Art. 3 
 
           Rimessione in termini concernente il versamento 
                       di tributi e contributi 
 
  1.  I  versamenti  dei  tributi,  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria,  in
scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio  2023,  dovuti  dai  soggetti
che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede
legale o la sede operativa nei Comuni interessati  dagli  eccezionali
eventi meteorologici che hanno colpito il  territorio  della  Regione
Lombardia nel medesimo periodo, per i quali e'  stato  dichiarato  lo
stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei  ministri  del
28 agosto  2023,  si  considerano  tempestivi  se  effettuati,  senza
l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione  entro  il
31 ottobre 2023. 
  2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle  ((somme  che
siano state gia' versate)) in adempimento del  dovuto,  eventualmente
per effetto di versamento tardivo  con  applicazione  di  sanzione  e
interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento. 
  ((2-bis. All'articolo 3, comma 10, del  decreto-legge  29  dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2023, n. 14, le parole:  «1°  gennaio  2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2025». 
  2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle
attivita'  funzionali   al   raggiungimento   dell'oggetto   sociale,
finalizzate tra l'altro  alla  valorizzazione  e  alla  gestione  del
patrimonio  immobiliare  pubblico,  alla  societa'  di  gestione  del
risparmio  costituita  ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  ferma  restandone  l'autonomia
finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano  i  vincoli,  i
divieti e  gli  obblighi  in  materia  di  contenimento  della  spesa
pubblica previsti dalla legge  a  carico  dei  soggetti  inclusi  nel
provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili,  i  vincoli
di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e  5  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di
finanza pubblica. Alla predetta societa' di  gestione  del  risparmio
non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti
di  cui  all'articolo  2389,  terzo  comma,  del  codice  civile,  la
disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6,  del  testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' dall'articolo 23-bis  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214.  Agli  oneri  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
500.000 euro  annui  a  decorrere  dal  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  2-quater. All'articolo 1, comma  7,  del  decreto-legge  1°  giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio
2023, n. 100, le parole: «20 novembre 2023», ovunque ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2023».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  3,  del  decreto-
          legge  29  dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,   n.   14
          (Disposizioni urgenti in materia  di  termini  legislativi)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Proroga di termini in  materia  economica  e
          finanziaria).  -  1.  All'articolo   35,   comma   4,   del
          decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2022,  n.  122,  in
          materia di presentazione della  dichiarazione  sull'imposta
          municipale propria  (IMU),  relativa  all'anno  di  imposta
          2021, le parole: "e' differito al 31  dicembre  2022"  sono
          sostituite dalle  seguenti:  "e'  prorogato  al  30  giugno
          2023". 
                2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo  periodo,  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.  136,
          relativo  alla  semplificazione  in  tema  di  fatturazione
          elettronica per  gli  operatori  sanitari,  le  parole:  "e
          2022," sono sostituite dalle seguenti: "2022 e 2023,". 
                3.  All'articolo  2,  comma  6-quater,  del   decreto
          legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2023"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2024". 
                4. All'articolo  3,  comma  1,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "2021 e 2022"  sono
          sostituite dalle seguenti: "2021, 2022 e 2023". 
                5.  All'articolo  26-bis,  comma   1,   alinea,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022  n.  50,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91,  le
          parole:  "al  31  dicembre  2022"  sono  sostituite   dalle
          seguenti:  "alla  data  di  acquisto  di  efficacia   delle
          disposizioni del  decreto  legislativo  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78
          e comunque non oltre il 30 giugno 2023". 
                5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567,
          della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  che  sottoscrivono
          l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1 entro
          il termine previsto dal comma  783  dell'articolo  1  della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  il  contributo  relativo
          all'annualita'    2022    e'    erogato     successivamente
          all'erogazione  dell'ultima  annualita',  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  previa  verifica   della
          realizzazione di risorse proprie pari ad almeno  un  quarto
          del  contributo  complessivamente   erogato.   Agli   oneri
          derivanti dal primo periodo,  pari  a  7.772.950  euro  per
          l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo per interventi strutturali di politica  economica
          di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per  i  comuni  di  cui  al
          presente comma, il termine del  15  giugno  2022,  previsto
          dall'articolo 1, comma 575, della legge 30  dicembre  2021,
          n. 234, e' differito al 15 marzo 2023,  fermo  restando  il
          rispetto delle scadenze  e  delle  condizioni  indicate  al
          medesimo comma 575. Restano altresi' valide ed efficaci  le
          attivita' poste in essere e definite dai  comuni  ai  sensi
          del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
          n. 234. 
                6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della
          legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno. 
                7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30  dicembre
          2021, n. 234, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
          dalle seguenti: "30 giugno 2023". Agli oneri derivanti  dal
          presente comma, pari a 175.000 euro  per  l'anno  2023,  si
          provvede mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di
          parte corrente, iscritto  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   di   cui
          all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196. 
                7-bis. Per i  costi  sostenuti  dalla  Concessionaria
          servizi pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attivita'
          della Segreteria tecnica della Commissione tecnica nominata
          con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  4
          luglio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 174 del 26  luglio  2019,  e'  autorizzata  la
          spesa fino all'importo massimo di 1  milione  di  euro  per
          l'anno  2023,  in  relazione  alla  conseguente  estensione
          temporale dall'applicazione del disciplinare  stipulato  ai
          sensi   dell'articolo   8   del   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze 10  maggio  2019,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell' 11 giugno 2019.  Agli
          oneri derivanti dal presente comma, pari  a  1  milione  di
          euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente
          utilizzo del Fondo di parte corrente  di  cui  all'articolo
          34-ter, comma 5, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          iscritto  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole:  "negli  esercizi
          in corso al 31 dicembre 2021 e al 31  dicembre  2022"  sono
          sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso  al  31
          dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023". 
                9. All'articolo  6,  comma  1,  del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31  dicembre  2021"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
                10. Al  fine  di  assicurare  l'efficace  svolgimento
          delle attivita'  e  di  agevolare  il  perseguimento  delle
          finalita' attribuite dalla legislazione vigente o  delegate
          dall'amministrazione  vigilante,  alla  Fondazione  di  cui
          all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, e' differita al 1° gennaio 2025 l'applicazione
          delle disposizioni in materia di contenimento  della  spesa
          pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti
          inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1,  comma  3,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in  ogni
          caso i limiti  alle  retribuzioni,  agli  emolumenti  e  ai
          compensi   stabiliti   dalla   normativa   vigente   e   le
          disposizioni  in  materia  di  equilibrio  dei  bilanci   e
          sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
          ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4  e  5  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle  in  materia
          di obblighi di comunicazione dei dati e delle  informazioni
          rilevanti in materia di finanza pubblica. 
                10-bis. All'articolo 64, comma 3,  del  decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31  marzo  2023",
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
          giugno 2023". 
                10-ter.   All'articolo   15-bis,   comma    6,    del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole:
          "30 novembre 2022"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
          giugno 2023". 
                10-quater.   Al   fine   di   permettere   l'ordinata
          conclusione delle istruttorie in corso  in  relazione  agli
          accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo
          43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2022,   n.   91,
          all'articolo 43, comma 5-bis, del citato  decreto-legge  n.
          50  del  2022  le  parole:  "al  31  dicembre  2022"   sono
          sostituite dalle seguenti: "al 31 marzo 2023". 
                10-quinquies. I termini previsti  dalla  nota  II-bis
          all'articolo 1 della  tariffa,  parte  prima,  allegata  al
          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          26  aprile  1986,  n.  131,  nonche'  il  termine  previsto
          dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  ai
          fini  del  riconoscimento  del  credito  d'imposta  per  il
          riacquisto della  prima  casa,  sono  sospesi  nel  periodo
          compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre  2023.  Sono
          fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle  entrate
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, emessi per il  mancato  rispetto  dei
          termini di  cui  alla  nota  II-bis  all'articolo  1  della
          tariffa, parte prima, allegata al testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, e del termine di cui all'articolo  7  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448, e non si fa  luogo  al  rimborso  di
          quanto gia' versato. 
                10-sexies. Per le regioni in cui siano state  indette
          le elezioni del Presidente della regione  e  del  Consiglio
          regionale alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui
          all'articolo 50, comma  3,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  limitatamente  alle
          aliquote  applicabili  per  l'anno  di  imposta  2023,   e'
          differito al 31 marzo  2023.  Tali  regioni,  entro  il  13
          maggio  2023,  provvedono  alla   trasmissione   dei   dati
          rilevanti per la determinazione dell'addizionale  regionale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  prevista
          dall'articolo 50, comma  3,  quarto  periodo,  del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  ai  fini  della
          pubblicazione nel  sito  internet  del  Dipartimento  delle
          finanze. 
                10-septies. All'articolo 1, comma 927, della legge 30
          dicembre  2018,  n.  145,  relativo  al  termine   per   la
          presentazione di  specifiche  istanze  di  liquidazione  di
          crediti derivanti da obbligazioni contratte dal  comune  di
          Roma, le parole: "quarantotto mesi" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "sessanta mesi". 
                10-octies. Per le spese sostenute nel  2022,  nonche'
          per le rate residue non fruite  delle  detrazioni  riferite
          alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la  comunicazione
          per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o
          di cessione del credito relative agli  interventi  eseguiti
          sia sulle  singole  unita'  immobiliari,  sia  sulle  parti
          comuni  degli  edifici,  di  cui   all'articolo   121   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  deve
          essere trasmessa all'Agenzia  delle  entrate  entro  il  31
          marzo 2023. 
                10-novies. Con riferimento alle spese  sostenute  nel
          2022  per  interventi  effettuati  sulle  parti  comuni  di
          edifici  residenziali,  il  termine  per  la   trasmissione
          all'Agenzia  delle   entrate,   da   parte   dei   soggetti
          individuati  dall'articolo  2  del  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre  2016,  dei
          dati di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge
          26 ottobre 2019, n.  124,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' prorogato  dal  16
          marzo 2023 al 31 marzo 2023. 
                10-decies. Per l'anno 2023  la  dotazione  del  fondo
          previsto  dall'articolo  1,  comma  644,  della  legge   30
          dicembre  2021,  n.  234,  e'  pari  a  700.000  euro   per
          concludere le operazioni di rimborso relative al  programma
          disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156; gli
          aderenti comunicano alla PagoPA Spa  entro  il  termine  di
          decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il
          codice IBAN idoneo per rendere  possibile  l'accredito  del
          rimborso. Le controversie concernenti i  rimborsi  maturati
          durante il predetto programma  realizzato  dall'8  dicembre
          2020 al 30 giugno 2021 possono  essere  promosse  entro  il
          termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini
          si applicano, secondo  quanto  stabilito  dall'articolo  1,
          comma 642,  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  le
          convenzioni  stipulate  in  data  30  novembre   2020   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze con la PagoPa Spa e
          con la Consap Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e
          289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui  oneri
          e  spese  sono  a  carico  delle  risorse  finanziarie  del
          predetto fondo di cui  all'articolo  1,  comma  644,  della
          legge  n.  234  del  2021,  non  oltre  il  limite  massimo
          complessivo di  700.000  euro.  Agli  oneri  derivanti  dal
          presente comma, pari a 700.000 euro  per  l'anno  2023,  si
          provvede mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di
          parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma  5,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
                10-undecies. All'articolo 3,  comma  1,  alinea,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25  febbraio  2022,  n.  15,  le
          parole: "31 luglio 2022" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "31 luglio 2023".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33,  comma  1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
                «Art. 33 (Disposizioni in materia  di  valorizzazione
          del patrimonio immobiliare). - 1. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' costituita una societa' di
          gestione del risparmio  avente  capitale  sociale  pari  ad
          almeno  un  milione  di   euro   per   l'anno   2012,   per
          l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di
          partecipare  in  fondi  d'investimento  immobiliari  chiusi
          promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni  anche
          in forma consorziata  o  associata  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti  pubblici
          ovvero da societa'  interamente  partecipate  dai  predetti
          enti, al  fine  di  valorizzare  o  dismettere  il  proprio
          patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalita'
          di cui al primo  periodo  e'  autorizzata  la  spesa  di  6
          milioni di euro  per  l'anno  2013.  La  pubblicazione  del
          suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge.  Il
          capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
          primo periodo del presente comma  e'  detenuto  interamente
          dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  fatto  salvo
          quanto  previsto  dal  successivo  comma  8-bis.  I   fondi
          istituiti  dalla  societa'  di   gestione   del   risparmio
          costituita  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          partecipano  a  quelli  di  cui  al  comma  2  mediante  la
          sottoscrizione di quote da questi ultimi  offerte  su  base
          competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
          la  liquidita'  necessaria  per  la   realizzazione   degli
          interventi  di  valorizzazione.  I  fondi  istituiti  dalla
          societa' di gestione del risparmio costituita dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del  presente  comma
          investono anche direttamente al fine di acquisire  immobili
          in locazione passiva alle  pubbliche  amministrazioni.  Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono   essere   stabilite   le   modalita'   di
          partecipazione del  suddetto  fondo  a  fondi  titolari  di
          diritti di concessione o  d'uso  su  beni  indisponibili  e
          demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
          o in parte il bene oggetto della concessione. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche  concorrono
          al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
          i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
                2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
                3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
                4. Le disposizioni recate dalla presente legge e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
                5. Le disposizioni della presente legge si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3,  4  e  5  della
          legge  24  dicembre  2012,   n.   243   (Disposizioni   per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione): 
                «Art. 3 (Principio dell'equilibrio dei bilanci). - 1.
          Le  amministrazioni  pubbliche  concorrono  ad   assicurare
          l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo  97,  primo
          comma, della Costituzione. 
                2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo
          di medio termine. 
                3. I documenti di  programmazione  finanziaria  e  di
          bilancio stabiliscono, per ciascuna annualita' del  periodo
          di  programmazione,   obiettivi   del   saldo   del   conto
          consolidato,   articolati   per   sottosettori,   tali   da
          assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di  medio
          termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento  a
          tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8.  Nei
          medesimi documenti sono indicate le misure da adottare  per
          conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato. 
                4. Gli obiettivi  di  cui  al  comma  3  possono,  in
          conformita'  all'ordinamento  dell'Unione  europea,  tenere
          conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con
          un  impatto  positivo  significativo  sulla  sostenibilita'
          delle finanze pubbliche. 
                5. L'equilibrio dei bilanci si  considera  conseguito
          quando il saldo strutturale, calcolato nel  primo  semestre
          dell'esercizio successivo a quello al quale  si  riferisce,
          soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: 
                  a)  risulta  almeno  pari  all'obiettivo  di  medio
          termine  ovvero  evidenzia  uno  scostamento  dal  medesimo
          obiettivo inferiore  a  quello  indicato  dall'articolo  8,
          comma 1; 
                  b)   assicura   il   rispetto   del   percorso   di
          avvicinamento  all'obiettivo  di  medio  termine  nei  casi
          previsti  dagli  articoli  6  e  8  ovvero  evidenzia   uno
          scostamento  dal  medesimo  percorso  inferiore  a   quello
          indicato dall'articolo 8, comma 1.». 
                «Art. 4 (Sostenibilita' del debito pubblico). - 1. Le
          amministrazioni  pubbliche  concorrono  ad  assicurare   la
          sostenibilita' del debito pubblico ai  sensi  dell'articolo
          97, primo comma, della Costituzione. 
                2. I documenti di  programmazione  finanziaria  e  di
          bilancio stabiliscono obiettivi relativi  al  rapporto  tra
          debito pubblico  e  prodotto  interno  lordo  coerenti  con
          quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea. 
                3. Qualora il rapporto tra il debito  pubblico  e  il
          prodotto interno lordo  superi  il  valore  di  riferimento
          definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in  sede  di
          definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3,
          si tiene conto della necessita' di garantire una  riduzione
          dell'eccedenza rispetto a tale valore in  coerenza  con  il
          criterio e la disciplina in materia  di  fattori  rilevanti
          previsti dal medesimo ordinamento. 
                4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma
          6, non  e'  consentito  il  ricorso  all'indebitamento  per
          realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.». 
                «Art. 5 (Regole sulla spesa). -  1.  Il  tasso  annuo
          programmato di crescita della spesa  delle  amministrazioni
          pubbliche, al netto delle poste  indicate  dalla  normativa
          dell'Unione europea, non puo' essere superiore al tasso  di
          riferimento  calcolato  in   coerenza   con   la   medesima
          normativa. 
                2. Al fine di assicurare il  rispetto  del  tasso  di
          crescita di  cui  al  comma  1  e  il  conseguimento  degli
          obiettivi  programmatici,  i  documenti  di  programmazione
          finanziaria e di bilancio  indicano,  per  il  triennio  di
          riferimento, il livello della spesa  delle  amministrazioni
          pubbliche. 
                3.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          avvalendosi  della  collaborazione  delle   amministrazioni
          interessate, provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
          livello di cui al comma 2. Il Governo, qualora  preveda  il
          superamento di tale livello, trasmette una  relazione  alle
          Camere, evidenziando  le  eventuali  misure  correttive  da
          adottare al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi programmatici.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2389,  del  codice
          civile: 
                «Art.  2389  (Compensi  degli  amministratori).  -  I
          compensi   spettanti   ai   membri   del    consiglio    di
          amministrazione e del  comitato  esecutivo  sono  stabiliti
          all'atto della nomina o dall'assemblea. 
                Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da
          partecipazioni agli utili o dall'attribuzione  del  diritto
          di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni  di  futura
          emissione. 
                La rimunerazione degli  amministratori  investiti  di
          particolari  cariche  in  conformita'  dello   statuto   e'
          stabilita dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il
          parere del collegio sindacale. Se lo  statuto  lo  prevede,
          l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per  la
          remunerazione di tutti gli amministratori,  inclusi  quelli
          investiti di particolari cariche.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  11,  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
                «Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo  delle
          societa' a controllo pubblico). - 1.  Salvi  gli  ulteriori
          requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi
          amministrativi e  di  controllo  di  societa'  a  controllo
          pubblico devono  possedere  i  requisiti  di  onorabilita',
          professionalita' e  autonomia  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Resta  fermo  quanto
          disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8  aprile
          2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135. 
                2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo
          pubblico e' costituito,  di  norma,  da  un  amministratore
          unico. 
                3. L'assemblea della societa' a  controllo  pubblico,
          con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni  di
          adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di
          contenimento dei costi, puo' disporre che la  societa'  sia
          amministrata da un consiglio di amministrazione composto da
          tre o cinque  membri,  ovvero  che  sia  adottato  uno  dei
          sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti
          dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis  del  capo  V  del
          titolo V del libro V del  codice  civile.  La  delibera  e'
          trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 4, e  alla  struttura  di  cui
          all'articolo 15. 
                4. Nella scelta degli amministratori delle societa' a
          controllo  pubblico,  le  amministrazioni   assicurano   il
          rispetto del principio  di  equilibrio  di  genere,  almeno
          nella  misura  di  un  terzo,  da  computare   sul   numero
          complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso
          d'anno. Qualora la societa' abbia un organo  amministrativo
          collegiale,  lo  statuto  prevede  che  la   scelta   degli
          amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto  dei
          criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. 
                5.  Quando  la  societa'  a  controllo  pubblico  sia
          costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata,
          non e'  consentito,  in  deroga  all'articolo  2475,  terzo
          comma, del codice civile, prevedere  che  l'amministrazione
          sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o piu'
          soci. 
                6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti, per  le  societa'  a  controllo  pubblico  sono
          definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi
          al  fine  di  individuare  fino  a  cinque  fasce  per   la
          classificazione delle suddette societa'.  Per  le  societa'
          controllate dalle regioni o dagli enti locali,  il  decreto
          di cui al  primo  periodo  e'  adottato  previa  intesa  in
          Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia  e'
          determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi
          al  quale  gli  organi  di  dette  societa'   devono   fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          titolari  e  componenti  degli  organi  di  controllo,   ai
          dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
          il limite massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche  amministrazioni  o
          da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse  societa'
          verificano il rispetto del limite massimo  del  trattamento
          economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e
          dipendenti fissato con il suddetto decreto.  Sono  in  ogni
          caso   fatte   salve   le   disposizioni   legislative    e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al  presente  comma.  Il
          decreto stabilisce altresi'  i  criteri  di  determinazione
          della parte variabile della remunerazione,  commisurata  ai
          risultati di bilancio raggiunti dalla  societa'  nel  corso
          dell'esercizio precedente. In caso  di  risultati  negativi
          attribuibili alla responsabilita'  dell'amministratore,  la
          parte variabile non puo' essere corrisposta. 
                7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma  6
          restano in vigore le disposizioni di  cui  all'articolo  4,
          comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
          166. 
                8. Gli  amministratori  delle  societa'  a  controllo
          pubblico    non    possono    essere    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora
          siano dipendenti della societa' controllante, in virtu' del
          principio di onnicomprensivita' della  retribuzione,  fatto
          salvo il diritto alla copertura assicurativa e al  rimborso
          delle spese documentate, nel rispetto del limite  di  spesa
          di cui al comma 6, essi  hanno  l'obbligo  di  riversare  i
          relativi   compensi   alla   societa'   di    appartenenza.
          Dall'applicazione del presente comma non  possono  derivare
          aumenti  della  spesa  complessiva  per  i  compensi  degli
          amministratori. 
                9. Gli statuti delle societa'  a  controllo  pubblico
          prevedono altresi': 
                  a)  l'attribuzione  da  parte  del   consiglio   di
          amministrazione  di  deleghe  di   gestione   a   un   solo
          amministratore,  salva   l'attribuzione   di   deleghe   al
          presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; 
                  b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la
          previsione   che   la   carica   stessa   sia    attribuita
          esclusivamente  quale  modalita'  di   individuazione   del
          sostituto del presidente in caso di assenza o  impedimento,
          senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; 
                  c) il divieto di corrispondere gettoni di  presenza
          o  premi  di  risultato  deliberati  dopo  lo   svolgimento
          dell'attivita', e il divieto di  corrispondere  trattamenti
          di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; 
                  d) il divieto di istituire organi diversi da quelli
          previsti dalle norme generali in tema di societa'. 
                10. E' comunque fatto  divieto  di  corrispondere  ai
          dirigenti delle societa' a controllo pubblico indennita'  o
          trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto  a
          quelli  previsti  dalla  legge   o   dalla   contrattazione
          collettiva ovvero di  stipulare  patti  o  accordi  di  non
          concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125  del  codice
          civile. 
                11. Nelle societa' di cui  amministrazioni  pubbliche
          detengono  il  controllo  indiretto,  non   e'   consentito
          nominare, nei consigli di amministrazione  o  di  gestione,
          amministratori della  societa'  controllante,  a  meno  che
          siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
          continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza  di
          rendere disponibili alla societa' controllata particolari e
          comprovate competenze tecniche degli  amministratori  della
          societa'   controllante   o   di    favorire    l'esercizio
          dell'attivita' di direzione e coordinamento. 
                12. Coloro  che  hanno  un  rapporto  di  lavoro  con
          societa' a controllo pubblico e che sono  al  tempo  stesso
          componenti degli organi di amministrazione  della  societa'
          con cui e' instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati
          in aspettativa non retribuita e con sospensione della  loro
          iscrizione  ai  competenti  istituti  di  previdenza  e  di
          assistenza,  salvo  che  rinuncino  ai  compensi  dovuti  a
          qualunque titolo agli amministratori. 
                13. Le societa' a controllo pubblico limitano ai casi
          previsti  dalla  legge  la  costituzione  di  comitati  con
          funzioni consultive o di proposta.  Per  il  caso  di  loro
          costituzione, non  puo'  comunque  essere  riconosciuta  ai
          componenti   di   tali   comitati   alcuna    remunerazione
          complessivamente superiore al 30  per  cento  del  compenso
          deliberato  per  la  carica   di   componente   dell'organo
          amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione
          professionale e all'entita' dell'impegno richiesto. 
                14. Restano  ferme  le  disposizioni  in  materia  di
          inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui  al
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
                15. Agli organi di amministrazione e controllo  delle
          societa' in house si applica  il  decreto-legge  16  maggio
          1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          luglio 1994, n. 444. 
                16. Nelle societa' a partecipazione pubblica ma non a
          controllo  pubblico,  l'amministrazione  pubblica  che  sia
          titolare di una partecipazione pubblica superiore al  dieci
          per  cento  del  capitale  propone  agli  organi  societari
          l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai  commi
          6 e 10.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   23-bis   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
                «Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni).  -  1.  Fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 19, comma  6,  del  decreto-legge  1º  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze,  da  emanare  entro  il  30  aprile  2016,
          sentita  la  Conferenza  unificata   per   i   profili   di
          competenza, previo parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti, per le societa' direttamente  o  indirettamente
          controllate da amministrazioni dello Stato  e  dalle  altre
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'   emittenti
          strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e
          loro controllate,  sono  definiti  indicatori  dimensionali
          quantitativi e qualitativi al fine di  individuare  fino  a
          cinque  fasce  per  la   classificazione   delle   suddette
          societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato,   in
          proporzione, il limite dei  compensi  massimi  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
          il limite massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
          societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
          limite   massimo   del    trattamento    economico    annuo
          onnicomprensivo  dei  propri  amministratori  e  dipendenti
          fissato con il decreto di cui al presente  comma.  Sono  in
          ogni  caso  fatte  salve  le  disposizioni  legislative   e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. 
                2. In considerazione di mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 
                3. Gli emolumenti determinati ai sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          Consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione. 
                4.   Nella   determinazione   degli   emolumenti   da
          corrispondere, ai sensi dell'articolo  2389,  terzo  comma,
          del codice civile,  i  consigli  di  amministrazione  delle
          societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui  al
          comma 1 del presente  articolo,  non  possono  superare  il
          limite  massimo   indicato   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al  predetto  comma  1
          per la societa' controllante e, comunque, quello di cui  al
          comma 5-bis e devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi
          principi di oggettivita' e trasparenza. 
                5. Il decreto di cui al comma 1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti. 
                5-bis. - 5-sexies.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
                «Art. 6 (Disposizioni finanziarie  e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
                1-bis. Le risorse rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                1-ter.   Alla    copertura    dell'onere    derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
                1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio   2023,   n.   100
          (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza  provocata
          dagli eventi alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  1°
          maggio   2023   nonche'   disposizioni   urgenti   per   la
          ricostruzione nei territori colpiti  dai  medesimi  eventi)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Sospensione  dei  termini  in  materia  di
          adempimenti e versamenti tributari e contributivi). - 1. Le
          disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  ai
          soggetti che, alla data del  1°  maggio  2023,  avevano  la
          residenza ovvero la sede legale o  la  sede  operativa  nei
          territori indicati  nell'allegato  1  annesso  al  presente
          decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12. 
                2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1  sono
          sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza  nel
          periodo dal 1° maggio  2023  al  31  agosto  2023.  Per  il
          medesimo periodo, sono  sospesi  i  termini  relativi  agli
          adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali  e
          assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 
                3. La sospensione di cui al comma 2 si applica  anche
          ai  versamenti  delle  ritenute  alla  fonte  di  cui  agli
          articoli  23  e  24  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  delle  trattenute
          relative alle addizionali regionale e comunale  all'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti  di
          cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta. 
                4. Le disposizioni di cui al  comma  2  si  applicano
          anche ai  versamenti,  tributari  e  non,  derivanti  dalle
          cartelle   di   pagamento   emesse   dagli   agenti   della
          riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  dagli
          atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,  n.  44,  dalle
          ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni  di
          legge relative alla riscossione delle entrate  patrimoniali
          dello Stato, di cui al regio decreto  14  aprile  1910,  n.
          639,  emesse  dagli  enti  territoriali  o   dai   soggetti
          affidatari di cui all'articolo 53 del  decreto  legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui  all'articolo
          1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
                4-bis. Nei confronti dei soggetti che, alla data  del
          1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede  legale
          o la sede operativa  nel  territorio  dei  comuni  indicati
          nell'allegato 1 annesso al presente decreto,  il  tasso  di
          interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge  29
          dicembre 2022, n. 197, e' azzerato. 
                5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non  si  procede
          al rimborso di quanto gia' versato. 
                6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1  sono
          sospesi i termini degli adempimenti tributari  in  scadenza
          dalla data del 1° maggio  2023  al  31  agosto  2023.  Sono
          sospesi, altresi', per il periodo dal 1° maggio 2023 al  31
          agosto 2023,  i  termini  degli  adempimenti,  relativi  ai
          rapporti di  lavoro,  verso  le  amministrazioni  pubbliche
          previsti a carico di datori di lavoro,  di  professionisti,
          di consulenti e centri di assistenza  fiscale  che  abbiano
          sede o operino  nei  territori  indicati  nell'allegato  1,
          anche per conto di  aziende  e  clienti  non  operanti  nei
          predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo  periodo
          non si applicano  le  disposizioni  sanzionatorie  connesse
          agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma. 
                7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono
          effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in
          unica soluzione entro il 10 dicembre  2023.  I  termini  di
          versamento relativi alle cartelle di pagamento,  agli  atti
          previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del  2010
          e  dall'articolo  9,  commi  da  3-bis  a   3-sexies,   del
          decreto-legge  n.  16  del  2012,   non   ancora   affidati
          all'agente della riscossione, nonche'  agli  atti  previsti
          dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010,  sospesi
          ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza
          del  periodo  di  sospensione.  I  termini  di   versamento
          relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico  di  cui
          al regio  decreto  n.  639  del  1910,  emesse  dagli  enti
          territoriali, agli atti di cui all'articolo 1,  comma  792,
          della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati  ai  sensi
          del medesimo comma 792,  nonche'  agli  altri  atti  emessi
          dagli enti impositori, sospesi per  effetto  del  comma  2,
          riprendono  a  decorrere  dalla  scadenza  del  periodo  di
          sospensione. Gli adempimenti diversi  dai  versamenti,  non
          eseguiti per effetto  delle  sospensioni,  sono  effettuati
          entro il 10 dicembre 2023. 
                8. Si applica,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 27  luglio  2000,  n.
          212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e  3,
          del  decreto  legislativo  24  settembre  2015,   n.   159.
          L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.  159
          del 2015 si intende  applicabile  anche  agli  atti  emessi
          dagli enti territoriali e dai soggetti  affidatari  di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
                9. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  8  si
          applicano anche ai versamenti e agli  adempimenti  previsti
          per  l'adesione  a  uno  degli  istituti   di   definizione
          agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a  158  e  da
          166 a 226, della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  che
          scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31  agosto  2023.
          Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati
          di tre mesi i termini e le scadenze previsti  dall'articolo
          1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera  a),  e  250
          della legge n. 197 del 2022. 
                10.  Per  gli   interventi   effettuati   su   unita'
          immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1,
          la detrazione del 110 per cento di  cui  all'articolo  119,
          comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, e' estesa alle spese sostenute fino  al
          31 dicembre 2023. 
                11.   Il   pagamento   delle   rate    in    scadenza
          nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi
          e prestiti S.p.A. ai comuni di cui all'allegato  1  nonche'
          alle province nel cui  territorio  si  trovano  i  predetti
          comuni,  trasferiti  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1  e  3,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  non
          ancora effettuato  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  e'  differito,  senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi,  all'anno  immediatamente  successivo
          alla data di scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla
          base  della  periodicita'   di   pagamento   prevista   nei
          provvedimenti e nei contratti  regolanti  i  mutui  stessi.
          Agli oneri derivanti dalla presente  disposizione,  pari  a
          1.050.000 euro per ciascuno degli  anni  2023  e  2024,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 22. 
                12.   Con   riferimento   ai    territori    indicati
          nell'allegato 1, l'Autorita' di  regolazione  per  energia,
          reti  e  ambiente  (ARERA),   con   propri   provvedimenti,
          disciplina le modalita' per la sospensione temporanea,  per
          un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio
          2023, dei termini di pagamento delle fatture  emesse  o  da
          emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza  nel
          predetto periodo, nonche' dei termini  di  pagamento  delle
          rate con scadenza nel  predetto  periodo  e  degli  importi
          sospesi e non pagati, relativi  all'energia  elettrica,  al
          gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti
          a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani.
          Con i  provvedimenti  di  cui  al  primo  periodo,  l'ARERA
          disciplina altresi' le misure di integrazione finanziaria a
          favore delle imprese distributrici di energia  elettrica  e
          gas naturale, degli esercenti  la  vendita,  delle  imprese
          fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a  mezzo
          di  reti  canalizzate,  dei  gestori  del  servizio  idrico
          integrato  e  degli  esercenti  il  servizio  integrato  di
          gestione  dei  rifiuti  urbani,  in   modo   da   garantire
          l'equilibrio  economico  e   finanziario   delle   gestioni
          coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere
          dal 1° maggio 2023, per i  quali  e'  stato  dichiarato  lo
          stato di  emergenza  con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio  2023  e  del  25
          maggio 2023. 
                12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio
          provvedimento, introduce agevolazioni di natura  tariffaria
          con riferimento alle fatture emesse o  da  emettere  ovvero
          agli avvisi  di  pagamento  riferiti  ai  mesi  di  maggio,
          giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023  a  favore
          delle utenze individuate ai  sensi  del  comma  12  che  ne
          facciano richiesta e che dichiarino  o  abbiano  dichiarato
          che l'utenza o fornitura e' asservita a un'abitazione o una
          sede che sia risultata compromessa, sulla base dei  criteri
          definiti dal Commissario straordinario di cui  all'articolo
          20-ter, nella  sua  integrita'  funzionale  in  conseguenza
          degli eventi alluvionali verificatisi nel  mese  di  maggio
          2023. Con  il  medesimo  provvedimento,  l'ARERA  definisce
          anche le  modalita'  per  la  copertura  finanziaria  delle
          agevolazioni  stesse,  attraverso   specifiche   componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo. 
                13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9, valutati
          in 12,96 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai
          fini  della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di
          fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni  di  euro
          per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.».