Art. 15 sexies 
 
((Differimento di termini per la realizzazione  del  nuovo  complesso
               ospedaliero della citta' di Siracusa)) 
 
  ((1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»; 
  b) al comma 2, le parole: «e' di un anno, prorogabile per due anni»
sono sostituite dalle seguenti:  «e'  fissata  fino  al  31  dicembre
2024». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  16.000  euro
per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   42-bis   del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   42-bis   (Misure   straordinarie    per    la
          progettazione  e  la  realizzazione  del  nuovo   complesso
          ospedaliero della citta' di Siracusa).  -  1.  Al  fine  di
          contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza  sanitaria
          causata  dalla  diffusione  del  COVID-19  nel   territorio
          nazionale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  d'intesa  con   il   presidente   della   Regione
          siciliana, e' nominato un Commissario straordinario per  la
          progettazione  e  la  realizzazione  del  nuovo   complesso
          ospedaliero della  citta'  di  Siracusa,  che  deve  essere
          completato entro il 31 dicembre 2024. 
                2.   La   durata   dell'incarico   del    Commissario
          straordinario  e'  fissata  fino  al  31   dicembre   2024.
          L'incarico e' a titolo gratuito. 
                3. Il Commissario straordinario  opera  nel  rispetto
          delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli  inderogabili
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
          degli obblighi internazionali  e  dei  principi  e  criteri
          previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, e in deroga  ad  ogni  altra  disposizione  di
          legge diversa da quella penale. 
                4.  Al  fine  di  consentire  la  massima   autonomia
          finanziaria per la progettazione  e  la  realizzazione  del
          complesso ospedaliero di cui al  comma  1,  al  Commissario
          straordinario   e'   intestata   un'apposita   contabilita'
          speciale aperta presso la tesoreria  statale,  sulla  quale
          sono assegnate le risorse disponibili e possono  confluire,
          inoltre,  le  risorse  finanziarie   a   qualsiasi   titolo
          destinate  o  da  destinare  alla  progettazione   e   alla
          realizzazione del citato complesso ospedaliero. 
                5.  Per  la  progettazione  e  la  realizzazione  del
          complesso ospedaliero  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili  di
          cui all'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  e
          assegnate alla Regione siciliana, ferma restando  la  quota
          minima del finanziamento a carico della medesima Regione  e
          previa sottoscrizione di un accordo  di  programma  tra  il
          Commissario straordinario, il Ministero della salute  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
                5-bis. Per  l'esercizio  dei  compiti  assegnati,  il
          Commissario straordinario si avvale  di  una  struttura  di
          supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
          composta da un contingente  massimo  di  cinque  unita'  di
          personale, di cui un'unita'  di  livello  dirigenziale  non
          generale e quattro unita' di  personale  non  dirigenziale,
          scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione del  personale  docente,
          educativo e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle
          istituzioni   scolastiche.   Nell'ambito   del   menzionato
          contingente di personale non  dirigenziale  possono  essere
          nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche  tra
          soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso
          di comprovata esperienza, ai sensi dell'articolo  7,  comma
          6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso
          e' definito con provvedimento del Commissario straordinario
          e comunque non  e'  superiore  ad  euro  48.000  annui.  La
          struttura commissariale cessa  alla  scadenza,  comprensiva
          dell'eventuale  proroga,  dell'incarico   del   Commissario
          straordinario.  Il  personale  pubblico   della   struttura
          commissariale e'  collocato,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in  posizione
          di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
          dai  rispettivi  ordinamenti  e  mantiene  il   trattamento
          economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di
          appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute
          dal personale di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto
          direttamente   dal   Commissario   straordinario,    previa
          presentazione   di   documentazione,    e    deve    essere
          rendicontato.  Le   spese   di   missione   sostenute   dal
          Commissario  straordinario  per  lo  svolgimento  del   suo
          incarico  sono  rimborsate  nei   limiti   previsti   dalla
          normativa vigente, sono corrisposte previa presentazione di
          documentazione e devono  essere  rendicontate.  Agli  oneri
          derivanti  dal  presente  comma  provvede  il   Commissario
          straordinario nel  limite  delle  risorse  disponibili  che
          confluiscono nella  contabilita'  speciale  secondo  quanto
          previsto dal comma 4.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n.190 recante Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
                «Omissis 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                Omissis.»