Art. 2 
 
((Proroga di termini per il versamento dell'imposta  sostitutiva  per
  la rideterminazione del valore delle cripto-attivita')) 
 
  ((1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:
«15 novembre 2023». 
  2. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio
2023, n. 51, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023, n. 87, e' abrogato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 134 e 135,
          della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2023-2025)   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Omissis 
                134. L'imposta sostitutiva di cui  al  comma  133  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  15  novembre
          2023. 
                135. L'imposta sostitutiva di cui al comma  133  puo'
          essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali  di
          pari importo, a partire dal 15 novembre 2023.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          nella  misura  del  3   per   cento   annuo,   da   versare
          contestualmente a ciascuna rata. 
                Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge  10  maggio  2023,  n.51,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   3   luglio   2023,    n.87
          (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti
          pubblici,  di  termini  legislativi  e  di  iniziative   di
          solidarieta'  sociale),  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
                «Art. 4 (Proroga di termini in materia fiscale). - 1.
          All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 232, le parole: "31 luglio  2023"  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e  le  parole:
          "rispettivamente  il  31  luglio"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "rispettivamente il 31 ottobre"; 
                  b) al comma 233, le parole: "1° agosto  2023"  sono
          sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2023"; 
                  c) ai commi 235 e 237, le parole: "30 aprile  2023"
          sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
                  d) al comma 241, le parole: "30 giugno  2023"  sono
          sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023"; 
                  e) al comma 243, le parole: "31 luglio  2023"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2023". 
                2. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  37,  comma
          2-bis, lettera c-bis), del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, si applicano a  partire  dalle  dichiarazioni
          relative al periodo d'imposta successivo a quello in  corso
          alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21  giugno
          2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
          agosto 2022, n. 122. Fino al periodo di imposta in corso  a
          tale data, i dati  contenuti  nelle  schede  relative  alle
          scelte  dell'otto,  del  cinque  e  del   due   per   mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continuano a
          essere trasmessi con  le  modalita'  e  secondo  i  termini
          stabiliti  dall'articolo  17,  comma  1,  del  decreto  del
          Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.  164,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999. 
                2-bis.  Nelle  more  della  revisione   del   sistema
          tributario, al comma 683 dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre  2021,  n.  234,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) la parola: "15-quater" e' soppressa; 
                  b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Le
          disposizioni  di  cui  al  comma  15-quater  del   medesimo
          articolo 5 del decreto-legge n. 146 del  2021,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  n.  215  del  2021,   si
          applicano a decorrere dal 1° luglio 2024". 
                3. Tenuto conto della norma di cui  all'articolo  40,
          comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
          13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  aprile
          2023, n. 41, le elezioni di cui all'articolo  8,  comma  5,
          primo periodo, della legge 31  agosto  2022,  n.  130  sono
          indette dal Presidente del Consiglio  di  presidenza  della
          giustizia tributaria entro quindici giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023. 
                3-bis.   La    misura    dell'indennizzo    stabilita
          dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, e' incrementata al 40 per  cento.  A
          tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo e' determinata
          sulla base delle risultanze istruttorie  e  dei  dati  gia'
          acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del
          citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in  relazione
          alle domande presentate entro i termini di legge.  Ai  fini
          dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN  gia'
          indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a  pena
          di decadenza, entro il 31 luglio 2023 (14), il nuovo codice
          IBAN con modalita' telematica tramite il portale del  Fondo
          indennizzo risparmiatori (FIR). 
                3-ter. All'articolo  1,  comma  63,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234, le parole:  "30  giugno  2023"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2023". A tal fine e'
          autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno  2023,  cui
          si provvede mediante corrispondente utilizzo del  Fondo  di
          parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma  5,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
                3-quater.   All'articolo   3,   comma   7-bis,    del
          decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2023,  n.  14,  le
          parole: "750.000 euro", ovunque ricorrono, sono  sostituite
          dalle seguenti: "1 milione di euro". 
                3-quinquies. (abrogato). 
                3-sexies.  I  soggetti   che   esercitano   attivita'
          economiche per le quali sono  stati  approvati  gli  indici
          sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano  ricavi
          o compensi di ammontare non superiore al limite  stabilito,
          per ciascun indice, dal relativo  decreto  di  approvazione
          del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  tenuti  ad
          effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti  risultanti
          dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in  materia  di
          imposta regionale sulle attivita' produttive e  di  imposta
          sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio
          2023  senza  alcuna  maggiorazione.  In  deroga  a   quanto
          disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,
          n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere
          effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da
          versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento,  a
          titolo di interesse  corrispettivo.  Non  si  fa  luogo  al
          rimborso di quanto gia' versato. (13) 
                3-septies. Le disposizioni di cui al comma  3-se-xies
          si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici
          sintetici di affidabilita' fiscale o che  presentano  cause
          di  esclusione  dagli  stessi,  compresi  quelli   che   si
          avvalgono  del  regime  fiscale   di   vantaggio   di   cui
          all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n.  111,  nonche'  quelli  che  applicano  il  regime
          forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a  89,  della
          legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  anche  ai  soggetti  che
          partecipano a societa', associazioni  e  imprese  ai  sensi
          degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  aventi  i  requisiti
          indicati nel medesimo comma 3-sexies. 
                3-octies. Agli oneri derivanti  dal  comma  3-sexies,
          pari a 1,92 milioni di euro per l'anno  2023,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. 
                3-novies. Al fine di ristorare i comuni, a  decorrere
          dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti  dagli  atti
          di aggiornamento presentati  dal  1°  gennaio  2017  al  31
          dicembre 2022 ai sensi dell'articolo  1,  comma  22,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per
          ciascun comune una riduzione  di  gettito  complessivamente
          superiore al 40  per  cento  rispetto  a  quello  derivante
          applicando le rendite relative agli  immobili  appartenenti
          al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre  2022
          senza tenere conto degli atti di aggiornamento  di  cui  al
          presente comma, e utilizzando le aliquote  applicabili  per
          l'anno 2022, il contributo previsto dall'articolo 1,  comma
          24, della legge n. 208 del  2015  e'  incrementato  di  1,5
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
                3-decies. Il contributo di cui al comma  3-novies  e'
          ripartito  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 15 dicembre 2023, secondo una  metodologia
          adottata sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15 novembre
          2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero  dell'economia
          e delle finanze, relativi, per ciascuna unita'  immobiliare
          oggetto  degli  atti  di  aggiornamento  di  cui  al  comma
          3-novies, alle rendite proposte ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 22, della legge n. 208 del 2015 oppure  alle  rendite
          definitive, se gia' determinate dall'Agenzia delle  entrate
          alla data del 31 dicembre 2022,  e  a  quelle  iscritte  in
          catasto immediatamente prima della presentazione degli atti
          di aggiornamento di cui al comma 3-novies. Con la  medesima
          comunicazione l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,   per   ciascun   comune,
          l'indicazione  dell'ammontare  complessivo  delle   rendite
          degli immobili appartenenti a ciascuna categoria  catastale
          del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022. 
                3-undecies. Agli oneri derivanti dai commi 3-novies e
          3-decies, pari a 1,5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2023,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».