Art. 6 
 
Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi  informativi
                           ai fini fiscali 
 
  1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative  di
cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
con i principi della legge 9 agosto  2023,  n.  111,  in  materia  di
concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi  di  cui  al
predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014,  relativi
al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024. 
  ((1-bis.  All'articolo  18,  comma  10-bis,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41, le parole: «31 marzo 2024» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2026». Entro il termine  modificato  ai  sensi
del primo periodo la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob)  si  avvale,  per  il  personale,  fino  alla  qualifica  di
consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  delle  facolta'  di  cui  all'articolo  2,  commi
4-duodecies, con le modalita' di selezione pubblica ivi  previste,  e
4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facolta' di  cui
al secondo  periodo  puo'  essere  esercitata  mediante  una  o  piu'
procedure alle quali  puo'  essere  ammesso  a  partecipare  solo  il
personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando  i
periodi di servizio svolti con uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore  a
3 anni. 
  1-ter. Nelle more dell'approvazione della  riforma  del  quadro  di
governance economica dell'Unione europea, per gli anni  2023  e  2024
continua   ad   applicarsi   la   metodologia    di    determinazione
dell'indicatore di virtuosita' di cui al terzo periodo del  comma  20
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei
predetti anni i parametri relativi al surplus di spesa rispetto  agli
obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e  al  rispetto
del  patto  di  stabilita'  interno  devono   essere   valutati   con
riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021  e
2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145,  riguardante  il  saldo  del  risultato  di
competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e
non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto  della
gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 73,  della
          legge 23 dicembre 2014, n.190, recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
                «Omissis 
                73. Con il provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  recante   approvazione   dei   modelli   da
          utilizzare  per   la   dichiarazione   dei   redditi   sono
          individuati, per i contribuenti  che  applicano  il  regime
          forfetario, specifici  obblighi  informativi  relativamente
          all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi  di  cui  al
          periodo precedente sono individuati escludendo i dati e  le
          informazioni gia' presenti, alla data di  approvazione  dei
          modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di  dati
          a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto
          siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente
          o da altri soggetti, entro la  data  di  presentazione  dei
          medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. 
                Omissis.». 
              - La legge 9 agosto 2023, n.111 (Delega al Governo  per
          la riforma fiscale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          14 agosto 2023, n. 189. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  10-bis,
          del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   aprile   2023,   n.   41
          concernente Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
          nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano
          nazionale degli investimenti complementari al  PNRR  (PNC),
          nonche' per l'attuazione  delle  politiche  di  coesione  e
          della  politica  agricola  comune,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  18  (Misure  in  materia   di   infrastrutture
          digitali e  di  acquisto  di  beni  e  servizi  informatici
          strumentali  alla  realizzazione  del  PNRR,   nonche'   di
          digitalizzazione dei procedimenti). - Omissis 
                10-bis.  Al  fine  di  contenere   l'incremento   del
          contributo di cui all'articolo 40, comma 3, della legge  23
          dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui  all'articolo
          4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n.  8,  e  di  cui  all'articolo  34,  comma  4,  del
          decreto-legge  30  marzo  2001,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  anche
          allo scopo di consentire la  prosecuzione  delle  attivita'
          finalizzate    all'implementazione    del    processo    di
          digitalizzazione, in  conformita'  al  Piano  nazionale  di
          ripresa e  resilienza  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma
          2-bis,  del  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2021, n.  233,  si  applicano  fino  al  completamento  del
          processo di transizione digitale  da  parte  dell'Autorita'
          ivi indicata e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   2,   commi
          4-duodecies e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
          2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano  di
          azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale): 
                «Art. 2 (Disposizioni in materia fallimentare, civile
          e  processuale  civile  nonche'  in   materia   di   libere
          professioni, di cartolarizzazione dei  crediti  e  relative
          alla CONSOB). - Omissis 
                4-duodecies. Al fine di assicurare  un  efficiente  e
          stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i
          dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato,  che
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto siano in effettivo  servizio,  possono
          essere inquadrati in ruolo, in qualifica  corrispondente  a
          quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito
          esame-colloquio, tenuto da una Commissione  presieduta  dal
          Presidente o da un Commissario della CONSOB e  composta  da
          due  docenti  universitari  o  esperti  nelle  materie   di
          competenza istituzionale della CONSOB. 
                4-terdecies.   Gli   oneri    finanziari    derivanti
          dall'applicazione dei commi 4-undecies e  4-duodecies  sono
          coperti secondo i criteri e le procedure e con  le  risorse
          previste dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
          1994, n. 724. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6,  comma  20,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
                «Art.  6  (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - Omissis 
                20. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilita'  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge  4  febbraio  2005,  n.  11.  Il  rispetto  del
          parametro e' considerato  al  fine  della  definizione,  da
          parte della  regione,  della  puntuale  applicazione  della
          disposizione recata in termini di principio  dal  comma  28
          dell'articolo 9 del  presente  decreto.  In  aggiunta  alle
          risorse  accantonate  ai  sensi  del  secondo  periodo,   a
          decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e'  stanziato
          un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a  spese
          di investimento,  da  attribuire  alle  regioni  a  statuto
          ordinario che hanno rispettato il parametro di  virtuosita'
          di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti  con  il
          decreto di cui al quarto periodo. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 821, della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «Omissis 
                821. Gli enti di cui al comma 819 si  considerano  in
          equilibrio  in  presenza  di  un  risultato  di  competenza
          dell'esercizio  non  negativo.  L'informazione  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  desunta,  in  ciascun  anno,   dal
          prospetto  della  verifica  degli  equilibri  allegato   al
          rendiconto della gestione  previsto  dall'allegato  10  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art.   13   (Banca   dati   delle    amministrazioni
          pubbliche).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  un   efficace
          controllo e  monitoraggio  degli  andamenti  della  finanza
          pubblica, nonche' per acquisire  gli  elementi  informativi
          necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3,
          e per dare attuazione e stabilita' al federalismo  fiscale,
          le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
                2. In apposita sezione della banca  dati  di  cui  al
          comma 1 sono  contenuti  tutti  i  dati  necessari  a  dare
          attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono  messi  a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,  comma
          6, della presente legge. 
                3. L'acquisizione dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
                4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.».