sette, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero. 4. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio stampa e dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato nonche' quella del Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e, qualora siano assegnate a dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, costituiscono incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. 5. All'atto del giuramento di un nuovo Ministro si applica l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti disciplinari, assegnando unita' di personale delle aree I e II del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Al predetto personale non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 9, comma 6.» - Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025) come modificato dalla presente legge: «Art. 9-bis (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operativita' del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si puo' procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»