Art. 15 bis 
 
((Proroga di termine in materia di  misure  a  tutela  dell'interesse
              nazionale nel settore degli idrocarburi)) 
 
  ((1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n.
187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023,  n.
10, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge 5 dicembre  2022,  n.  187,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10  (Misure
          urgenti  a  tutela  dell'interesse  nazionale  nei  settori
          produttivi  strategici)  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
                «Art. 1 (Misure a tutela dell'interesse nazionale nel
          settore degli idrocarburi).  -  1.  In  considerazione  del
          carattere emergenziale assunto dalla crisi  energetica,  le
          imprese  che  gestiscono  a  qualunque  titolo  impianti  e
          infrastrutture  di  rilevanza  strategica  per  l'interesse
          nazionale nel settore  della  raffinazione  di  idrocarburi
          garantiscono la sicurezza degli approvvigionamenti, nonche'
          il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle reti e
          degli impianti, astenendosi da  comportamenti  che  possono
          mettere  a  rischio  la  continuita'  produttiva  e  recare
          pregiudizio all'interesse nazionale. 
                2. Fino al 31 dicembre 2024, ove vengano  in  rilievo
          rischi  di   continuita'   produttiva   idonei   a   recare
          pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni
          imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra  Stati,
          l'impresa che svolge le attivita' di cui al comma 1 ne  da'
          tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese  e  del
          made in  Italy,  al  fine  dell'urgente  attivazione  delle
          misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro
          degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo. 
                3. Salva l'applicabilita', ove ricorrano  i  relativi
          presupposti,   della   disciplina   recata   dalla   tutela
          conservativa  del  patrimonio  produttivo  per  il  tramite
          dell'amministrazione  straordinaria  di  cui   al   decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270  e  al  decreto-legge  23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n. 39, se  il  rischio  di  cui  al
          comma 2 e' imminente, l'impresa interessata  puo'  altresi'
          richiedere al Ministero delle imprese e del made  in  Italy
          di  essere   ammessa   a   procedura   di   amministrazione
          temporanea. 
                4. L'amministrazione temporanea e'  disposta  per  un
          periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino
          a ulteriori 12 mesi. Essa comporta  la  sostituzione  degli
          organi di amministrazione e controllo,  senza  applicazione
          dell'articolo 2383, terzo comma, del codice  civile,  e  la
          nomina di  un  commissario  che  subentra  nella  gestione.
          L'amministrazione  temporanea  e'   condotta   secondo   le
          ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare
          pericoli  di  pregiudizio  all'interesse   nazionale   alla
          sicurezza        dell'approvvigionamento        energetico,
          nell'interesse dell'impresa  e  senza  pregiudizio  per  la
          stessa, per i soci, per i lavoratori e per  i  titolari  di
          rapporti giuridici attivi o passivi.  Gli  eventuali  utili
          maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti
          se non al termine dell'amministrazione temporanea. I  costi
          della gestione temporanea restano  a  carico  dell'impresa.
          (3) 
                5.  L'amministrazione  temporanea  e'  disposta   con
          decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica, con il quale e' nominato  il  commissario,  che
          puo'  avvalersi  anche  di  societa'  a   controllo   o   a
          partecipazione pubblica operante  nei  medesimi  settori  e
          senza pregiudizio della disciplina in tema di  concorrenza,
          e  sono  altresi'  stabiliti  termini  e  modalita'   della
          procedura. 
                6.  In  caso  di  grave  ed  imminente  pericolo   di
          pregiudizio   all'interesse   nazionale   alla    sicurezza
          nell'approvvigionamento   energetico,   l'ammissione   alla
          procedura di amministrazione temporanea di cui al  comma  4
          puo' essere disposta con decreto del Ministro delle imprese
          e del made in Italy, del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica anche indipendentemente dalla istanza di cui  al
          comma  3.  Con  il  medesimo   decreto   e'   nominato   il
          commissario,  che  puo'  avvalersi  anche  di  societa'   a
          controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi
          settori, senza pregiudizio  della  disciplina  in  tema  di
          concorrenza, e sono altresi' stabiliti termini e  modalita'
          della procedura.»