Art. 16 bis 
 
                ((Disposizioni per aree terremotate)) 
 
  ((1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d)  ed  e)
del comma 1 dell'articolo 15, altresi' nella Centrale di  committenza
e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la  struttura
del Commissario straordinario». 
  2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126,  le  parole:  «nelle  medesime  funzioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei predetti Uffici, anche  in  posizioni
contrattuali diverse».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  2,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli  eventi  sismici  del  2016)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 18 (Centrale unica di committenza). - 1.  Salvo
          quanto previsto al comma 3, i  soggetti  attuatori  di  cui
          all'articolo  15,  comma  1,  per  la  realizzazione  degli
          interventi pubblici relativi alle  opere  pubbliche  ed  ai
          beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di
          una centrale unica di committenza. 
                2. La centrale unica di committenza e' individuata: 
                  a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera  a)
          del comma 1  dell'articolo  15,  nei  soggetti  aggregatori
          regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile
          2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio,
          Marche  e  Umbria,  anche  in  deroga  al  limite  numerico
          previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonche' nelle
          stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali
          costituite nelle predette regioni ai  sensi  della  vigente
          normativa; 
                  b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b),
          c)  e  d)  del  comma  1  dell'articolo  15,   nell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa S.p.A. 
                  b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere
          a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15,  altresi'  nella
          Centrale di committenza e stazione unica  appaltante  Sisma
          2016  istituita  presso  la   struttura   del   Commissario
          straordinario. 
                3. I soggetti attuatori di cui alla  lettera  e)  del
          comma  1  dell'articolo  15  provvedono  in  proprio   alla
          realizzazione  degli  interventi  sulla  base  di  appositi
          protocolli  di  intesa  sottoscritti  con  il   Commissario
          straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme
          di  raccordo  tra  le  stazioni  appaltanti  e  gli  Uffici
          speciali per la ricostruzione territorialmente  competenti,
          anche al fine di assicurare l'effettuazione  dei  controlli
          di cui all'articolo 32. 
                4.  Resta  ferma  la  possibilita'  per  i   soggetti
          attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al
          comma  3  del  medesimo  articolo  15  di  avvalersi,  come
          centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          S.p.A. 
                5. In deroga alle previsioni contenute  nell'articolo
          9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  i
          soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera  a)  del
          comma 2 del  presente  articolo  svolgono  le  funzioni  di
          centrale unica  di  committenza  con  riguardo  ai  lavori,
          servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti  al
          comma 1. 
                5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione
          -Vicecommissari,  anche  al  fine  del  monitoraggio  della
          ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione
          dei controlli di cui all'articolo 32 del presente  decreto,
          le funzioni di coordinamento delle attivita': 
                  a) dei soggetti  attuatori  previsti  dall'articolo
          15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto; 
                  b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni  uniche
          appaltanti e delle centrali di committenza locali  previsti
          dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo. 
                6.  Fermo   l'obbligo   della   centrale   unica   di
          committenza  di  procedere   all'effettuazione   di   tutta
          l'attivita'   occorrente   per   la   realizzazione   degli
          interventi  di  cui  all'articolo  14,  i  rapporti  tra  i
          soggetti attuatori e la centrale unica di committenza  sono
          regolati da  apposita  convenzione.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base
          di  appositi  criteri  di  remunerativita',   con   decreto
          adottato  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis,   del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45,  si  fa
          fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma  3,  del
          presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio
          provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, disciplina
          le  modalita'  di  trasferimento  in  favore  dei  soggetti
          attuatori delle risorse economiche necessarie.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 57,  comma  3,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio  dell'economia)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). 
                Omissis 
                3.  Al  fine  di   assicurare   le   professionalita'
          necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali,
          ivi comprese le unioni dei comuni  ricompresi  nei  crateri
          del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del  2012
          e del sisma del 2016,  nonche'  gli  Enti  parco  nazionali
          autorizzati  alle   assunzioni   di   personale   a   tempo
          determinato ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  ultimo
          periodo,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229,  in  coerenza  con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo  indeterminato
          il personale non dirigenziale non  di  ruolo,  reclutato  a
          tempo determinato con procedure concorsuali o selettive  ed
          in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
          o presso i suddetti enti alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, che abbia maturato almeno  tre
          anni di servizio nei predetti Uffici,  anche  in  posizioni
          contrattuali diverse. A tal fine il requisito di  tre  anni
          di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023,
          anche computando i  periodi  di  servizio  svolti  a  tempo
          determinato, in relazione alle  medesime  attivita'  svolte
          presso  amministrazioni  diverse  da  quella  che   procede
          all'assunzione, purche' comprese tra  gli  Uffici  speciali
          per la ricostruzione e i predetti enti.  Al  personale  con
          contratti di lavoro a tempo determinato  che  abbia  svolto
          presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del
          31 dicembre 2022, un'attivita'  lavorativa  di  almeno  tre
          anni, anche non continuativi, nei precedenti otto  anni  e'
          riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti
          disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici  banditi  dai
          predetti enti. Per tali procedure concorsuali,  i  relativi
          bandi   prevedono   altresi'   l'adeguata    valorizzazione
          dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti  enti
          con contratti di somministrazione e  lavoro.  L'Ente  parco
          nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale  del
          Gran  Sasso  e   Monti   della   Laga   possono   procedere
          all'attuazione del presente comma,  in  analogia  a  quanto
          previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione
          organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri  23  gennaio  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  90  del  17  aprile  2013,  nei  limiti  del
          contingente massimo di  unita'  di  personale  indicato  al
          citato  articolo  3,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
          decreto-legge n. 189 del  2016.  Il  personale  assunto  ai
          sensi del presente comma  non  concorre  al  computo  della
          quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo
          1999, n. 68. 
                Omissis.»