Art. 6 quinquies 
 
((Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli
                            enti locali)) 
 
  ((1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7,   del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
          Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
          di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni  industriali)  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
                «Art. 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli  Enti
          locali).  -  1.  Gli  enti  locali  possono  realizzare  le
          operazioni di rinegoziazione di mutui di  cui  all'articolo
          1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
          anche  nel  corso   dell'esercizio   provvisorio   di   cui
          all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267,  fermo  restando  l'obbligo,  per   detti   enti,   di
          effettuare  le  relative   iscrizioni   nel   bilancio   di
          previsione. 
                2.  Per  gli  anni  dal  2015  al  2026,  le  risorse
          derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui  nonche'
          dal riacquisto dei  titoli  obbligazionari  emessi  possono
          essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli  di
          destinazione. 
                2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del testo unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  dopo
          il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Negli  enti
          locali il predetto termine e' esteso a quattro anni". 
                3. Per l'anno  2015  ed  i  successivi  esercizi,  la
          riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province  di
          cui all'articolo 16, commi 6  e  7,  del  decreto  legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  viene  effettuata  mediante
          l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di
          100 milioni di euro per i comuni e di 50  milioni  di  euro
          per  le  province,  in  proporzione  alle  riduzioni   gia'
          effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e  di
          ciascuna provincia, fermo restando l'effetto gia'  generato
          fino al 2014 dai commi 6 e 7 del  citato  articolo  16.  La
          maggiore riduzione non puo',  in  ogni  caso,  assumere  un
          valore negativo. 
                4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre
          2013, n. 147, dopo la parola "TARI" sono aggiunte le parole
          "e della TARES". 
                5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013,  n.  98,  dopo  il  primo  periodo  e'
          aggiunto  il  seguente:  "Per  gli  enti  territoriali   la
          predetta  quota  del  10%  e'  destinata   prioritariamente
          all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota
          secondo quanto stabilito  dal  comma  443  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228.". 
                6. Al comma 15 dell'articolo 1 del  decreto  legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, le  parole:  "obbligatoriamente
          entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione
          da parte della Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  ai  sensi
          del comma 13" sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il
          termine del 31 dicembre 2014". 
                7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del  decreto-legge
          8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni,  le
          parole: "30 giugno 2015" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "31 dicembre 2015". 
                8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera  a),  della
          legge 27 dicembre 2013, n.  147,  al  primo  e  al  secondo
          periodo, dopo le parole: "allo scioglimento della societa'"
          e' inserita la seguente: ", consorzio". 
                8-bis. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147, dopo il comma 569e' inserito il seguente: "569-bis.
          Le disposizioni di cui al  comma  569,  relativamente  alla
          cessazione della  partecipazione  societaria  non  alienata
          entro il termine ivi indicato, si  interpretano  nel  senso
          che  esse  non  si  applicano  agli  enti  che,  ai   sensi
          dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge  23  dicembre
          2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria  partecipazione,
          mediante  approvazione  di  apposito  piano  operativo   di
          razionalizzazione, in societa' ed  altri  organismi  aventi
          per oggetto attivita'  di  produzione  di  beni  e  servizi
          indispensabili al  perseguimento  delle  proprie  finalita'
          istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attivita'
          o  rami   d'impresa,   e   che   la   competenza   relativa
          all'approvazione  del  provvedimento  di  cessazione  della
          partecipazione  societaria  appartiene,   in   ogni   caso,
          all'assemblea dei soci.  Qualunque  delibera  degli  organi
          amministrativi e di controllo interni alle societa' oggetto
          di  partecipazione  che  si  ponga  in  contrasto  con   le
          determinazioni assunte e contenute nel piano  operativo  di
          razionalizzazione e' nulla ed inefficace". 
                9. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
          147, dopo il comma 654 e' aggiunto il seguente: 
                  "654-bis.  Tra  le  componenti   di   costo   vanno
          considerati anche gli eventuali mancati ricavi  relativi  a
          crediti risultati inesigibili con riferimento alla  tariffa
          di igiene ambientale, alla  tariffa  integrata  ambientale,
          nonche' al tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi
          (TARES)." 
                9-bis. Nell'esercizio delle  funzioni  amministrative
          delegate ai sensi del decreto legislativo 18  maggio  2001,
          n. 280, per i fini di cui all'articolo 74  della  legge  21
          novembre 2000, n. 342, le province autonome di Trento e  di
          Bolzano,  per  portare  a  conoscenza   degli   intestatari
          catastali  le  nuove  rendite   di   particelle   catastali
          coinvolte   in   interventi    di    miglioramento    della
          rappresentanza cartografica catastale o di revisione  degli
          estimi catastali, possono utilizzare la  notifica  mediante
          affissione all'albo pretorio di cui  e'  data  notizia  nel
          Bollettino  ufficiale  della  regione  e   mediante   altri
          strumenti  adeguati  di  comunicazione,  anche  collettiva,
          compresi quelli telematici. 
                9-ter. Allo scopo di favorire  la  corretta  gestione
          dei Centri di raccolta comunale  per  il  conferimento  dei
          rifiuti  presso  gli  impianti  di  destino,  nonche'   per
          l'idonea   classificazione   dei   rifiuti,   nelle    more
          dell'adozione,  da  parte  della  Commissione  europea,  di
          specifici  criteri  per  l'attribuzione  ai  rifiuti  della
          caratteristica  di  pericolo  HP  14   "ecotossico",   tale
          caratteristica  viene  attribuita  secondo   le   modalita'
          dell'Accordo europeo relativo al  trasporto  internazionale
          delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6
          e M7. 
                9-quater. Il comune di Milano, per le opere  inserite
          nell'Allegato 1 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  6  maggio  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 123 del 28  maggio  2013,  per  far  fronte  a
          particolari esigenze impreviste  e  variazioni  venutesi  a
          manifestare nell'ambito  dell'esecuzione  delle  opere,  e'
          autorizzato  ad  utilizzare   l'importo   complessivo   dei
          contributi ministeriali assegnati, comprese le economie  di
          gara. Le somme assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS
          233" dall'Allegato 1 del citato decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate  al
          lotto 1B  del  medesimo  intervento  dall'articolo  13  del
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9,  e  dal
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  27
          giugno   2014   sono   da   intendersi   integralmente    e
          indistintamente assegnate all'opera "Collegamento SS  11  -
          SS 233". 
                9-quinquies. Al fine di dare compiuta  attuazione  al
          processo di riordino delle funzioni delle province disposto
          dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma  95,  della  medesima  legge,  non
          abbiano provveduto nel  termine  ivi  indicato  ovvero  non
          provvedano entro il  31  ottobre  2015  a  dare  attuazione
          all'accordo  sancito  tra  Stato  e  regioni  in  sede   di
          Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in
          via definitiva delle relative leggi regionali, sono  tenute
          a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il
          30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna  provincia  e
          citta' metropolitana del rispettivo  territorio,  le  somme
          corrispondenti alle  spese  sostenute  dalle  medesime  per
          l'esercizio   delle   funzioni   non   fondamentali,   come
          quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per
          gli  affari  regionali,  di   concerto   con   i   Ministri
          dell'interno e dell'economia e delle finanze,  da  adottare
          entro il 31 ottobre 2015.  Il  versamento  da  parte  delle
          regioni  non  e'  piu'  dovuto  dalla  data  di   effettivo
          esercizio della funzione  da  parte  dell'ente  individuato
          dalla legge regionale. 
                9-sexies. All'articolo 1, comma 122, della  legge  23
          dicembre 2014,  n.  190,  le  parole:  «alla  data  del  30
          settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «alla  data
          di entrata in vigore della presente legge». 
                9-septies. Il  Fondo  integrativo  dell'assicurazione
          generale obbligatoria per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e
          superstiti a favore del personale dipendente dalle  aziende
          private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge  6  dicembre
          1971, n. 1084, e successive modificazioni, e' soppresso con
          effetto dal 1º dicembre  2015.  Da  tale  data  cessa  ogni
          contribuzione al Fondo Gas e non  viene  liquidata  nessuna
          nuova prestazione. 
                9-octies. Dal 1º dicembre 2015, e'  istituita  presso
          l'INPS  la  Gestione  ad  esaurimento  del  Fondo  Gas  che
          subentra nei rapporti attivi e  passivi  gia'  in  capo  al
          soppresso  Fondo  Gas.  Il  patrimonio  della  Gestione  e'
          integrato secondo  quanto  previsto  al  comma  9-decies  e
          mediante la riserva di legge accertata  alla  data  del  30
          novembre 2015. 
                9-novies.  Gli  oneri   riguardanti   i   trattamenti
          pensionistici  integrativi  in  essere  alla  data  del  30
          novembre 2015 e le pensioni  ai  superstiti  derivanti  dai
          predetti  trattamenti  integrativi  sono  a  carico   della
          Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies. 
                9-decies. Per la copertura degli  oneri  relativi  ai
          trattamenti pensionistici integrativi  in  essere  all'atto
          della soppressione del Fondo Gas e' stabilito un contributo
          straordinario pari a 351.646 euro per  il  2015,  4.219.748
          euro per il 2016, 3.814.309 euro  per  il  2017,  3.037.071
          euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro
          per il 2020 a carico dei datori di lavoro di cui  al  comma
          9-septies.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i
          suddetti  datori  di  lavoro  degli   oneri   relativi   al
          contributo straordinario, nonche' i tempi e le modalita' di
          corresponsione del contributo all'INPS. 
                9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o  in
          prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla  data
          del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento
          pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas,
          e' posto a carico dei datori  di  lavoro  un  importo  pari
          all'1 per cento  per  ogni  anno  di  iscrizione  al  Fondo
          integrativo  di  cui  al  comma  9-septies,   eventualmente
          rapportato   alla   frazione   d'anno,   moltiplicato   per
          l'imponibile  previdenziale  relativo  al  medesimo   Fondo
          integrativo di cui al comma 9-septies per l'anno 2014,  che
          puo' essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato
          a previdenza complementare. In quest'ultimo caso,  ai  fini
          della  determinazione  dell'anzianita'  necessaria  per  la
          richiesta  delle  prestazioni  pensionistiche  di  cui   al
          decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' considerata
          utile la data di iscrizione al Fondo Gas. 
                9-duodecies. Gli importi di cui al  comma  9-undecies
          sono destinati con le seguenti modalita': 
                  a) adesione, con dichiarazione di volonta' espressa
          ovvero decorsi sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  mediante
          il sistema del silenzio assenso,  al  fondo  di  previdenza
          complementare di riferimento del settore o ad  altro  fondo
          contrattualmente previsto. In tale ipotesi, a decorrere dal
          mese successivo alla data di soppressione del Fondo  Gas  i
          datori di  lavoro  versano  al  fondo  di  riferimento  del
          settore o ad altro fondo il suddetto importo in  240  quote
          mensili di uguale misura,  che  vengono  accreditate  nelle
          posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione
          del rapporto di lavoro, l'importo residuo  sara'  conferito
          al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione.
          Tale conferimento, in caso di cessazione  del  rapporto  di
          lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, e' a
          carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o
          totale  dell'azienda,  di  sua  trasformazione,  di   altre
          operazioni  sulla  struttura  dell'assetto  societario  che
          comunque comportino la prosecuzione del rapporto di  lavoro
          e nel caso di passaggio diretto  nell'ambito  dello  stesso
          gruppo, l'importo residuo e' versato al fondo di previdenza
          complementare dell'azienda  subentrante  con  le  modalita'
          previste alla presente lettera. Sugli importi di  cui  alla
          presente lettera si applica il contributo  di  solidarieta'
          di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252; 
                  b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, ad un fondo di previdenza  complementare.
          In tale ipotesi i datori di  lavoro  accantonano  l'importo
          calcolato con le stesse modalita' previste alla lettera  a)
          e lo erogano al momento della risoluzione del  rapporto  di
          lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo  le
          modalita' previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il
          lavoratore  medesimo  aderisca  al  fondo   di   previdenza
          complementare in data successiva alla  chiusura  del  Fondo
          Gas le somme da lui  maturate  fino  a  quel  momento  sono
          liquidate secondo le modalita' previste  alla  lettera  a),
          comunque all'atto di risoluzione del  rapporto  di  lavoro;
          dal mese successivo a detta adesione il  datore  di  lavoro
          versa la quota rimanente nella  posizione  individuale  del
          fondo di previdenza complementare, secondo quanto  indicato
          alla lettera a). 
                9-terdecies.  Al  compimento  del  quinto,  decimo  e
          quindicesimo  anno  dall'inizio  della  rateizzazione,  gli
          importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati
          presso le aziende sono maggiorati nella misura del  10  per
          cento, a titolo forfetario di  interessi  e  rivalutazioni.
          Nel solo caso di cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per
          pensionamento durante i primi cinque anni dall'inizio della
          rateizzazione, l'importo residuo e' rivalutato nella misura
          del 30 per cento. Alle predette rivalutazioni si applica il
          trattamento  fiscale  previsto  per  le  rivalutazioni  del
          trattamento di fine rapporto di cui all'articolo  2120  del
          codice civile. 
                9-quaterdecies.   Dall'attuazione   dei   commi    da
          9-septies  a  9-terdecies,  tenuto  conto  del   contributo
          straordinario di cui al comma 9-decies, non devono derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                9-quinquiesdecies. L'INPS  provvede  al  monitoraggio
          delle minori entrate contributive e delle minori spese  per
          prestazioni pensionistiche derivanti dall'applicazione  dei
          commi  da   9-septies   a   9-quaterdecies.   Qualora   dal
          monitoraggio si verifichi  l'insufficienza  del  contributo
          straordinario di cui al comma 9-decies per la copertura dei
          relativi oneri, con decreto direttoriale del Ministero  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministero dello  sviluppo  economico  e  con  il  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
          rideterminazione dell'entita' del contributo straordinario,
          dei criteri di ripartizione dello stesso tra  i  datori  di
          lavoro,  nonche'   dei   tempi   e   delle   modalita'   di
          corresponsione del contributo straordinario all'INPS. 
                9-sexiesdecies. In considerazione  delle  particolari
          condizioni geo-politiche del comune di  Campione  d'Italia,
          anche a seguito degli effetti finanziari negativi  connessi
          al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per  l'anno  2015,
          e' attribuito al medesimo comune un contributo di 8 milioni
          di euro, a valere sulle risorse di  cui  ai  commi  1  e  2
          dell'articolo  8  non  richieste  dalle  regioni  e   dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano alla data  del  30
          giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme
          di cui al periodo precedente non sono  considerate  tra  le
          entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge
          12 novembre  2011,  n.  183,  e  successive  modificazioni,
          rilevanti ai fini del patto  di  stabilita'  interno.  Agli
          oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 109.120 euro
          per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143
          euro a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2015,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
                9-septiesdecies. In  previsione  dell'adozione  della
          disciplina relativa alle concessioni  demaniali  marittime,
          le regioni, entro centoventi giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          operano una ricognizione delle rispettive  fasce  costiere,
          finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle
          zone di demanio marittimo ricadenti nei  propri  territori.
          La proposta di  delimitazione  e'  inoltrata  al  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          all'Agenzia  del  demanio,  che   nei   centoventi   giorni
          successivi al ricevimento della proposta attivano, per  gli
          aspetti di rispettiva competenza, i  procedimenti  previsti
          dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione,  anche
          convocando apposite conferenze di servizi. 
                9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio
          marittimo    per    finalita'     diverse     da     quelle
          turistico-ricreative,  di  cantieristica  navale,  pesca  e
          acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate
          fino alla definizione del  procedimento  di  cui  al  comma
          9-septiesdecies e,  comunque,  non  oltre  il  31  dicembre
          2017.».