Art. 15 quater 
 
((Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
                                36)) 
 
  ((1.  Al  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui   al   decreto
legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 16, comma 1, le  parole:  «concreta  ed  effettiva»
sono soppresse; 
  b) all'articolo  73,  comma  4,  le  parole:  «dieci  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  16  e  73  del
          decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36  (Codice  dei
          contratti pubblici  in  attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia  di  contratti  pubblici)  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art.  16  (Conflitto  di  interessi).  -  1.  Si  ha
          conflitto di interessi quando un soggetto che, a  qualsiasi
          titolo, interviene con compiti funzionali  nella  procedura
          di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli  appalti
          o delle concessioni e ne  puo'  influenzare,  in  qualsiasi
          modo,  il  risultato,  gli  esiti   e   la   gestione,   ha
          direttamente o  indirettamente  un  interesse  finanziario,
          economico o  altro  interesse  personale  che  puo'  essere
          percepito  come  una  minaccia  alla  sua  imparzialita'  e
          indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione
          o nella fase di esecuzione. 
                2. In coerenza con il principio della fiducia  e  per
          preservare la funzionalita' dell'azione amministrativa,  la
          percepita minaccia all'imparzialita'  e  indipendenza  deve
          essere provata da chi invoca il  conflitto  sulla  base  di
          presupposti specifici e  documentati  e  deve  riferirsi  a
          interessi effettivi, la cui soddisfazione sia  conseguibile
          solo subordinando un interesse all'altro. 
                3. Il personale che versa nelle  ipotesi  di  cui  al
          comma 1 ne da' comunicazione  alla  stazione  appaltante  o
          all'ente concedente  e  si  astiene  dal  partecipare  alla
          procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. 
                4. Le stazioni appaltanti  adottano  misure  adeguate
          per individuare, prevenire e  risolvere  in  modo  efficace
          ogni ipotesi di conflitto di  interesse  nello  svolgimento
          delle  procedure  di  aggiudicazione  ed  esecuzione  degli
          appalti  e  delle  concessioni  e  vigilano  affinche'  gli
          adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.» 
                «Art. 73 (Procedura competitiva con negoziazione).  -
          1. Nelle procedure competitive con  negoziazione  qualsiasi
          operatore  economico  puo'  presentare   una   domanda   di
          partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara
          contenente le informazioni di cui all'allegato II.6,  Parte
          I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste  dalla
          stazione appaltante. 
                2. Nei  documenti  di  gara  le  stazioni  appaltanti
          individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione
          delle  loro  esigenze,   illustrando   le   caratteristiche
          richieste per  le  forniture,  i  lavori  o  i  servizi  da
          appaltare e specificando  i  criteri  per  l'aggiudicazione
          dell'appalto. Esse precisano altresi' quali elementi  della
          descrizione definiscono i requisiti minimi  che  tutti  gli
          offerenti devono soddisfare. 
                3. Le informazioni fornite consentono agli  operatori
          economici di individuare la natura e l'ambito  dell'appalto
          e decidere se partecipare alla procedura. 
                4. Il termine minimo per la ricezione  delle  domande
          di  partecipazione  e'  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o,
          se e' utilizzato come mezzo di indizione  di  una  gara  un
          avviso di pre-informazione, dalla data d'invio  dell'invito
          a confermare il proprio interesse. 
                5. Il termine minimo per la ricezione  delle  offerte
          iniziali  e'  di   venticinque   giorni   dalla   data   di
          trasmissione dell'invito. I termini di cui al comma 4 e  al
          presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo
          72, commi 4, 5 e 6. 
                6.  Solo  gli  operatori  economici  invitati   dalla
          stazione appaltante,  in  seguito  alla  valutazione  delle
          informazioni   fornite,   possono   presentare   un'offerta
          iniziale. Salvo quanto  previsto  dal  comma  9,  l'offerta
          iniziale e quelle  successive,  esclusa  l'offerta  finale,
          possono essere  negoziate  per  migliorarne  il  contenuto,
          salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai
          criteri di aggiudicazione. 
                7. Se previsto  nel  bando  di  gara,  nell'invito  a
          confermare l'interesse o in altro documento di  gara  e  in
          applicazione del criterio di aggiudicazione  ivi  indicato,
          le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi
          in fasi successive per ridurre  il  numero  di  offerte  da
          negoziare. La  stazione  appaltante  informa  per  iscritto
          tutti gli offerenti le cui offerte non sono  state  escluse
          delle  modifiche  alle  specifiche  tecniche  o  ad   altri
          documenti di gara diversi  da  quelli  che  stabiliscono  i
          requisiti minimi, concedendo ad essi un  tempo  sufficiente
          per modificare e ripresentare, ove  opportuno,  le  offerte
          modificate. 
                8. Quando le stazioni appaltanti intendono concludere
          le negoziazioni,  esse  informano  gli  altri  offerenti  e
          stabiliscono un  termine  entro  il  quale  possono  essere
          presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano  che
          le  offerte  finali  siano  conformi  ai  requisiti  minimi
          prescritti dall'articolo 107, valutano le offerte finali in
          base ai criteri di aggiudicazione e  aggiudicano  l'appalto
          ai sensi degli articoli 105,  con  riguardo  ai  costi  del
          ciclo vita, 108 e 110, tenuto conto  dei  costi  del  ciclo
          vita disciplinati dall'allegato II.8. 
                9. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti
          sulla  base  delle  offerte  iniziali  senza   negoziazione
          qualora abbiano indicato, nel bando di gara o nell'invito a
          confermare   l'interesse,    che    si    riservano    tale
          possibilita'.».