Art. 15 
 
Proroga ((di)) termini in materia di amministrazione straordinaria di
                grandi imprese in stato di insolvenza 
 
  1. Il termine massimo di cui all'articolo 4, comma  4-septies,  del
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e' prorogato fino
ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui  risulti  pendente
un contenzioso giurisdizionale avente  a  oggetto  la  validita',  in
tutto o  in  parte,  della  cessione  dei  complessi  aziendali,  con
provvedimento del  Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy,
adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con  le
modalita'  di  cui  all'articolo  4,   comma   4-ter   del   predetto
decreto-legge n. 347 del 2003. 
  ((1-bis.  All'articolo  1,  comma   8.4,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2016, n.  13,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, e comunque  fino  alla  definitiva  cessione  dei
complessi aziendali».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge 23  dicembre  2003,  n.347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39  (Misure
          urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di  grandi
          imprese in stato di insolvenza): 
              «Art. 4  (Accertamento  dello  stato  di  insolvenza  e
          programma  del  commissario   straordinario).   -   1.   Il
          tribunale, con sentenza pubblicata  entro  quindici  giorni
          dalla comunicazione del  decreto  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2,  sentiti  il  commissario  straordinario,  ove  lo
          ritenga necessario, e il  debitore  nelle  ipotesi  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, dichiara lo  stato  di  insolvenza
          dell'impresa e assume i provvedimenti di  cui  all'articolo
          8, comma 1, lettere a), d) ed e), del  decreto  legislativo
          n. 270. La sentenza determina, con  riferimento  alla  data
          del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione
          straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n.
          270, in quanto compatibili. 
              1-bis. Qualora il tribunale respinga  la  richiesta  di
          dichiarazione dello  stato  di  insolvenza  ovvero  accerti
          l'insussistenza di anche uno solo  dei  requisiti  previsti
          dall'articolo 1, cessano gli effetti  del  decreto  di  cui
          all'articolo 2, comma 2. Restano in  ogni  caso  salvi  gli
          effetti degli atti legalmente compiuti dagli  organi  della
          procedura. 
              2. Salvo che per le  imprese  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2, secondo periodo, per  le  quali  sia  stato  fatto
          immediato ricorso alla trattativa di cui al comma  4-quater
          del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni,
          rami e complessi  aziendali  oggetto  della  stessa,  entro
          centottanta giorni dalla data del  decreto  di  nomina,  il
          commissario  straordinario  presenta  al   Ministro   delle
          attivita' produttive il programma di  cui  all'articolo  54
          del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo
          di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera
          b), del decreto medesimo considerando specificamente, anche
          ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli
          risparmiatori persone fisiche,  che  abbiano  investito  in
          obbligazioni,   emesse   o   garantite   dall'impresa    in
          amministrazione    straordinaria.    Contestualmente,    il
          commissario  presenta  al  giudice  delegato  la  relazione
          contenente la descrizione particolareggiata delle cause  di
          insolvenza,  prevista   dall'articolo   28,   del   decreto
          legislativo n. 270, accompagnata dallo stato  analitico  ed
          estimativo delle attivita'  e  dall'elenco  nominativo  dei
          creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
          cause di prelazione. 
              2-bis. Un estratto della relazione e del  programma  e'
          pubblicato, tempestivamente, in  almeno  due  quotidiani  a
          diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra
          modalita'  ritenuta  idonea  dal  giudice   delegato,   con
          l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e
          ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne  visione
          e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento  a
          rete informatica accessibile al pubblico secondo  modalita'
          stabilite dal  giudice  delegato.  Si  applica,  anche  con
          riferimento  alla  relazione,  la   disposizione   di   cui
          all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270. 
              3. Su richiesta motivata del  commissario,  il  termine
          per la presentazione del programma  puo'  essere  prorogato
          dal Ministro delle attivita' produttive, per  non  piu'  di
          ulteriori novanta giorni. 
              3-bis. Nel caso  in  cui  al  termine  di  scadenza  il
          programma non risulti  completato,  anche  in  ragione  del
          protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico  e
          produttivo generate dagli eventi  sismici  del  2009  nella
          regione  Abruzzo,  nonche'  delle  conseguenti  difficolta'
          connesse alla definizione dei  problemi  occupazionali,  il
          Ministro  dello  sviluppo   economico,   su   istanza   del
          Commissario   straordinario,   sentito   il   Comitato   di
          sorveglianza, puo' disporre nel limite massimo di 1 milione
          di euro per il 2010 la proroga del  termine  di  esecuzione
          del programma per  i  gruppi  industriali  con  imprese  ed
          unita' locali nella regione Abruzzo, fino  al  31  dicembre
          2010, compatibilmente con il  predetto  limite  di  spesa".
          Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  si
          provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo
          di quota parte delle maggiori entrate derivanti  dai  commi
          13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. 
              4.  Qualora  non  sia  possibile  adottare,  oppure  il
          Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27,
          comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del
          decreto  legislativo  n.  270,  il  tribunale,  sentito  il
          commissario straordinario,  dispone  la  conversione  della
          procedura di amministrazione straordinaria  in  fallimento,
          ferma restando la disciplina dell'articolo 70  del  decreto
          legislativo n. 270. 
              4-bis. Il  programma  di  cessione  puo'  anche  essere
          presentato dal  commissario  straordinario  entro  sessanta
          giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del
          programma di ristrutturazione. Se il programma di  cessione
          e' autorizzato, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo
          27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la
          prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata
          non  superiore  a   due   anni,   decorrenti   dalla   data
          dell'autorizzazione. 
              4-ter. Nel caso  in  cui  al  termine  di  scadenza  il
          programma risulti eseguito solo in parte, in ragione  della
          particolare complessita' delle  operazioni  attinenti  alla
          ristrutturazione o alla  cessione  a  terzi  dei  complessi
          aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei
          problemi  occupazionali,   il   Ministro   dello   sviluppo
          economico,  su  istanza  del   commissario   straordinario,
          sentito il  comitato  di  sorveglianza,  puo'  disporre  la
          proroga del termine di  esecuzione  del  programma  per  un
          massimo di dodici mesi. 
              4-ter.1. Nel caso in cui, al termine  di  scadenza,  il
          programma  non  risulti  completato,   in   ragione   delle
          conseguenze  negative  di  ordine  economico  e  produttivo
          generate  dagli  eventi  sismici  del  2009  nella  regione
          Abruzzo, nonche'  delle  conseguenti  difficolta'  connesse
          alla definizione dei problemi  occupazionali,  il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  su  istanza  del   commissario
          straordinario, sentito il comitato  di  sorveglianza,  puo'
          disporre la proroga del termine di esecuzione del programma
          per le imprese con unita'  locali  nella  regione  Abruzzo,
          fino al 30 giugno 2010. 
              4-ter.2. Nel caso in cui  al  termine  di  scadenza  il
          programma non risulti completato, in ragione del  protrarsi
          delle  conseguenze  di  ordine   economico   e   produttivo
          determinate dagli eventi sismici  del  2009  nella  regione
          Abruzzo  che  continuano  a  generare  complessita'   nelle
          operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla  cessione
          a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo
          economico,  su  istanza  del   Commissario   straordinario,
          sentito il  Comitato  di  sorveglianza,  puo'  disporre  la
          proroga del termine  di  esecuzione  del  programma  per  i
          gruppi  industriali  con  imprese  o  unita'  locali  nella
          regione  Abruzzo,  fino  al  30  giugno  2011.  Agli  oneri
          derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente comma, nel limite massimo di  2.500.000  euro  per
          l'anno 2011, si provvede a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,
          n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2009, n. 77. 
              4-quater. Fermo restando il rispetto  dei  principi  di
          trasparenza  e  non  discriminazione  per  ogni  operazione
          disciplinata dal presente decreto, in  deroga  al  disposto
          dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.
          270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo  2,
          comma 2, secondo periodo, e alle  imprese  del  gruppo,  il
          commissario   straordinario   individua   l'affittuario   o
          l'acquirente, a trattativa  privata,  tra  i  soggetti  che
          garantiscono, a seconda dei casi, la continuita' nel  medio
          periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la
          continuita' produttiva dello  stabilimento  industriale  di
          interesse strategico nazionale anche con  riferimento  alla
          garanzia di  adeguati  livelli  occupazionali,  nonche'  la
          rapidita'  ed   efficienza   dell'intervento,   anche   con
          riferimento ai profili di tutela ambientale e  il  rispetto
          dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale  e  dai
          Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di  affitto  o
          il prezzo di  cessione  non  sono  inferiori  a  quelli  di
          mercato come risultanti da perizia effettuata  da  primaria
          istituzione  finanziaria  o  di  consulenza  aziendale  con
          funzione di esperto  indipendente,  individuate,  ai  sensi
          delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro  dello
          sviluppo economico. Le offerte sono corredate da  un  piano
          industriale e finanziario nel quale devono essere  indicati
          gli investimenti, con le risorse finanziarie  necessarie  e
          le  relative  modalita'  di  copertura,  che  si  intendono
          effettuare per garantire le predette finalita' nonche'  gli
          obiettivi strategici  della  produzione  industriale  degli
          stabilimenti del gruppo. Si applicano i commi terzo, quinto
          e sesto dell'articolo 104-bis del regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267.  L'autorizzazione  di  cui  al  quinto  comma
          dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
          267, e' rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico  e
          al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma
          si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano  i
          commi dal  quarto  al  nono  dell'articolo  105  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
              4-quinquies.  Con  riferimento  alle  imprese  di   cui
          all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni  di
          concentrazione connesse o contestuali o  comunque  previste
          nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del
          presente   articolo,   ovvero    nel    provvedimento    di
          autorizzazione  di  cui  al  comma   1   dell'articolo   5,
          rispondono a preminenti interessi generali e  sono  escluse
          dalla necessita' dell'autorizzazione di cui alla  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli  articoli
          2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla
          normativa comunitaria, qualora le  suddette  operazioni  di
          concentrazione rientrino  nella  competenza  dell'Autorita'
          garante della concorrenza e del  mercato,  le  parti  sono,
          comunque, tenute a notificare preventivamente  le  suddette
          operazioni all'Autorita' unitamente alla proposta di misure
          comportamentali  idonee   a   prevenire   il   rischio   di
          imposizione  di  prezzi  o  altre  condizioni  contrattuali
          ingiustificatamente   gravose   per   i   consumatori    in
          conseguenza  dell'operazione.  L'Autorita',   con   propria
          deliberazione   adottata   entro   trenta   giorni    dalla
          comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure
          con le modificazioni e  integrazioni  ritenute  necessarie;
          definisce altresi' il termine, comunque non inferiore a tre
          anni,  entro   il   quale   le   posizioni   di   monopolio
          eventualmente determinatesi  devono  cessare.  In  caso  di
          inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo
          19 della citata legge n. 287 del 1990. Il presente comma si
          applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009. 
              4-sexies.   L'ammissione   delle   imprese    di    cui
          all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di
          amministrazione straordinaria di cui al presente decreto  e
          lo stato  economico  e  finanziario  di  tali  imprese  non
          comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla  data  di
          ammissione alla procedura prevista dal presente decreto, il
          venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo  alle
          stesse,  delle  eventuali  autorizzazioni,  certificazioni,
          licenze, concessioni o altri atti o titoli per  l'esercizio
          e la conduzione delle relative attivita' svolte  alla  data
          di sotto-posizione delle stesse alla procedura prevista dal
          presente decreto. In caso di affitto o cessione di  aziende
          e rami  di  aziende  ai  sensi  del  presente  decreto,  le
          autorizzazioni,  certificazioni,  licenze,  concessioni   o
          altri  atti  o  titoli  sono   rispettivamente   trasferiti
          all'affittuario o all'acquirente. 
              4-septies. Per le procedure il  cui  programma  risulti
          gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che,  in  ragione
          della loro particolare  complessita',  non  possano  essere
          definite entro il termine indicato al  suddetto  comma,  il
          Ministro dello sviluppo  economico  puo'  disporre  con  le
          medesime modalita'  un'ulteriore  proroga  del  termine  di
          esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi o per un
          massimo  di  24  mesi  nel  caso  in  cui,  essendo   stato
          autorizzato  un  programma  di   cessione   dei   complessi
          aziendali, tale cessione  non  sia  ancora  realizzata,  in
          tutto o in parte, e risulti, sulla base  di  una  specifica
          relazione   del    commissario    straordinario,    l'utile
          prosecuzione dell'esercizio d'impresa.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  8.4,
          secondo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio
          2016, n. 13 (Disposizioni urgenti per la cessione  a  terzi
          dei complessi aziendali del Gruppo  ILVA)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Accelerazione  procedimento  di  cessione  e
          disposizioni finanziarie). 
              Omissis 
              8.4. Il  contratto  che  regola  il  trasferimento  dei
          complessi aziendali in capo all'aggiudicatario  individuato
          a norma del  comma  8.1  definisce  altresi'  le  modalita'
          attraverso cui, successivamente al suddetto  trasferimento,
          i   commissari   della   procedura    di    amministrazione
          straordinaria svolgono o proseguono le attivita', esecutive
          e  di  vigilanza,  funzionali  all'attuazione   del   Piano
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 maggio 2014, n. 105,  come  eventualmente  modificato  ai
          sensi del comma 8.1. Il termine  di  durata  del  programma
          dell'amministrazione straordinaria si intende  esteso  sino
          alla scadenza  del  termine  ultimo  per  l'attuazione  del
          predetto Piano, come eventualmente modificato  o  prorogato
          ai sensi del comma 8.1 o di altra  norma  di  legge.  Entro
          tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad
          individuare e realizzare, sentiti l'Agenzia  regionale  per
          la prevenzione e la protezione dell'ambiente  della  Puglia
          (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la
          ricerca  ambientale  (ISPRA),   ulteriori   interventi   di
          decontaminazione  e  risanamento  ambientale  non  previsti
          nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente
          connessi, anche mediante formazione e impiego del personale
          delle  societa'  in   amministrazione   straordinaria   non
          altrimenti   impegnato,   allo   scopo   di   favorire   il
          reinserimento del personale stesso  nell'ambito  del  ciclo
          produttivo, e comunque fino alla  definitiva  cessione  dei
          complessi aziendali. I commissari straordinari specificano,
          nella  relazione  di  cui  al  comma  10-bis,  i   predetti
          interventi di decontaminazione e risanamento  ambientale  e
          il loro stato  di  attuazione.  Il  decreto  di  cessazione
          dell'esercizio dell'impresa  di  cui  all'articolo  73  del
          decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  e'  adottato  a
          seguito dell'intervenuta  integrale  cessazione,  da  parte
          dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attivita' e
          funzioni,   anche   di   vigilanza,    comunque    connesse
          all'attuazione  del  Piano  approvato   con   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  marzo  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n.  105,
          come eventualmente  modificato  ai  sensi  del  comma  8.1,
          ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai  sensi
          del presente comma. 
              Omissis.»