Art. 6 ter 
 
((Proroga del termine di decorrenza  dell'obbligo  di  utilizzare  il
  prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di  spending
  review degli enti locali)) 
 
  ((1. In considerazione delle criticita' riscontrate dai  comuni,  a
seguito  della  fase  di   sperimentazione,   nell'elaborazione   del
prospetto di cui all'articolo 1, commi 756  e  757,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e  dell'esigenza  di  tener  conto  di  alcune
rilevanti  fattispecie  attualmente  non  considerate  dal   predetto
prospetto, l'obbligo di redigere la delibera  di  approvazione  delle
aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del  prospetto,  utilizzando
l'applicazione informatica  messa  a  disposizione  sul  portale  del
Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno  d'imposta
2025. 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
850 e' sostituito dal seguente: 
  «850. Ai fini della tutela dell'unita' economica della  Repubblica,
in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica
e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza  pubblica,
nelle more della definizione  delle  nuove  regole  della  governance
economica europea, le regioni e le province autonome assicurano,  per
ciascuno degli anni dal 2023 al  2025,  un  contributo  alla  finanza
pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le
province e le citta'  metropolitane  assicurano  un  contributo  alla
finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i  comuni,  e  a  50
milioni di euro, per le  province  e  le  citta'  metropolitane,  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025». 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dalle  disposizioni   del   comma   850
dell'articolo 1 della legge n. 178  del  2020,  come  sostituito  dal
comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per  l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
853 e' sostituito dal seguente: 
  «853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica  da  parte  dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane di cui  al  comma
850 e' effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,  con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024,  previa  intesa
in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali,   in
proporzione agli impegni di  spesa  corrente  al  netto  della  spesa
relativa alla missione  12  "Diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia" degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti
dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di  mancanza,  dall'ultimo
rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024  e
2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun
ente sono erogate al  netto  del  rispettivo  concorso  alla  finanza
pubblica. In caso di incapienza si applicano  le  procedure  previste
all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione
Valle  d'Aosta  l'importo  del  concorso  e'  versato  dalla  regione
all'erario con imputazione sul capitolo 3465,  articolo  1,  capo  X,
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile  di  ciascun
anno e, in mancanza di tale versamento, tale  importo  e'  trattenuto
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere  sulle  somme  a
qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di  mancata
intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione  all'ordine
del giorno della Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  della
proposta, il decreto puo'  comunque  essere  adottato.  Ciascun  ente
accerta le  entrate  di  cui  ai  periodi  precedenti  al  lordo  del
contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo  delle
minori somme ricevute, provvedendo,  per  le  entrate  non  riscosse,
all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 756 e 757,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (  Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «Omissis 
                756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in  deroga
          all'articolo 52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, possono diversificare le aliquote di cui  ai  commi
          da  748  a  755   esclusivamente   con   riferimento   alle
          fattispecie   individuate   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   da   adottare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque
          giorni dalla data  di  trasmissione.  Decorso  il  predetto
          termine di quarantacinque giorni, il  decreto  puo'  essere
          comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, possono essere modificate o integrate  le
          fattispecie individuate con il  decreto  di  cui  al  primo
          periodo. 
                757.  In  ogni  caso,  anche  se   non   si   intenda
          diversificare le aliquote rispetto  a  quelle  indicate  ai
          commi da 748 a  755,  la  delibera  di  approvazione  delle
          aliquote deve  essere  redatta  accedendo  all'applicazione
          disponibile  nel  Portale  del  federalismo   fiscale   che
          consente, previa selezione delle fattispecie  di  interesse
          del comune tra quelle individuate con il decreto di cui  al
          comma 756, di elaborare il  prospetto  delle  aliquote  che
          forma parte integrante della delibera stessa.  La  delibera
          approvata senza il prospetto non e' idonea a  produrre  gli
          effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto
          di  cui  al  comma  756  sono  stabilite  le  modalita'  di
          elaborazione e di successiva trasmissione  al  Dipartimento
          delle finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          del prospetto delle aliquote. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
          e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  "30
          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
          ottobre 2005"; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  "30
          giugno 2005" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  ottobre
          2005". 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».