Art. 8 bis 
 
((Proroga di termine in materia  di  contratti  di  arruolamento  dei
  membri dell'equipaggio o del personale  dei  servizi  ausiliari  di
  bordo)) 
 
  ((1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 31 dicembre 2024».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  103-bis   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   103-bis   (Proroga   della   scadenza   delle
          certificazioni e dei collaudi dei  motopescherecci).  -  1.
          Tutte le certificazioni e i  collaudi  dei  motopescherecci
          adibiti alla pesca professionale nonche'  delle  unita'  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  8  novembre
          1991, n. 435, rilasciati dalle  Amministrazioni  statali  e
          dagli  organismi  riconosciuti,   in   scadenza   in   data
          successiva al 30 gennaio 2020  e  fino  alla  data  del  30
          settembre 2020, sono  prorogati  al  31  dicembre  2020;  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2024, in deroga  all'articolo
          328 del codice della  navigazione,  tutti  i  contratti  di
          arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei
          servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante
          della nave ovvero dall'armatore o  da  un  suo  procuratore
          nelle forme  di  cui  all'articolo  329  del  codice  della
          navigazione, fermo restando  l'obbligo  di  procedere  alle
          annotazioni ed alle convalide previste  dall'articolo  357,
          comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice  della
          navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».