Art. 8 
 
           Proroga del termine in materia di lavoro agile 
                      per i lavoratori fragili 
 
  1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  le
finalita' di cui al primo periodo, il personale docente  del  sistema
nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalita'  agile
e'  adibito  ad  attivita'  di  supporto  all'attuazione  del   Piano
triennale dell'offerta formativa.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, ((valutati in)) euro 1.674.243
per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 607,  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 306, della
          legge 29 dicembre 2022, n.197 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2023  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2023-2025) come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Omissis 
                306. Fino al  31  dicembre  2023,  per  i  lavoratori
          dipendenti pubblici e privati  affetti  dalle  patologie  e
          condizioni  individuate  dal  decreto  del  Ministro  della
          salute di cui all'articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge
          24 dicembre 2021, n. 221,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il  datore  di  lavoro
          assicura lo svolgimento  della  prestazione  lavorativa  in
          modalita' agile anche  attraverso  l'adibizione  a  diversa
          mansione  compresa  nella  medesima  categoria  o  area  di
          inquadramento, come definite dai  contratti  collettivi  di
          lavoro   vigenti,   senza   alcuna    decurtazione    della
          retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle
          disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di
          lavoro, ove piu' favorevoli. Per le  finalita'  di  cui  al
          primo periodo, il personale docente del  sistema  nazionale
          di istruzione che svolge la prestazione in modalita'  agile
          e' adibito ad  attivita'  di  supporto  all'attuazione  del
          Piano triennale dell'offerta formativa. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 607, della
          legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024): 
                «Omissis 
                607. E' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  per  le
          assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  a  favore
          delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici  non
          economici nazionali e  delle  agenzie,  con  una  dotazione
          iniziale di 100  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  200
          milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 210 milioni di euro  per  l'anno  2025  e  200
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,  da  ripartire,
          sulla  base  delle  specifiche  richieste  pervenute  dalle
          predette amministrazioni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                Omissis.».