Art. 14 
 
Proroga di termini in materia di riorganizzazione del  Ministero  del
  lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22  giugno  2023,  n.
75, convertito, con modificazioni, dalla legge  10  agosto  2023,  n.
112, le parole: «da adottare con le modalita' di cui all'articolo  13
del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  ((16  dicembre  2022,  n.  204)),  come
modificato dall'articolo 1,  comma  5,  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «da adottare, entro il 30  novembre  2023,
con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  dicembre
2022, n. 204,». 
  2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma  2,
primo  periodo,  del  decreto-legge  del  22  aprile  2023,  n.   44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,  e'
prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato. 
  ((2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro  il
termine del 30 novembre 2023 di cui al  comma  1,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e'  autorizzato  a  incrementare  il
contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n.
77, di venti unita'. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  2-ter.  Al  fine   di   garantire   la   piena   attuazione   della
riorganizzazione prevista dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26  luglio  2023,  n.  125,  il
comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Il  limite  di  spesa  per  il  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227,
e' incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023  e  di  250.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del  limite  di  spesa
complessivo di cui al primo periodo si puo' procedere al conferimento
dei relativi incarichi  anche  in  deroga  al  limite  percentuale  e
numerico previsto dalle vigenti disposizioni». 
  2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
2-ter, pari a 250.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge  22  giugno  2023,  n.75,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla   legge   10   agosto   2023,   n.112
          (Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle
          pubbliche amministrazioni, di  agricoltura,  di  sport,  di
          lavoro e per l'organizzazione  del  Giubileo  della  Chiesa
          cattolica per l'anno 2025) come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 3 (Politiche attive del  lavoro,  rafforzamento
          della capacita' amministrativa del Ministero del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  e   misure   per   l'Ispettorato
          nazionale del lavoro). - 1. Al fine di garantire l'efficace
          coordinamento dei servizi  e  delle  politiche  attive  del
          lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle  risorse
          europee  e  all'effettivo  raggiungimento  degli  obiettivi
          stabiliti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive
          del  lavoro  (ANPAL),   come   disciplinate   dal   decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  150  e  da  ogni  altra
          previsione di  legge,  sono  attribuite  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, recante il regolamento di organizzazione  del
          medesimo Ministero, da adottare, entro il 30 novembre 2023,
          con le modalita' di cui all'articolo 13  del  decreto-legge
          11 novembre 2022, n. 173,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,  conseguentemente,  a
          decorrere dalla medesima data, l'ANPAL e' soppressa. Con le
          medesime procedure di  riorganizzazione  di  cui  al  primo
          periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          provvede, altresi', alla riorganizzazione degli  uffici  di
          diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti,
          funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge del 22 aprile  2023,  n.44,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   21   giugno   2023,   n.74
          (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della  capacita'
          amministrativa delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1 (Disposizioni  in  materia  di  rafforzamento
          della  capacita'   amministrativa   delle   amministrazioni
          centrali). - 1.- Omissis. 
                2.  Al  fine  di  rafforzare  l'organizzazione  della
          pubblica amministrazione, sono autorizzati  gli  incrementi
          delle  dotazioni  organiche   di   cui   alla   tabella   A
          dell'allegato   1   annesso   al   presente   decreto;   le
          amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
          2023,  alla  conseguente   riorganizzazione   mediante   le
          procedure di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  11
          novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque,  fermo  il
          termine del 30 giugno 2023 per l'adozione  dei  regolamenti
          di riorganizzazione  delle  strutture  e  delle  unita'  di
          missione di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge
          24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio  2015,  n.
          77 (Regolamento di organizzazione degli Uffici  di  diretta
          collaborazione del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione  della
          performance): 
                «Art.  8   (Personale   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione). - 1. Il  contingente  di  personale  degli
          Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di
          cui all'articolo 1,  comma  2,  lettera  f),  e'  stabilito
          complessivamente in novanta  unita'.  In  tale  contingente
          possono essere assegnati dipendenti  del  Ministero  ovvero
          altri  dipendenti   pubblici,   anche   in   posizione   di
          aspettativa, fuori  ruolo,  comando  o  in  altre  analoghe
          posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. 
                2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1
          possono   essere   assegnati   agli   Uffici   di   diretta
          collaborazione  fino  a  diciotto  esperti   e   consulenti
          esterni, anche estranei alla pubblica  amministrazione,  di
          provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del
          Ministero   e   in   quelle   giuridico-amministrative   ed
          economiche, desumibile da specifici e  analitici  curricoli
          culturali  e   professionali,   con   contratti   a   tempo
          determinato o di collaborazione coordinata e  continuativa.
          La durata massima di tali incarichi non  puo'  superare  la
          permanenza in carica del  Ministro  che  li  ha  conferiti,
          ferma restando la possibilita'  di  revoca  anticipata,  da
          parte del Ministro stesso, per il venir meno  del  rapporto
          fiduciario. 
                3. Nell'ambito del contingente complessivo di cui  al
          comma 1, sono individuati, presso  gli  Uffici  di  diretta
          collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai
          compiti di diretta collaborazione, specifici  incarichi  di
          funzione di livello dirigenziale non generale in numero non
          superiore a sette, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
          all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo  n.  165
          del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche
          ai sensi dell'articolo 19, commi  5-bis  e  6  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono  a
          determinare il limite degli incarichi  conferibili  a  tale
          titolo nell'ambito del Ministero. 
                4.  Le  posizioni  relative  ai  responsabili   degli
          Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto,  dal  Capo  della
          Segreteria del Ministro, dal Responsabile della  Segreteria
          tecnica,  dal  Capo  dell'Ufficio  legislativo,  dal   Capo
          dell'Ufficio stampa e dai Capi delle  Segreterie  del  Vice
          Ministro e dei Sottosegretari di Stato nonche'  quella  del
          Segretario   particolare   del   Ministro,   si   intendono
          aggiuntive rispetto al contingente di cui  al  comma  1  e,
          qualora siano assegnate a dirigenti appartenenti  ai  ruoli
          di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n.  165  del
          2001, e successive modificazioni,  costituiscono  incarichi
          dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto
          legislativo n. 165 del 2001. 
                5. All'atto del giuramento di un  nuovo  Ministro  si
          applica l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
                6.  Ai  servizi  di  supporto  a  carattere  generale
          necessari  per  l'attivita'   degli   Uffici   di   diretta
          collaborazione  provvede  la  Direzione  generale  per   le
          politiche del personale,  l'innovazione  organizzativa,  il
          bilancio - Ufficio  Procedimenti  disciplinari,  assegnando
          unita' di  personale  delle  aree  I  e  II  del  contratto
          collettivo nazionale per  il  personale  del  comparto  dei
          Ministeri in numero non superiore al dieci  per  cento  del
          contingente complessivo di cui  al  comma  1.  Al  predetto
          personale non compete il  trattamento  accessorio  previsto
          dall'articolo 9, comma 6.» 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   9-bis   del
          decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  10  agosto   2023,   n.   112
          (Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle
          pubbliche amministrazioni, di  agricoltura,  di  sport,  di
          lavoro e per l'organizzazione  del  Giubileo  della  Chiesa
          cattolica per l'anno 2025) come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.   9-bis   (Disposizioni    urgenti    per    il
          rafforzamento dell'operativita' del Ministero dell'economia
          e  delle  finanze).  -  1.  Il  limite  di  spesa  per   il
          conferimento di incarichi di  collaborazione  stipulati  ai
          sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica  3  luglio  2003,  n.  227,  e'
          incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e  di  250.000
          euro annui a decorrere dall'anno  2024.  Nel  rispetto  del
          limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si puo'
          procedere al conferimento dei relativi incarichi  anche  in
          deroga al limite  percentuale  e  numerico  previsto  dalle
          vigenti disposizioni. 
                2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  a  150.000
          euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.»