Art. 6 quater 
 
       ((Differimento di termini in materia di investimenti)) 
 
  ((1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2023».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 415, della
          legge 29 dicembre 2022, n.197 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2023  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2023-2025) come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Omissis 
                415. Per le iniziative con contratto di finanziamento
          stipulato dal 1° gennaio  2022  al  31  dicembre  2023,  il
          termine   di   dodici   mesi   per   l'ultimazione    degli
          investimenti, previsto dai decreti  attuativi  adottati  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98, e' prorogato per ulteriori sei mesi. 
                Omissis.».