Art. 7 quater ((Disposizioni in materia di continuita' territoriale)) ((1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023. 2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e Lampedusa» sono sostituite dalle seguenti: «, di Lampedusa e d'Elba». 3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, e' stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresi', sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Omissis 494. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di riconoscere le peculiarita' delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularita', e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) come modificato dalla presente legge: «Art. 82 (Continuita' territoriale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle citta' di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, Trieste, Ancona, e per le isole di Pantelleria, di Lampedusa e d'Elba, nonche' relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse gia' preordinate.». - Il testo degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' (rifusione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2008, n. L 293. - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): «Omissis 33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008. Omissis.».