Art. 7 quater 
 
       ((Disposizioni in materia di continuita' territoriale)) 
 
  ((1. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  494,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziato nella misura di 8  milioni  di
euro per l'anno 2023. 
  2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
le parole: «e  Lampedusa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  di
Lampedusa e d'Elba». 
  3. Per la  compensazione  degli  oneri  di  servizio  pubblico  sui
servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba,  verso
alcuni tra i principali aeroporti nazionali,  accettati  dai  vettori
selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli  articoli
16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 24 settembre 2008, e' stanziato 1 milione di  euro
per ciascuno degli anni dal  2024  al  2026.  Gli  enti  territoriali
possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento  degli
oneri di cui al primo periodo, come definiti in  apposita  conferenza
di servizi, finalizzata a  individuare  altresi',  sulla  base  delle
risorse individuate ai sensi del presente comma, il  contenuto  degli
oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e  per
l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto  disposto  dal
regolamento (CE) n. 1008/2008. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari  a
8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per  ciascuno
degli anni dal 2024 al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 494, della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «Omissis 
                494.   In   attuazione   dell'articolo   119    della
          Costituzione, al fine di riconoscere le peculiarita'  delle
          isole e promuovere le misure  necessarie  a  rimuovere  gli
          svantaggi derivanti dall'insularita',  e'  istituito  nello
          stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti  un  fondo  per  garantire  un  completo  ed
          efficace sistema di collegamenti aerei da e per la  Sicilia
          e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5  milioni  di
          euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2024. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 82, comma 1,  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2003)  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art.  82  (Continuita'  territoriale).   -   1.   Le
          disposizioni di cui all'articolo 36 della legge  17  maggio
          1999, n. 144, si applicano anche alle  citta'  di  Albenga,
          Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta,  Trieste,
          Ancona, e per le  isole  di  Pantelleria,  di  Lampedusa  e
          d'Elba, nonche' relativamente ai  servizi  aerei  di  linea
          effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria  e
          Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali, in
          conformita' alle disposizioni di cui al  regolamento  (CEE)
          n. 2408/92 del Consiglio del  23  luglio  1992  nei  limiti
          delle risorse gia' preordinate.». 
              - Il testo degli articoli 16 e 17 del regolamento  (CE)
          n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
          settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione  di
          servizi aerei nella  Comunita'  (rifusione)  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 31 ottobre 2008, n. L 293. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 33,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008): 
                «Omissis 
                33. A decorrere dall'anno  2008,  il  Fondo  per  gli
          investimenti, istituito nello  stato  di  previsione  della
          spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46  della
          legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  e'   assegnato   alle
          corrispondenti  autorizzazioni  legislative  confluite  nel
          Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del
          2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008. 
                Omissis.».