Art. 9 
 
               Proroga di termini in materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, le parole: «1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1°
dicembre 2023». 
  ((1-bis. All'articolo 9, comma 2,  del  decreto-legge  30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, le parole: «30 novembre 2023», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024». 
  1-ter. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,
le parole: «30 ottobre 2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
novembre 2023». 
  1-quater. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  8  novembre
2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  dicembre
2022, n. 196, le parole: «31 dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024». Con  riferimento  alle  misure  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,
gli effetti delle  disposizioni  di  cui  al  primo  periodo  operano
limitatamente alle unita'  con  contratto  di  lavoro  flessibile  in
servizio alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno  2024.  I
Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma  1,
del  decreto-legge  10  novembre  2020,  n.  150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,  decadono,  ove
non confermati con le procedure di cui al  medesimo  articolo  2  del
decreto-legge n. 150 del 2020, il sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della procedura di
infrazione n.  2023/4001  per  presunta  violazione  della  direttiva
2011/7/UE in relazione ai pagamenti  dovuti  dal  servizio  sanitario
della  regione  Calabria,  all'articolo  16-septies,  comma  2,   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) e' abrogata. 
  1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla  legge
30 dicembre 2020, n. 181, le  parole:  «ovvero,  previa  convenzione,
dalla centrale di committenza della regione Calabria» sono sostituite
dalle seguenti: «o di Azienda per  il  governo  della  sanita'  della
regione Calabria - Azienda Zero, ovvero,  previa  convenzione,  della
stazione unica appaltante della regione Calabria». 
  1-septies. Per il completamento dei piani  di  riorganizzazione  di
cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' di quelli  derivanti  dall'adeguamento  ai  nuovi  requisiti,
imposti  dalla  pandemia  di  COVID-19,  delle  progettazioni   delle
strutture di cui all'accordo di programma per  gli  investimenti  nel
settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,
tra il Ministero della salute, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007,
e' autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e  di
38,6 milioni di euro  per  l'anno  2025.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a  38,6
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67,  a  valere  sulla  quota  assegnata  alla
regione Calabria. 
  1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini
di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti  dal  comma  1-quater,
relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
4, del decreto-legge  10  novembre  2020,  n.  150,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2020,  n.  181,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   38,   del
          decreto-legge  6  novembre  2021,  n.152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29   dicembre   2021,   n.233
          (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
          infiltrazioni  mafiose)  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
                «Art.  38  (Proroga  della   Commissione   consultiva
          tecnico-scientifica  e  del  Comitato  prezzi  e   rimborso
          operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Nelle
          more  della  riorganizzazione  dell'Agenzia  italiana   del
          farmaco  (AIFA),  finalizzata  anche   a   promuovere   gli
          investimenti in ricerca e sviluppo  di  carattere  pubblico
          sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del  PNRR,  e
          comunque fino al 1° dicembre  2023,  restano  in  carica  i
          componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica
          (CTS) e del  Comitato  prezzi  e  rimborso  (CPR),  di  cui
          all'articolo 19 del decreto del Ministro  della  salute  20
          settembre 2004, n. 245, nominati con decreto  del  Ministro
          della salute del 20 settembre 2018.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  9,  del  decreto-
          legge  30  dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
          e definizione di termini) come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  9  (Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e  trasporti).  -  1.  All'articolo  49  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) ai commi 1 e 2, le parole:  "31  dicembre  2016"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"; 
                  b) al comma 3, le parole: "dal 2012 al  2016"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2017". 
                2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016,  n.  206  e'
          prorogata  al   31   marzo   2024.   Conseguentemente,   le
          autorizzazioni all'esercizio di attivita' di  formazione  e
          concessione  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
          salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
          sono prorogate al 31 marzo 2024. 
                2-bis. All'articolo 1,  comma  615,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre  2017"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi
          di linea di  competenza  statale,  gli  accertamenti  sulla
          sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei
          servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del
          decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente
          all'ubicazione delle  aree  di  fermata,  sono  validi  fin
          quando non sia accertato il venir meno delle condizioni  di
          sicurezza 
                3. All'articolo 2,  comma  3,  del  decreto-legge  25
          marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre  2016"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31   dicembre   2017".
          Conseguentemente, la  sospensione  dell'efficacia  disposta
          dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
          2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2009,  n.  33,  si  intende  prorogata  fino  al  31
          dicembre 2017. 
                4. All'articolo 216, comma  11,  terzo  periodo,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "Fino
          al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti:  "Fino
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di   cui
          all'articolo 73, comma 4". 
                5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4,  della
          legge 6 giugno 1974, n. 298,  e'  prorogato,  limitatamente
          all'anno 2017, al 31 marzo 2017. 
                6. Fermo restando il divieto di cui  all'articolo  19
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  in  attesa
          dell'emanazione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  per
          l'assunzione di ispettori di volo,  la  facolta'  dell'Ente
          nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via
          transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista
          dall'articolo 34, comma 7,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018. 
                7.    Alla     copertura     dell'onere     derivante
          dall'attuazione del comma 6, pari a 2,015 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2017 e 2018,  l'ENAC  provvede  con
          risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti
          finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2017  e  2018,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e
          successive modificazioni. 
                8. E' prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui
          all'articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208,   qualora   il   procedimento   di   progettazione   e
          realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  che  al  31
          dicembre  2016  abbia  conseguito  l'adozione  di  variante
          urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure  di
          VAS o VIA. Conseguentemente, in relazione a quanto previsto
          dal presente comma, i termini di cui al primo e al  secondo
          periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre
          2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al  30  giugno
          2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017. 
                9. All'articolo 12, comma  7,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, le
          parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle  seguenti:
          "31 dicembre 2017". 
                9-bis. Ricorrendo i presupposti di  cui  all'articolo
          44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  la
          gestione operante sulla contabilita' speciale  n.  5440  e'
          mantenuta   in   esercizio   alle    condizioni    previste
          dall'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli
          interventi  ricompresi  nel  contratto   istituzionale   di
          sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia
          e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. 
                9-ter. Nelle more  della  formalizzazione  del  nuovo
          contratto di programma-parte servizi 2016-2021 tra lo Stato
          e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, esaminato con parere
          favorevole dal CIPE nella seduta del  10  agosto  2016,  al
          fine di garantire continuita' ai programmi di  manutenzione
          dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale,   il   vigente
          contratto   di   programma-parte   servizi   2012-2014   e'
          prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per  il  periodo
          necessario  al  completamento  dell'iter  di   approvazione
          previsto dall'articolo 1 della legge  14  luglio  1993,  n.
          238, e comunque entro e non oltre  il  30  settembre  2017.
          Resta salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
                9-quater. Al fine di  migliorare  e  incrementare  la
          capacita'   di   progettazione   e   realizzazione    degli
          investimenti,   nonche'   di   contenerne   i   costi    di
          realizzazione, al Gruppo  Anas  non  si  applicano  per  il
          triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per
          incarichi  di  studio  e  consulenza   e   per   formazione
          strettamente   riferiti   alle   attivita'   tecniche    di
          progettazione, monitoraggio e  controllo  tecnico-economico
          sugli interventi stradali. 
                9-quinquies. Per le  medesime  attivita'  di  cui  al
          comma 9-quater, nonche' per la realizzazione di  interventi
          di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di
          propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per  il
          triennio 2017-2019  le  norme  inerenti  vincoli  e  limiti
          assunzionali con riferimento a  diplomati  e  laureati  per
          posizioni tecniche e ingegneristiche  nonche'  a  personale
          tecnico-operativo. 
                9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater  e
          9-quinquies si applicano nei  limiti  delle  disponibilita'
          della  Societa'  e  resta  comunque  fermo  il   versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1,
          comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  calcolato
          ai sensi dell'articolo 6, comma 11,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                9-septies. Per esigenze urgenti ed indifferibili e al
          fine di garantire la sicurezza della  rete  stradale  della
          provincia  di   Belluno   e'   assegnato,   a   titolo   di
          anticipazione, alla provincia stessa un contributo di  euro
          5 milioni a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo  1,
          comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'Anas  e'
          autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia
          di Belluno. 
                9-octies. All'articolo 1, comma 56,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre  2016"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017". 
                9-novies. Agli oneri derivanti  dal  comma  9-octies,
          valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e  in  9,1
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al  2027,
          si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                9-decies. Il  Fondo  per  interventi  strutturali  di
          politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementato di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028. 
                9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari
          a 6,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante
          utilizzo delle maggiori  entrate  derivanti,  nel  medesimo
          anno 2028, dal comma 9-octies. 
                9-duodecies. Il  termine  di  durata  in  carica  dei
          componenti del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
          autotrasportatori fissato dall'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9
          aprile 2014, n. 140, ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,
          del decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  284,  e'
          prorogato di un anno.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   8,   del
          decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,  n.  56  (Misure
          urgenti a sostegno  delle  famiglie  e  delle  imprese  per
          l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche'  in
          materia di salute e adempimenti  fiscali)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  8  (Contributo  statale  per  il  ripiano  del
          superamento del tetto di spesa dei dispositivi  medici).  -
          1. In relazione  a  quanto  disposto  dall'articolo  9-ter,
          comma 9-bis, del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,
          n.  125,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  con
          dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023.  Al
          relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24. 
                2.  A  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma   e'
          assegnata una quota del fondo di cui al  comma  1,  secondo
          gli importi indicati nella tabella A allegata  al  presente
          decreto,   determinati   in   proporzione   agli    importi
          complessivamente spettanti alle medesime regioni e province
          autonome per gli anni 2015, 2016,  2017  e  2018,  indicati
          negli allegati A, B, C e D del decreto del  Ministro  della
          salute 6 luglio 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della  quota  del
          fondo assegnati a ciascuna  regione  e  provincia  autonoma
          possono essere utilizzati per  gli  equilibri  dei  servizi
          sanitari regionali dell'anno 2022. 
                3. Le aziende fornitrici di dispositivi  medici,  che
          non hanno attivato contenzioso o che intendono  abbandonare
          i ricorsi esperiti  avverso  i  provvedimenti  regionali  e
          provinciali di cui all'articolo  9-ter,  comma  9-bis,  del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e  contro
          i relativi atti  e  provvedimenti  presupposti,  versano  a
          ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre
          2023, la restante quota rispetto a quella  determinata  dai
          provvedimenti regionali e provinciali di  cui  all'articolo
          9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015
          nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei
          predetti provvedimenti  regionali  e  provinciali.  Per  le
          aziende  fornitrici  di  dispositivi  medici  che  non   si
          avvalgono della facolta' di cui  al  primo  periodo,  resta
          fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro
          carico,  come  determinata  dai  richiamati   provvedimenti
          regionali   o   provinciali.   L'integrale   e   tempestivo
          versamento dell'importo pari alla quota ridotta di  cui  al
          primo  periodo  estingue  l'obbligazione   gravante   sulle
          aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016,  2017  e  2018,
          precludendo  loro  ogni  ulteriore  azione  giurisdizionale
          connessa con  l'obbligo  di  corresponsione  degli  importi
          relativi agli anni  predetti.  Le  regioni  e  le  province
          autonome accertano il  tempestivo  versamento  dell'importo
          pari alla  quota  ridotta  di  cui  al  primo  periodo  con
          provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini  e  siti
          internet istituzionali  e  comunicati  senza  indugio  alla
          segreteria  del  tribunale  amministrativo  regionale   del
          Lazio,  determinando  la  cessazione  della   materia   del
          contendere  nei  giudizi  di  cui  al  primo  periodo,  con
          compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento
          da parte delle aziende fornitrici di dispositivi  medici  a
          quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del
          presente comma, restano ferme le  disposizioni  di  cui  al
          quinto e sesto periodo del medesimo articolo  9-ter,  comma
          9-bis. 
                4. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  9-ter,
          commi 6 e 8, del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,
          n. 125, in merito all'obbligo  di  indicare  nella  fattura
          elettronica riguardante i dispositivi medici: 
                  a) in modo separato il costo del bene  e  il  costo
          del servizio; 
                  b) il codice di repertorio di cui  al  decreto  del
          Ministro della salute 21 dicembre  2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. 
                5. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, anche  per  il  tramite  degli  enti  del  proprio
          servizio sanitario,  verificano  la  corretta  compilazione
          della fattura elettronica  e  mettono  a  disposizione  del
          Ministero della salute, Direzione generale dei  dispositivi
          medici e del servizio  farmaceutico,  trimestralmente,  una
          relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto
          dal comma 4 e le attivita'  poste  in  essere  per  la  sua
          attuazione. 
                6.    Per    esigenze    di    liquidita'    connesse
          all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma  3
          del presente articolo e nel rispetto delle condizioni,  dei
          requisiti  e   delle   risorse   finanziarie   disposti   a
          legislazione vigente, le piccole e  medie  imprese  possono
          richiedere finanziamenti a banche, istituzioni  finanziarie
          nazionali e internazionali e ad  altri  soggetti  abilitati
          all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere
          assistiti, previa valutazione del merito di credito,  dalla
          garanzia prestata dal Fondo di cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge 8 novembre  2022,  n.  169,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   196
          (Disposizioni urgenti di proroga  della  partecipazione  di
          personale militare al  potenziamento  di  iniziative  della
          NATO, delle misure per il servizio sanitario della  regione
          Calabria, nonche' di Commissioni presso l'AIFA e  ulteriori
          misure urgenti per il comparto militare e  delle  Forze  di
          polizia) come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Proroga  delle  misure  per  il   servizio
          sanitario della regione Calabria). - 1. Il  termine  di  24
          mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  10
          novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 dicembre 2020, n. 181, e'  prorogato  fino  al  31
          dicembre 2024, fatta eccezione per le disposizioni  di  cui
          agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5  e  6,
          del medesimo decreto e fatto  salvo  quanto  stabilito  dal
          comma   1-bis   del   presente   articolo.   I   Commissari
          straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,
          del  citato  decreto-legge  10  novembre  2020,   n.   150,
          decadono, ove non confermati con le  procedure  di  cui  al
          medesimo articolo 2, entro 60 giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto. E'  fatta  salva,  in  ogni
          caso, la facolta' del Commissario ad acta per  l'attuazione
          del piano di rientro dai disavanzi del  servizio  sanitario
          regionale della regione Calabria di  nominare  i  direttori
          generali degli enti del servizio sanitario  regionale,  con
          le procedure previste  dal  decreto  legislativo  4  agosto
          2016, n. 171. 
                1-bis. Il Commissario ad acta,  nell'esercizio  delle
          proprie funzioni, puo' avvalersi, per il  medesimo  periodo
          di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia  delle
          entrate,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis,   del
          decreto-legge 10 novembre 2020,  n.  150,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2020,  n.  181.  La
          collaborazione e' prestata, nell'ambito delle attivita'  di
          competenza dell'Agenzia delle entrate e previa  stipula  di
          un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia
          delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
          finanza pubblica. 
                1-ter. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera  a),
          ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.  146,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2021, n. 215, dopo le parole:  "Dipartimento  tutela  della
          salute, servizi  sociali  e  socio-sanitari  della  Regione
          Calabria e" sono inserite le seguenti:  "l'Azienda  per  il
          governo della sanita'  della  Regione  Calabria  -  Azienda
          Zero, nonche' presso". 
                1-quater. Alla lettera d) del comma  2  dell'articolo
          16-septies del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2021, n. 215, sono premesse le  seguenti  parole:  "per  le
          finalita' del presente comma e". 
                2. Agli oneri derivanti dal comma  1,  relativi  alla
          proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  4,
          del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2020,  n.  181,  si
          provvede, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022  e  di
          577.500  per   l'anno   2023,   utilizzando   l'avanzo   di
          amministrazione  dell'Agenzia  nazionale  per   i   servizi
          sanitari regionali (AGENAS),  come  accertato  in  sede  di
          approvazione  del   rendiconto   generale   annuale.   Alla
          compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini   di
          fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro  132.200  per
          l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero della salute. 
                3.   Ai   fini   dell'immediata   attuazione    delle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                3-bis. In  ottemperanza  alla  sentenza  della  Corte
          costituzionale n. 228 dell'11 novembre  2022,  al  fine  di
          concorrere  all'erogazione  dei   livelli   essenziali   di
          assistenza  nonche'  di  assicurare   il   rispetto   della
          direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del
          piano di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della  regione
          Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni
          esecutive nei confronti degli enti del  servizio  sanitario
          della regione Calabria di cui all'articolo 19  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118.  I  pignoramenti  e  le
          prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie  trasferite
          dalla regione  Calabria  agli  enti  del  proprio  servizio
          sanitario regionale effettuati prima della data di  entrata
          in  vigore  della  legge  17  dicembre  2021,  n.  215,  di
          conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.
          146, non  producono  effetti  dalla  suddetta  data  e  non
          vincolano gli enti del servizio  sanitario  regionale  e  i
          tesorieri, i quali possono disporre, per il  pagamento  dei
          debiti, delle somme  agli  stessi  trasferite  a  decorrere
          dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma  si
          applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono  riferite  ai
          crediti risarcitori da  fatto  illecito  e  retributivi  da
          lavoro. 
                3-ter. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 giugno 2019,  n.  55,  dopo  l'ultimo  periodo  e'
          aggiunto il seguente:  "Quando,  per  sopravvenute  ragioni
          soggettive od  oggettive,  e'  necessario  provvedere  alla
          sostituzione dei Commissari, si  procede  con  le  medesime
          modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
          cui al primo e al secondo periodo".». 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  2,  del
          decreto-legge 10 novembre 2020,  n.  150,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181 (Misure
          urgenti  per  il  rilancio  del  servizio  sanitario  della
          regione Calabria e per il  rinnovo  degli  organi  elettivi
          delle regioni a statuto ordinario): 
                «Art.  1  (Commissario  ad  acta  e   supporto   alla
          struttura commissariale).  -  1.  Il  Commissario  ad  acta
          nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attua  gli  obiettivi
          previsti nei programmi operativi di prosecuzione del  piano
          di rientro dai disavanzi del servizio  sanitario  regionale
          della regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti  di
          cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, e assicura l'attuazione delle misure di
          cui al presente capo. 
                2. La  regione  Calabria  mette  a  disposizione  del
          Commissario ad acta il personale,  gli  uffici  e  i  mezzi
          necessari   all'espletamento   dell'incarico,   ai    sensi
          dell'articolo 4, comma  2,  del  decreto-legge  1°  ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo  di  personale
          messo a disposizione dalla regione Calabria  e'  costituito
          da 25 unita' di personale  dotato  di  adeguata  esperienza
          professionale, appartenente ai ruoli regionali in posizione
          di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpello,
          in posizione di comando, ai sensi dell'articolo  17,  comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  da  enti  pubblici
          regionali e da enti del servizio  sanitario  regionale.  In
          caso di inadempienza da parte della regione nel fornire  il
          necessario  supporto,  il  Commissario  ad  acta   ne   da'
          comunicazione  al  Consiglio  dei  ministri  ed  invita  la
          regione a garantire il  necessario  supporto  entro  trenta
          giorni. In caso  di  perdurante  inadempienza  il  Ministro
          della salute, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,
          adotta, ai sensi dell'articolo 120 della  Costituzione,  le
          necessarie  misure  per  il  superamento   degli   ostacoli
          riscontrati, anche delegando  il  Commissario  ad  acta  ad
          assumere   gli   atti   amministrativi,   organizzativi   e
          gestionali necessari. 
                3. Il Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo  4,
          comma  2,  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222, e' coadiuvato da uno o  piu'  sub-commissari,
          in numero comunque non superiore  a  tre,  in  possesso  di
          qualificata e comprovata professionalita' ed esperienza  in
          materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa. 
                4. Il Commissario  ad  acta  si  avvale  dell'Agenzia
          nazionale per i servizi  sanitari  regionali  (AGENAS)  che
          fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS
          puo'   avvalersi   di   personale   comandato,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, nel limite di dodici unita' e puo' ricorrere a profili
          professionali   attinenti    ai    settori    dell'analisi,
          valutazione, controllo  e  monitoraggio  delle  performance
          sanitarie,   prioritariamente    con    riferimento    alla
          trasparenza  dei  processi,   con   contratti   di   lavoro
          flessibile nel limite di venticinque unita', stipulati  con
          soggetti individuati tramite procedura  selettiva.  Per  la
          copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo
          periodo, nel limite di euro 244.000  per  l'anno  2020,  di
          euro 1.459.000 per l'anno 2021  e  di  euro  1.216.000  per
          l'anno  2022,   si   provvede   utilizzando   l'avanzo   di
          amministrazione dell'AGENAS, come  approvato  in  occasione
          del rendiconto generale annuale. Alla  compensazione  degli
          effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
          netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro  751.385
          per l'anno 2021 e  a  euro  626.240  per  l'anno  2022,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per  le
          medesime finalita' di cui al primo periodo, i contratti  di
          lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma
          3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  possono
          essere prorogati sino al  31  dicembre  2020  con  oneri  a
          valere sulle somme non spese accertate per l'anno  2020  di
          cui al comma 4 del medesimo articolo 8. 
                4-bis.  Al  fine  di  garantire  l'esigibilita'   dei
          livelli  essenziali  di  assistenza  (LEA)  nella   regione
          Calabria, anche in relazione  all'emergenza  epidemiologica
          da  COVID-19,  in   deroga   ai   limiti   previsti   dalla
          legislazione vigente con  riferimento  agli  oneri  per  il
          personale del Servizio  sanitario  nazionale,  il  Ministro
          della  salute,  al  verificarsi  delle  condizioni  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato
          dalle aziende del servizio sanitario regionale, sentito  il
          Commissario ad acta, autorizza il medesimo  Commissario  ad
          attuare  un  piano  straordinario   per   l'assunzione   di
          personale medico, sanitario e sociosanitario, anche per  il
          settore     dell'emergenza-urgenza,     facendo     ricorso
          innanzitutto agli idonei delle graduatorie in  vigore,  nei
          limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo
          del comma 4-ter. 
                4-ter.  Per   l'attuazione   del   comma   4-bis   e'
          autorizzata  la  spesa  di  12  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2021. A  tal  fine  e'  autorizzata  la
          spesa di 12 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2021 ai cui oneri si provvede, per  l'anno  2021,  mediante
          utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui
          all'articolo 6, comma 1, e,  a  decorrere  dall'anno  2022,
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2020,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo   al   Ministero   della   salute.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                4-quater. Per effetto di quanto  previsto  dal  comma
          4-ter,  a  decorrere  dall'anno   2022   il   livello   del
          finanziamento  del  fabbisogno   sanitario   standard   cui
          concorre lo Stato e' incrementato di  12  milioni  di  euro
          annui, da destinare alla regione Calabria.». 
                «Art.  2  (Commissari  straordinari  degli  enti  del
          Servizio sanitario regionale). - 1. Il Commissario ad  acta
          di cui all'articolo  1,  entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, previa  intesa  con
          la Regione, nonche' con il  rettore  nei  casi  di  aziende
          ospedaliere   universitarie,    nomina    un    Commissario
          straordinario per ogni ente, o anche  per  piu'  enti,  del
          servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa  con  la
          Regione entro il termine perentorio  di  dieci  giorni,  la
          nomina e' effettuata con decreto del Ministro della salute,
          su proposta del Commissario ad acta,  previa  delibera  del
          Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a partecipare  il
          Presidente della Giunta regionale con preavviso  di  almeno
          tre giorni. 
                2. Il  Commissario  straordinario  e'  scelto,  anche
          nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del
          decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti  di
          comprovata competenza  ed  esperienza,  in  particolare  in
          materia  di  organizzazione   sanitaria   o   di   gestione
          aziendale,  anche   in   quiescenza.   Restano   ferme   le
          disposizioni    in     materia     d'inconferibilita'     e
          incompatibilita',   nonche'   le   preclusioni    di    cui
          all'articolo  3,  comma  11,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,   n.   502.   La   nomina   a   Commissario
          straordinario costituisce causa  legittima  di  recesso  da
          ogni  incarico  presso  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario
          straordinario, se dipendente pubblico, ha altresi'  diritto
          all'aspettativa   non    retribuita    con    conservazione
          dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico. 
                3.   L'ente   del   Servizio   sanitario    regionale
          corrisponde  al  Commissario  straordinario   il   compenso
          stabilito  dalla  normativa  regionale  per   i   direttori
          generali dei rispettivi enti del  servizio  sanitario.  Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          adottato  di  concerto  col  Ministro  della  salute  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, e' definito un  compenso  aggiuntivo  per
          l'incarico  di  Commissario  straordinario,  comunque   non
          superiore a euro 50.000 al lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico  del  bilancio  del  Ministero  della   salute.   La
          corresponsione del compenso aggiuntivo di  cui  al  secondo
          periodo   e'   subordinata   alla   valutazione    positiva
          nell'ambito della verifica  di  cui  al  comma  6.  Restano
          comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1
          e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214.
          Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
          di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per  l'anno
          2021 e di euro  375.000  per  l'anno  2022.  Alla  relativa
          copertura   si   provvede,   per   l'anno   2020   mediante
          corrispondente utilizzo delle risorse di  cui  all'articolo
          3, comma 5,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  2019,
          n. 60, per gli anni 2021  e  2022  mediante  corrispondente
          utilizzo del fondo di parte corrente iscritto  nello  stato
          di  previsione  del  Ministero  della  salute,   ai   sensi
          dell'articolo 34-ter, comma  5,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. 
                4. Entro dodici mesi dalla nomina ai sensi del  comma
          1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di
          cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n.
          502 del 1992, che sono approvati dal Commissario  ad  acta,
          al fine di garantire il rispetto dei LEA e  di  assicurarne
          la coerenza con il  piano  di  rientro  dai  disavanzi  nel
          settore sanitario e con i relativi programmi  operativi  di
          prosecuzione nonche' al fine di ridefinire le procedure  di
          controllo  interno.   Nel   medesimo   termine   approvano,
          altresi', i bilanci aziendali relativi agli  esercizi  gia'
          conclusi. 
                5. Nel caso di mancata adozione degli atti  aziendali
          da parte dei Commissari straordinari nel  termine  previsto
          dal comma 4, gli stessi sono adottati  dal  Commissario  ad
          acta nei successivi  trenta  giorni.  In  caso  di  mancata
          adozione degli atti aziendali da parte del  Commissario  ad
          acta nel termine previsto, gli  stessi  sono  adottati  dal
          Ministro della salute  nel  successivo  termine  di  trenta
          giorni. 
                6. Il Commissario ad acta verifica  periodicamente  e
          comunque   ogni   tre   mesi   l'operato   dei   Commissari
          straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi
          di  cui  al  programma  operativo  2019-2021.  In  caso  di
          valutazione  negativa  del  Commissario  straordinario,  ne
          dispone  la  revoca  dall'incarico,  previa   verifica   in
          contraddittorio. Nei casi di  revoca  di  cui  al  presente
          comma, ai Commissari straordinari  non  e'  corrisposto  il
          compenso aggiuntivo di cui al comma 3. 
                7.    Il    Commissario    straordinario     verifica
          periodicamente,  che  non  sussistano   i   casi   di   cui
          all'articolo  3,  comma  1,  quinto  periodo,  del  decreto
          legislativo  4  agosto   2016,   n.   171,   in   relazione
          all'attivita'  svolta  dai   direttori   amministrativi   e
          sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori
          amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario  li
          sostituisce attingendo dagli elenchi regionali  di  idonei,
          costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo
          3 del decreto legislativo n. 171  del  2016.  Nei  casi  di
          decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli  uffici  di
          direttore sanitario o di direttore  amministrativo,  l'ente
          pubblica nel proprio sito internet istituzionale un  avviso
          finalizzato ad  acquisire  la  disponibilita'  ad  assumere
          l'incarico.  Qualora,  trascorsi  quindici   giorni   dalla
          pubblicazione, non sia pervenuta alcuna  manifestazione  di
          interesse, tale incarico  puo'  essere  conferito  anche  a
          soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei  di
          cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4  agosto  2016,
          n. 171,  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  previsti
          dall'articolo 1, comma 4,  lettere  a)  e  b),  del  citato
          decreto legislativo n. 171 del 2016. 
                8.    Il    Commissario     straordinario     informa
          periodicamente e comunque ogni tre  mesi  sulle  misure  di
          risanamento adottate  la  conferenza  dei  sindaci  di  cui
          all'articolo 2, comma 2-sexies,  lettera  e),  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  le  organizzazioni
          sindacali, che possono formulare al riguardo  proposte  non
          vincolanti. 
                8-bis.  Per  la  durata  dello  stato  di   emergenza
          epidemiologica da COVID-19, il  Commissario  straordinario,
          d'intesa con il Commissario ad acta e con i sub-commissari,
          informa  mensilmente  la  conferenza  dei   sindaci   sulle
          attivita'  messe  in  atto  al  fine  di   contrastare   la
          diffusione del  contagio  da  COVID-19  e  sullo  stato  di
          avanzamento  del  programma  operativo  per   la   gestione
          dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2.
          La conferenza puo' formulare proposte con riferimento  alle
          azioni volte a integrare la strategia  di  contrasto  della
          diffusione del COVID-19.». 
                La direttiva 2011/7/UE del PARLAMENTO EUROPEO  E  DEL
          CONSIGLIO relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
          nelle transazioni commerciali, e' pubblicata nella G.U.U.E.
          23 febbraio 2011, n. L 48. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16-septies,  del
          decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure
          urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
          e  per  esigenze  indifferibili)  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas
          e del servizio sanitario della Regione Calabria). -  1.  Al
          comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
          160, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: 
                  "Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per  i
          servizi  sanitari  regionali  (Agenas)  di  supportare   le
          attivita' dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani
          di rientro dai disavanzi  sanitari  regionali,  per  l'anno
          2022, l'Agenas e' autorizzata a bandire apposite  procedure
          concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di
          cui all'articolo 10 del decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.
          44, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  maggio
          2021,  n.  76,  in  deroga  alle  ordinarie  procedure   di
          mobilita', e conseguentemente ad assumere, a decorrere  dal
          1° gennaio 2022, con  contratto  di  lavoro  subordinato  a
          tempo indeterminato,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
          assunzionali, un contingente di 40 unita' di personale  non
          dirigenziale  da  inquadrare   nella   categoria   D,   con
          corrispondente incremento della vigente dotazione organica.
          Ai relativi  oneri,  pari  a  euro  1.790.000  a  decorrere
          dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse  di  cui
          al primo periodo". 
                2.  In  ottemperanza  alla   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 168 del 23  luglio  2021  e  al  fine  di
          concorrere  all'erogazione  dei   livelli   essenziali   di
          assistenza, nonche' al fine di assicurare il rispetto della
          direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del
          piano di  rientro  dei  disavanzi  sanitari  della  Regione
          Calabria: 
                  a)  l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
          regionali (Agenas) assegna il personale  assunto  ai  sensi
          del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
          n. 160, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,
          a supporto del commissario ad  acta  per  l'attuazione  del
          piano di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della  Regione
          Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il  predetto  personale,
          sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario ad  acta,
          puo' operare anche  presso  il  Dipartimento  tutela  della
          salute, servizi  sociali  e  socio-sanitari  della  Regione
          Calabria e l'Azienda per il  governo  della  sanita'  della
          Regione Calabria - Azienda Zero, nonche' presso gli enti di
          cui all'articolo 19,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio  sanitario
          della  medesima   regione   che   assicurano   le   risorse
          strumentali necessarie; 
                  b) ciascuno degli  enti  di  cui  all'articolo  19,
          comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  23  giugno
          2011,  n.  118,  del  servizio  sanitario   della   Regione
          Calabria, al fine di supportare le  funzioni  delle  unita'
          operative  semplici  e  complesse,   comunque   denominate,
          deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento
          delle fatture, sia per la  gestione  corrente  che  per  il
          pregresso,  previa   circolarizzazione   obbligatoria   dei
          fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020,  e'
          autorizzato a  reclutare,  sulla  base  dei  fabbisogni  di
          personale valutati e approvati  dal  commissario  ad  acta,
          fino a 5 unita' di personale non dirigenziale, categoria D,
          con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato  di
          durata  non  superiore  a  trentasei  mesi,  esperte  nelle
          predette  procedure  e  dotate   dei   previsti   requisiti
          formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno
          degli anni dal  2022  al  2024.  Le  predette  unita'  sono
          reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente
          dagli  enti  ovvero  avvalendosi  della   Commissione   per
          l'attuazione  del  progetto   di   riqualificazione   delle
          pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui  all'articolo  35,
          comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  A
          tal fine  e'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  euro
          1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024,  a  cui
          si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse
          di cui  all'articolo  6,  comma  1,  del  decreto-legge  10
          novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 dicembre 2020, n. 181, e per l'anno 2024 a  valere
          sulle risorse di cui alla lettera f)  del  presente  comma.
          Resta fermo che, qualora i  fornitori  non  diano  risposta
          entro il 31 dicembre 2022 alla  prevista  circolarizzazione
          obbligatoria,  il  corrispondente  debito  si  intende  non
          dovuto; 
                  c) dalla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre
          2024, la Guardia  di  finanza,  nell'ambito  delle  proprie
          funzioni, collabora con  le  unita'  operative  semplici  e
          complesse deputate al  monitoraggio  e  alla  gestione  del
          contenzioso, disponendo l'impiego di un  contingente  di  5
          ispettori per ciascuno degli enti di cui  all'articolo  19,
          comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  23  giugno
          2011,  n.  118,  del  servizio  sanitario   della   Regione
          Calabria. Le modalita' operative della collaborazione  sono
          definite  nell'ambito  del  protocollo  d'intesa   previsto
          dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2020, n. 181. Per le finalita' di cui alla presente lettera
          e per le ulteriori esigenze connesse  all'assolvimento  dei
          compiti di  polizia  economico-finanziaria  nell'ambito  di
          analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del
          ruolo ispettori della Guardia di finanza e' incrementata di
          quarantacinque unita', di cui e'  autorizzata  l'assunzione
          straordinaria,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali
          previste a legislazione vigente  e  fermo  restando  quanto
          previsto   dagli   articoli   703   e   2199   del   codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66,  con  decorrenza  non  anteriore  al  1°
          dicembre 2022. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  della
          presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno 2022,  euro
          1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno  2024,
          euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904  per  l'anno
          2026 ed euro  2.608.033  a  decorrere  dall'anno  2027,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
                  c-bis)  all'articolo  33,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  le  parole:  "  23.702
          unita'" sono sostituite dalle seguenti: " 23.747 unita'"; 
                  c-ter) all'articolo 36, comma 10, lettera  b),  del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95,  le  parole:  "
          28.702 unita'" sono sostituite  dalle  seguenti:  "  28.747
          unita'"; 
                  d) per le finalita' del presente comma e al fine di
          garantire la piena  operativita'  delle  attivita'  proprie
          della gestione  sanitaria  accentrata  (GSA)  del  servizio
          sanitario  della  Regione  Calabria   operante   ai   sensi
          dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
          118,  la  Regione  Calabria,  nel  rispetto   dei   vincoli
          assunzionali previsti dalla normativa vigente  e  a  valere
          sulle risorse del proprio bilancio, e' autorizzata, per  la
          gestione della predetta GSA, al reclutamento con  contratto
          di lavoro subordinato a tempo determinato,  di  durata  non
          superiore a  trentasei  mesi,  di  1  unita'  di  personale
          dirigenziale e di 4 unita' di personale non dirigenziale da
          inquadrare nella categoria D, tramite  procedura  selettiva
          pubblica operata,  d'intesa  con  il  commissario  ad  acta
          ovvero avvalendosi della Commissione per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo  35,  comma  5,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165.   Il
          menzionato contingente di personale puo' essere  integrato,
          a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria,
          da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati  nel
          rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla  normativa
          vigente e del limite di spesa complessivo di  500.000  euro
          per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il  medesimo
          triennio 2022-2024 la Regione  Calabria  e'  autorizzata  a
          conferire due incarichi dirigenziali in  deroga  ai  limiti
          percentuali di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  e)  per  l'anno  2022  non  si   da'   luogo   alla
          compensazione  del  saldo   di   mobilita'   extraregionale
          definita  per  la  Regione  Calabria  nella  matrice  della
          mobilita' extraregionale  approvata  dal  Presidente  della
          Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome  ed
          inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno
          sanitario regionale standard  e  delle  relative  fonti  di
          finanziamento  dell'anno  2022.  Le  relative  somme   sono
          recuperate dalle regioni e province  autonome  in  un  arco
          quinquennale  a  partire  dall'anno  2026.   Il   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  provvede  a  tal  fine.  Si
          applicano   conseguentemente   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118; 
                  f) e' autorizzato nell'ambito del finanziamento del
          Servizio sanitario nazionale un contributo di  solidarieta'
          in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025; 
                  g) (abrogata). 
                3. Il comma 2 si applica nei confronti della  Regione
          Calabria  anche  ove,  in  considerazione   dei   risultati
          raggiunti, cessi la gestione  commissariale  del  piano  di
          rientro dai disavanzi sanitari della Regione  Calabria.  In
          tale ipotesi ogni riferimento al commissario  ad  acta  per
          l'attuazione del piano di rientro  si  intende  fatto  alla
          Regione Calabria.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge 10 novembre 2020,  n.  150,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181 (Misure
          urgenti  per  il  rilancio  del  servizio  sanitario  della
          regione Calabria e per il  rinnovo  degli  organi  elettivi
          delle regioni a statuto ordinario)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 3 (Appalti, servizi e forniture  per  gli  enti
          del Servizio sanitario della  regione  Calabria,  programma
          operativo per la  gestione  dell'emergenza  da  COVID-19  e
          progetti di edilizia sanitaria). -  1.  Il  Commissario  ad
          acta di cui  all'articolo  1,  provvede  in  via  esclusiva
          all'espletamento  delle  procedure  di   approvvigionamento
          avvalendosi degli strumenti di acquisto e  di  negoziazione
          aventi ad oggetto beni, servizi e  lavori  di  manutenzione
          messi  a  disposizione   dalla   societa'   CONSIP   S.p.A.
          nell'ambito  del  Programma  di   razionalizzazione   degli
          acquisti della Pubblica amministrazione o di Azienda per il
          governo della sanita'  della  regione  Calabria  -  Azienda
          Zero, ovvero,  previa  convenzione,  della  stazione  unica
          appaltante  della  regione  Calabria  o  di   centrali   di
          committenza delle regioni limitrofe, per  l'affidamento  di
          appalti  di  lavori,  servizi  e   forniture,   strumentali
          all'esercizio delle proprie funzioni,  di  importo  pari  o
          superiore alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  di  cui
          all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' di avvalersi del
          Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
          Sicilia-Calabria. Nell'espletamento  di  tale  funzione  il
          Commissario   ad   acta   puo'   delegare   ai   Commissari
          straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le
          procedure di  cui  al  presente  comma,  da  svolgersi  nel
          rispetto delle medesime disposizioni. Agli  affidamenti  di
          appalti di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza
          comunitaria provvedono i commissari  straordinari  nominati
          ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di  avocazione  e
          di sostituzione che il commissario ad acta puo'  esercitare
          in relazione al singolo affidamento. 
                2. Il Commissario ad acta adotta il  Piano  triennale
          straordinario  di  edilizia  sanitaria  e  di   adeguamento
          tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera
          e della rete  territoriale  della  Regione,  gia'  previsto
          dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
          2019, n. 60. 
                3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare  ai
          sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,
          qualunque  sia  il  livello  di  progettazione   raggiunto,
          compresi gli interventi gia' inseriti nel  Piano  triennale
          straordinario  di  edilizia  sanitaria  e  di   adeguamento
          tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera
          e della rete territoriale,  comprensivo  del  Programma  di
          ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma  5,
          del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60,  e  gli
          interventi  inseriti  negli  accordi  di   programma   gia'
          sottoscritti  ai  sensi  dell'articolo  5-bis  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e  dell'articolo  2,
          comma 203, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  nonche'
          gli altri programmi sottoscritti  con  il  Ministero  della
          salute,  sono  attuati  dal  Commissario  ad   acta   anche
          avvalendosi   allo   scopo   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa
          - Invitalia, previo parere  dell'Agenzia  nazionale  per  i
          servizi sanitari regionali.  Ove  necessario  in  relazione
          alla complessita' degli interventi, il Commissario ad  acta
          puo'  nominare  esperti  individuati   all'esito   di   una
          selezione comparativa effettuata mediante  avviso  pubblico
          tra   persone   di   comprovata   esperienza   ed   elevata
          professionalita', nel rispetto delle previsioni del  quadro
          economico generale degli interventi. 
                3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli
          adempimenti di cui al  comma  3,  puo'  avvalersi  altresi'
          delle  aziende  del  servizio   sanitario   della   regione
          Calabria, in qualita' di soggetti  attuatori,  nonche'  del
          supporto di strutture regionali e di personale in  servizio
          presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a  tempo
          pieno o parziale, con oneri a carico delle  amministrazioni
          o degli enti di appartenenza. 
                3-ter.  Nei  limiti   dell'utilizzo   delle   risorse
          trasferite per la realizzazione  dei  progetti  di  cui  al
          comma  3,  e'   autorizzata   l'apertura   di   un'apposita
          contabilita' speciale intestata al Commissario ad acta. Gli
          attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad
          acta,  sono  autorizzati  a   trasferire   sulla   predetta
          contabilita'  speciale  le  residue   risorse   finanziarie
          disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti  nel
          Piano.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in relazione
          all'emergenza da COVID-19). - 1. Le regioni e  le  province
          autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio
          sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito
          piano   di   riorganizzazione    volto    a    fronteggiare
          adeguatamente  le  emergenze  pandemiche,  come  quella  da
          COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento  di  attivita'
          in regime di ricovero in Terapia Intensiva  e  in  aree  di
          assistenza ad alta intensita' di cure, rendendo strutturale
          la risposta  all'aumento  significativo  della  domanda  di
          assistenza in relazione alle successive  fasi  di  gestione
          della  situazione   epidemiologica   correlata   al   virus
          Sars-CoV-2, ai  suoi  esiti  e  a  eventuali  accrescimenti
          improvvisi   della   curva   pandemica.    I    piani    di
          riorganizzazione di cui al presente comma,  come  approvati
          dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al
          comma 8, sono  recepiti  nei  programmi  operativi  di  cui
          all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo  2020,
          n. 18, convertito con modificazioni dalla legge  24  aprile
          2020, n.  27  e  sono  monitorati  congiuntamente,  a  fini
          esclusivamente conoscitivi, dal Ministero  della  salute  e
          dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  sede  di
          monitoraggio dei citati programmi operativi.  Ai  fini  del
          presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e
          sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi', strutturale  sul
          territorio nazionale la dotazione  di  almeno  3.500  posti
          letto  di  terapia  intensiva.  Per  ciascuna   regione   e
          provincia autonoma, tale incremento  strutturale  determina
          una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti. 
                2. Le regioni e le province autonome programmano  una
          riqualificazione   di   4.225   posti   letto    di    area
          semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea
          a   supportare   le   apparecchiature   di   ausilio   alla
          ventilazione, mediante adeguamento  e  ristrutturazione  di
          unita' di area medica, prevedendo che tali postazioni siano
          fruibili  sia  in  regime  ordinario,  sia  in  regime   di
          trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure.  In
          relazione all'andamento della curva pandemica,  per  almeno
          il 50 per cento dei posti letto di cui al  presente  comma,
          si prevede la  possibilita'  di  immediata  conversione  in
          posti letto di  terapia  intensiva,  mediante  integrazione
          delle singole postazioni con la  necessaria  strumentazione
          di  ventilazione  e  monitoraggio.  Al  funzionamento   dei
          predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con
          le risorse umane programmate a legislazione vigente. 
                3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza  pandemica,
          e  comunque  fino  al  31   dicembre   2020,   si   rendono
          disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di
          attivazione,  300  posti  letto   di   terapia   intensiva,
          suddivisi in  4  strutture  movimentabili,  ciascuna  delle
          quali dotata  di  75  posti  letto,  da  allocare  in  aree
          attrezzabili  preventivamente  individuate  da   parte   di
          ciascuna regione e provincia autonoma. 
                4. Le regioni e le  province  autonome,  che  abbiano
          individuato unita' assistenziali in regime di ricovero  per
          pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle  strutture
          ospedaliere, provvedono a consolidare  la  separazione  dei
          percorsi   rendendola   strutturale   e    assicurano    la
          ristrutturazione  dei  reparti  di  pronto   soccorso   con
          l'individuazione di  distinte  aree  di  permanenza  per  i
          pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente  contagiosi,
          in attesa di diagnosi. 
                5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate
          ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto  dedicati  ai
          trasferimenti secondari per i  pazienti  COVID-19,  per  le
          dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri  per
          pazienti non affetti da  COVID-19.  Per  l'operativita'  di
          tali mezzi di trasporto, le regioni e le province  autonome
          possono    assumere    personale     dipendente     medico,
          infermieristico e  operatore  tecnico,  con  decorrenza  15
          maggio 2020. Il limite di spesa regionale per  l'attuazione
          delle misure di cui al presente comma per  l'anno  2020  e'
          riportato nella colonna 3 della tabella di riparto  di  cui
          all'Allegato C annesso al presente decreto. 
                5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei  livelli
          essenziali  di  assistenza,  gli  enti  e  le  aziende  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  anche   in   deroga   alle
          procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  a
          ogni altra procedura per l'assorbimento  del  personale  in
          esubero, possono avviare, con le modalita' e nei limiti  di
          cui all'articolo 11 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
          35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25  giugno
          2019,  n.  60,  procedure  selettive  per  l'assunzione  di
          personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e
          C, valorizzando le esperienze professionali maturate  nello
          svolgimento anche di prestazioni di  lavoro  flessibile  di
          cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
          n. 81. 
                6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                  a) all'articolo 1, comma 1, le  parole:  "destinate
          alla   remunerazione   delle    prestazioni    di    lavoro
          straordinario  del  personale  sanitario  dipendente  delle
          aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono
          sostituite dalle seguenti: "da  destinare  prioritariamente
          alla  remunerazione  delle   prestazioni   correlate   alle
          particolari condizioni di lavoro del  personale  dipendente
          delle  aziende  e  degli  enti   del   Servizio   sanitario
          nazionale"; dopo le  parole  "del  personale  del  comparto
          sanita'"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche',  per  la
          restante parte, i relativi  fondi  incentivanti";  dopo  le
          parole: "in deroga all'articolo 23,  comma  2  del  decreto
          legislativo  25  maggio  2017,  n.  75"  sono  inserite  le
          seguenti: "e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente
          in materia di spesa di personale"; 
                  b) all'articolo 1, comma 2, infine,  sono  aggiunte
          le  seguenti  le  parole:  "Tali  importi  possono   essere
          incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni  e
          dalle province autonome, con proprie risorse disponibili  a
          legislazione vigente, a condizione  che  sia  salvaguardato
          l'equilibrio economico del sistema sanitario della  regione
          e della provincia  autonoma,  per  la  remunerazione  delle
          prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione  delle
          indennita'  previste  dall'articolo  86,   comma   6,   del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo   al
          personale  del  comparto  sanita'  -  Triennio   2016-2018,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse
          di cui al presente comma destinate a incrementare  i  fondi
          incentivanti, le regioni e  le  province  autonome  possono
          riconoscere al personale di  cui  al  comma  1  un  premio,
          commisurato al servizio effettivamente prestato  nel  corso
          dello stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
          ministri il 31 gennaio 2020, di  importo  non  superiore  a
          2.000  euro  al  lordo  dei  contributi   previdenziali   e
          assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente
          e  comunque  per  una  spesa  complessiva,  al  lordo   dei
          contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non
          superiore all'ammontare delle predette risorse destinate  a
          incrementare i fondi incentivanti". 
                6-bis. Allo scopo di  concorrere  alla  remunerazione
          delle prestazioni correlate alle particolari condizioni  di
          lavoro del personale delle centrali uniche di risposta  del
          Numero   unico   europeo   dell'emergenza   regionale   112
          direttamente  impiegato  nelle   attivita'   di   contrasto
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  autorizzata
          la spesa  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  che
          costituisce limite massimo  di  spesa.  All'attuazione  del
          presente comma si provvede con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da emanare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti  dal  presente
          comma, pari a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto. 
                7. Per le finalita' di cui ai  commi  1  e  5,  terzo
          periodo, del presente articolo e per le  finalita'  di  cui
          all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all'articolo
          2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  le
          Regioni  e  le  province  autonome  sono   autorizzate   ad
          incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020,  anche
          in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
          materia,  nel  limite  massimo  di  240.975.000  euro,   da
          ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello  regionale
          come indicato nelle colonne 3 e  5  della  tabella  di  cui
          all'allegato C annesso al presente  decreto.  All'onere  di
          240.975.000 euro si  provvede  a  valere  sul  livello  del
          finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale  standard
          cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui  al
          comma 1, le regioni e  le  province  autonome  indicano  le
          unita'  di  personale  aggiuntive  rispetto  alle   vigenti
          dotazioni organiche da assumere o gia'  assunte,  ai  sensi
          degli articoli 2-bis e 2-ter del  decreto  legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito con modificazioni  dalla  legge  24
          aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5,
          secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal  1°
          gennaio 2021,  le  Regioni  e  le  province  autonome  sono
          autorizzate ad  incrementare  la  spesa  di  personale  nel
          limite massimo di 347.060.000  euro,  anche  in  deroga  ai
          vincoli previsti dalla legislazione vigente in  materia  di
          spesa di personale, da ripartirsi,  a  decorrere  dall'anno
          2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7
          della tabella di cui all'allegato  C  annesso  al  presente
          decreto. 
                8. Entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  le  regioni  e  le  province   autonome
          presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte
          le misure di cui ai commi successivi,  al  Ministero  della
          salute, che provvede  ad  approvarlo  entro  trenta  giorni
          dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta
          di chiarimenti o integrazioni da parte del  Ministero,  cui
          la regione o la provincia autonoma da'  riscontro  entro  i
          successivi dieci giorni, durante  i  quali  il  termine  di
          approvazione e' sospeso. Decorso il termine di cui al primo
          periodo, senza  l'adozione  di  un  provvedimento  negativo
          espresso da  parte  del  Ministero,  il  piano  si  intende
          approvato. Nel caso di mancata presentazione del  piano  da
          parte della regione o della provincia autonoma  oppure  nel
          caso di adozione di un provvedimento negativo  espresso  da
          parte del Ministero, il piano  e'  adottato  dal  Ministero
          della salute  nel  successivo  termine  di  trenta  giorni,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
                9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e  5,  primo
          periodo,  del  presente  articolo,  per  l'anno   2020   e'
          autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro,  di
          cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto  previsto  dai
          commi 1, 2, 4 e 5, primo  periodo,  e  54.346.667  euro  in
          relazione a quanto previsto dal comma  3.  A  tal  fine  e'
          istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato  di
          previsione del Ministero  della  salute  per  l'importo  di
          1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi  oneri  di
          manutenzione  delle  attrezzature  per  posto  letto,   dei
          reparti di pronto soccorso e  dei  mezzi  di  trasporto,  a
          decorrere   dall'anno   2021   all'onere   complessivo   di
          25.025.250 euro  si  provvede  a  valere  sul  livello  del
          finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale  standard
          cui  concorre  lo  Stato  per  l'anno  di  riferimento.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
                10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7,
          nonche' al fine di integrare le risorse per le finalita' di
          cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 e'  autorizzata
          la  spesa  complessiva  di   430.975.000   euro,   di   cui
          190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e  240.975.000
          euro per i commi 5 terzo periodo, e  7.  A  tale  fine,  e'
          corrispondentemente  incrementato  per  pari  importo,  per
          l'anno 2020, il livello del  finanziamento  del  fabbisogno
          sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato.  Al
          finanziamento di cui al presente comma  accedono  tutte  le
          regioni e province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in
          deroga alle disposizioni legislative che  stabiliscono  per
          le autonomie speciali il concorso regionale  e  provinciale
          al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
          di accesso  al  fabbisogno  sanitario  indistinto  corrente
          rilevate  per  l'anno  2020  e  per  gli  importi  indicati
          nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le  regioni  e
          le province autonome e  gli  enti  dei  rispettivi  servizi
          sanitari regionali provvedono  alla  rendicontazione  delle
          spese sostenute  nell'anno  2020  nell'apposito  centro  di
          costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. A  decorrere  dall'anno  2021,
          all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa  per
          il personale aggiuntivo di cui  al  comma  7  del  presente
          articolo,  si   provvede   a   valere   sul   livello   del
          finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale  standard
          cui  concorre  lo  Stato  per  l'anno  di  riferimento.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
                11.  A  seguito  dell'approvazione   da   parte   del
          Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione
          di cui al comma 1, considerata l'urgenza,  gli  importi  di
          cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari  a  complessivi
          1.467.491.667  euro,  sono  trasferiti  alla   contabilita'
          speciale  intestata  al   Commissario   straordinario   per
          l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
          il   contenimento    e    il    contrasto    dell'emergenza
          epidemiologica COVID-19, e si compongono  di  1.413.145.000
          euro, da ripartire a livello regionale secondo  la  Tabella
          di cui all'Allegato D annesso al  presente  decreto,  e  di
          54.346.667 euro per le strutture movimentabili  di  cui  al
          comma   3.   Il   Commissario   Straordinario   procedera',
          nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo  122  del
          decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  a  dare
          attuazione ai piani, garantendo la massima tempestivita'  e
          l'omogeneita'  territoriale,  in  raccordo   con   ciascuna
          regione e provincia autonoma. 
                12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1,  il
          Commissario di cui al comma 11  puo'  delegare  l'esercizio
          dei poteri a lui attribuiti ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo
          2020,  n.  18",  a  ciascun  Presidente  di  regione  o  di
          provincia autonoma che agisce conseguentemente in  qualita'
          di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato
          per l'attuazione del piano di cui al comma 1  e'  svolto  a
          titolo gratuito, nel rispetto delle direttive  impartite  e
          delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario. 
                13.  Le  opere  edilizie  strettamente  necessarie  a
          perseguire le finalita' di cui al presente articolo possono
          essere eseguite in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, delle leggi regionali,  dei  piani  regolatori  e  dei
          regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine  dello
          stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
          data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe,
          agli obblighi previsti dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151.  Il  rispetto   dei
          requisiti  minimi  antincendio  si  intende   assolto   con
          l'osservanza delle disposizioni del decreto  legislativo  9
          aprile 2008,  n.  81.  I  lavori  possono  essere  iniziati
          contestualmente alla presentazione della  istanza  o  della
          denunzia  di  inizio  di   attivita'   presso   il   comune
          competente. 
                13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui  all'articolo
          1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  anche
          con riferimento  alle  opere  necessarie  a  perseguire  le
          finalita' di cui al presente articolo  realizzate  mediante
          il ricorso al partenariato pubblico-privato,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello   Stato   e'   autorizzato   ad
          avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel  limite  complessivo
          di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di  200.000  euro
          per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2023,   di   esperti   individuati
          all'esito di una selezione comparativa effettuata  mediante
          avviso pubblico tra persone  di  comprovata  esperienza  ed
          elevata  professionalita'  da  destinare  al  potenziamento
          dell'attivita' e delle strutture  del  citato  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato. Al  relativo  onere,
          pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro  annui
          a  decorrere   dall'anno   2021,   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2020-2022, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2020,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. 
                14.  La  proprieta'  delle   opere   realizzate   dal
          Commissario  e'  delle  aziende  del   Servizio   sanitario
          nazionale presso  le  quali  sono  realizzate.  Qualora  la
          regione abbia gia' provveduto in  tutto  o  in  parte  alla
          realizzazione  delle  opere   anteriormente   al   presente
          decreto-legge il Commissario e' autorizzato a finanziarle a
          valere sulle risorse di cui  al  presente  articolo  e  nei
          limiti delle stesse" 
                15. Agli oneri derivanti dai commi  9  e  10  pari  a
          1.898.466.667 euro per l'anno 2020, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 265.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20, della legge  11
          marzo  1988,  n.  67,  concernente  disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 1988): 
                «Art. 20. - 1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di   euro   34.000   miliardi.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
                2. Il Ministro della sanita',  sentito  il  consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                  a) riequilibrio territoriale  delle  strutture,  al
          fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
          in quelle regioni del Mezzogiorno  dove  le  strutture  non
          sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                  b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                  c) ristrutturazione del  30  per  cento  dei  posti
          letto  che  presentano  carenze  strutturali  e  funzionali
          suscettibili di integrare recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                  d) conservazione in efficienza del restante 50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                  e)   completamento   della   rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettera
          a), b), c); 
                  f) realizzazione  di  140.000  posti  in  strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standars   che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre 1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standars dimensionali, possono essere ricavate anche presso
          aree  e  spazi  resi   disponibili   dalla   riduzione   di
          posti-letto ospedalieri; 
                  g)  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza   degli
          impianti delle strutture sanitarie; 
                  h)  potenziamento  delle  strutture  preposte  alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                  i)  conservazione   all'uso   pubblico   dei   beni
          dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna  regione
          o provincia autonoma con propria determinazione. 
                3. Il secondo decreto di cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
                4. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano predispongono, entro 4 mesi dalla pubblicazione del
          decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
          cui chiedono il finanziamento  con  la  specificazione  dei
          progetti da realizzare. Sulla base dei programmi  regionali
          o provinciali, il  Ministro  della  sanita'  predispone  il
          programma nazionale che viene  sottoposto  all'approvazione
          del CIPE. 
                5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al  comma
          2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. 
                5-bis. Dalla data del 30 novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di  cui  all'articolo  4,  comma  15,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  sono  approvati  dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
                6. L'onere di ammortamento dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
                7. Il  limite  di  eta'  per  l'accesso  ai  concorsi
          banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.». 
                Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre  2008,  n.  189  (Disposizioni  urgenti   per   il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali) e' riportato
          nei riferimenti normativi all'articolo 3.