Art. 14 bis 
 
((Proroga dei termini  di  temporaneo  ripristino  del  funzionamento
  delle  sezioni  distaccate  di  tribunale  di  Ischia,   Lipari   e
  Portoferraio)) 
 
  ((1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio  2014,  n.
14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024»; 
  b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024»; 
  c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024». 
  2. Il termine  di  cui  all'articolo  10,  comma  13,  del  decreto
legislativo 19 febbraio  2014,  n.  14,  limitatamente  alle  sezioni
distaccate di Ischia, Lipari  e  Portoferraio,  e'  prorogato  al  1°
gennaio 2025. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro  159.000  per  l'anno  2024,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  19  febbraio  2014,   n.   14,   (Disposizioni
          integrative,   correttive   e   di   coordinamento    delle
          disposizioni di cui  ai  decreti  legislativi  7  settembre
          2012,  n.  155,  e  7  settembre  2012,  n.  156,  tese  ad
          assicurare la funzionalita' degli uffici  giudiziari)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Temporaneo ripristino di sezioni distaccate
          insulari). - 1. Fino al 31 dicembre 2024,  nel  circondario
          del  tribunale  di  Napoli  e'  ripristinata   la   sezione
          distaccata di Ischia, avente giurisdizione  sul  territorio
          dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola  Terme,  Forio,
          Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. 
                2. Fino al 31  dicembre  2024,  nel  circondario  del
          tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e'  ripristinata  la
          sezione distaccata  di  Lipari,  avente  giurisdizione  sul
          territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa  Marina
          Salina. 
                3. Fino al 31  dicembre  2024,  nel  circondario  del
          tribunale di Livorno e' ripristinata la sezione  distaccata
          di Portoferraio, avente giurisdizione  sul  territorio  dei
          comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri,  Marciana,  Marciana
          Marina,  Porto  Azzurro,  Portoferraio,  Rio  Marina,   Rio
          nell'Elba. 
                4. Con decreto del Ministro della  giustizia,  avente
          natura non regolamentare, e' fissata la data di inizio  del
          funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2
          e 3. 
                5.  Nelle  sezioni  distaccate  di  cui  al  presente
          articolo sono trattati gli affari civili e penali sui quali
          il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il
          luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per
          territorio  rientra  nella  circoscrizione  delle   sezioni
          medesime. 
                6.  Le  controversie  in  materia  di  lavoro  e   di
          previdenza  e   assistenza   obbligatorie   sono   trattate
          esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale
          sede sono altresi' svolte, in via  esclusiva,  le  funzioni
          del giudice per  le  indagini  preliminari  e  del  giudice
          dell'udienza preliminare. 
                7. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  6,  con
          decreto del Ministro della giustizia  in  conformita'  alla
          deliberazione del Consiglio  superiore  della  magistratura
          assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito
          il consiglio dell'ordine degli avvocati, puo' disporsi  che
          nelle sezioni distaccate  siano  trattate  anche  le  cause
          concernenti  controversie  di  lavoro  e  di  previdenza  e
          assistenza obbligatorie. 
                8. In  considerazione  di  particolari  esigenze,  il
          presidente del tribunale, sentite le parti,  puo'  disporre
          che una o piu' udienze relative  a  procedimenti  civili  o
          penali da trattare  nella  sede  principale  del  tribunale
          siano tenute nella sezione distaccata, o  che  una  o  piu'
          udienze relative a procedimenti da trattare  nella  sezione
          distaccata siano tenute nella sede principale. 
                9. Sentiti il consiglio giudiziario ed  il  consiglio
          dell'ordine degli avvocati, il  provvedimento  puo'  essere
          adottato  anche  in  relazione  a  gruppi  di  procedimenti
          individuati secondo criteri oggettivi. 
                10. I magistrati assegnati  alle  sezioni  distaccate
          del tribunale ordinario  possono  svolgere  funzioni  anche
          presso la sede principale, secondo criteri determinati  con
          la procedura tabellare  prevista  dall'articolo  7-bis  del
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
                11. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti
          di presidente di sezione. 
                12.  Alla  copertura  dell'organico   del   personale
          amministrativo delle sezioni distaccate di cui al  presente
          articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica,
          mediante assegnazione del personale gia' in servizio presso
          le rispettive sedi principali alla data di cui al comma  4;
          quanto agli eventuali esuberi o  carenze  di  organico,  si
          provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. 
                13. A decorrere dal 1° gennaio 2017  le  disposizioni
          del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la
          tabella A  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,
          sostituita  dalla  tabella  di  cui  all'allegato  II   del
          presente decreto.»