Art. 3 bis 
 
              ((Differimento dei termini per l'adesione 
                     al ravvedimento speciale)) 
 
  ((1. I soggetti che, entro il termine del 30  settembre  2023,  non
hanno  perfezionato  la  procedura   di   regolarizzazione   di   cui
all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022,  n.
197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo
restando il rispetto delle altre condizioni e modalita' ivi previste,
se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre
2023 e rimuovono le irregolarita'  od  omissioni  entro  la  medesima
data.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  174  a
          178, della legge  29  dicembre  2022,  n.197  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «Omissis 
                174.  Con   riferimento   ai   tributi   amministrati
          dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
          definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a  173,
          riguardanti   le   dichiarazioni   validamente   presentate
          relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2021
          e  a   periodi   d'imposta   precedenti,   possono   essere
          regolarizzate con  il  pagamento  di  un  diciottesimo  del
          minimo edittale delle sanzioni  irrogabili  previsto  dalla
          legge,  oltre  all'imposta  e  agli  interessi  dovuti.  Il
          versamento delle somme dovute ai sensi  del  primo  periodo
          puo' essere effettuato in otto rate  di  pari  importo  con
          scadenza della prima rata fissata  al  30  settembre  2023.
          Sulle   rate   successive   alla   prima,    da    versare,
          rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il  30  novembre
          2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il  30  giugno
          2024, il 30 settembre 2024 e  il  20  dicembre  2024,  sono
          dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
          regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
          a 178 e' consentita  sempreche'  le  violazioni  non  siano
          state gia' contestate, alla data del versamento  di  quanto
          dovuto o della prima rata, con  atto  di  liquidazione,  di
          accertamento  o  di  recupero,  di   contestazione   e   di
          irrogazione delle sanzioni, comprese  le  comunicazioni  di
          cui all'articolo 36-ter del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
          si perfeziona con il versamento  di  quanto  dovuto  ovvero
          della prima rata entro  il  30  settembre  2023  e  con  la
          rimozione delle  irregolarita'  od  omissioni.  Il  mancato
          pagamento,  in  tutto  o  in  parte,  di  una  delle   rate
          successive alla prima entro il termine di  pagamento  della
          rata successiva comporta la decadenza dal  beneficio  della
          rateazione e l'iscrizione  a  ruolo  degli  importi  ancora
          dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
          residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
          misura prevista all'articolo 20 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con  decorrenza
          dalla data del 30  settembre  2023.  In  tali  ipotesi,  la
          cartella di pagamento deve essere  notificata,  a  pena  di
          decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
          quello di decadenza della rateazione. 
                176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
          contribuenti per l'emersione  di  attivita'  finanziarie  e
          patrimoniali costituite o  detenute  fuori  del  territorio
          dello Stato. 
                177. Restano validi i  ravvedimenti  gia'  effettuati
          alla data di entrata in vigore della presente legge  e  non
          si da' luogo a rimborso. 
                178. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate  possono  essere  definite  le  modalita'  di
          attuazione dei commi da 174 a 177. 
                Omissis.».