Art. 9 bis 
 
   ((Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)) 
 
  ((1. All'articolo 4, comma 3-bis, del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il  15  novembre
2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
l'elenco dei  veicoli  con  caratteristiche  antinquinamento  Euro  3
adibiti al  trasporto  pubblico  locale  per  i  quali,  al  fine  di
consentire la continuita' e la regolarita' del servizio di  trasporto
pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui  al  primo
periodo. Dal 1° gennaio 2024  l'utilizzo  delle  risorse  dell'Unione
europea, nazionali e regionali gia' assegnate  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della
flotta dei mezzi di trasporto pubblico  locale,  e'  prioritariamente
finalizzato  alla  sostituzione  dei  veicoli   con   caratteristiche
antinquinamento Euro 3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti con apposito decreto, entro il 15  dicembre  2023,  dispone
l'esonero dei  veicoli  di  cui  al  terzo  periodo  e  definisce  le
modalita' di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle  risorse  di
cui al quarto  periodo.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,   n.   156
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   investimenti   e
          sicurezza  delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e  della
          circolazione stradale, per la funzionalita'  del  Ministero
          delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  e  dell'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali  e  autostradali)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  4  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          investimenti e  di  sicurezza  nel  settore  del  trasporto
          marittimo). - 1. Al decreto legislativo 24 marzo  2011,  n.
          53, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 14: 
                    1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          "Segnalazione di apparenti anomalie"; 
                    2) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
          periodo: "Analoga informazione e' resa dalle  autorita'  di
          sistema portuale, dai comandanti dei  rimorchiatori,  dagli
          ormeggiatori, dai battellieri e dalle  autorita'  sanitarie
          che, nell'esercizio delle loro normali funzioni, constatano
          che  una  nave  attraccata  in  porto   presenta   anomalie
          apparenti che possono mettere a  repentaglio  la  sicurezza
          della nave o rappresentare una minaccia  irragionevole  per
          l'ambiente marino."; 
                    3) al  comma  4,  le  parole  "dei  piloti"  sono
          sostituite dalla seguente: "ricevuta"; 
                  b)  all'articolo  16,  comma  4,  le   parole   "la
          compagnia non adotti" sono sostituite  dalle  seguenti:  "i
          soggetti responsabili in base all'ordinamento  dello  Stato
          di bandiera non adottino"; 
                  c) all'articolo 18, la rubrica e' sostituita  dalla
          seguente: "Linee  guida  e  procedure  di  sicurezza  della
          navigazione e marittima"; 
                  d) all'articolo 20, i  commi  1-bis  e  1-ter  sono
          abrogati; 
                  e) all'allegato I, punto 2, lettera d),  le  parole
          "quinquennale in scienze del governo e dell'amministrazione
          del  mare"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "magistrale
          conseguito  al  termine  dell'iter  di   formazione   degli
          ufficiali dei corsi normali". 
                1-bis. Ai fini dell'attuazione del  regolamento  (UE)
          2019/1239 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20
          giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica
          marittima  europea  e  abroga  la   direttiva   2010/65/UE,
          l'amministrazione di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
          m),  del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  196,
          responsabile  per  l'istituzione   dell'interfaccia   unica
          marittima nazionale ai sensi del decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221,  e'  designata  autorita'  nazionale
          competente  che  agisce  come  coordinatore  nazionale  per
          l'interfaccia  unica  marittima  europea  ed  esercita   le
          funzioni di cui  agli  articoli  5,  12  e  18  del  citato
          regolamento (UE) 2019/1239. 
                1-ter. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e della mobilita' sostenibili, di concerto con  i  Ministri
          dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute,
          da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono definite le modalita' di esercizio delle
          funzioni di coordinamento spettanti all'autorita' nazionale
          designata ai sensi del comma 1-bis per  l'applicazione  del
          regolamento (UE) 2019/1239 da parte delle autorita' interne
          competenti  e  le  forme  della   loro   cooperazione   per
          assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i
          pertinenti  sistemi  delle  altre  autorita'  competenti  a
          livello nazionale e dell'Unione europea. 
                1-quater.  Per  la  realizzazione  e  l'aggiornamento
          dell'interfaccia  unica  marittima  europea   di   cui   al
          regolamento (UE)  2019/1239  nonche'  per  l'ammodernamento
          della  componente  informatica  e  al  fine  di  assicurare
          protocolli  e  misure  di  cybersicurezza  del  sistema  e'
          assegnato all'amministrazione di  cui  al  comma  1-bis  un
          contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
          2022 al 2024 e di 12 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2025 al 2036. 
                1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater,
          pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022
          al 2024 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
          2025 al 2036, si provvede, per 8 milioni di euro per l'anno
          2022 e 12 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
                1-sexies. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre
          2020, n. 178, dopo il comma 730 sono inseriti i seguenti: 
                  "730-bis. Per le finalita' di cui al comma 729, per
          'nave abbandonata' si intende qualsiasi nave per la  quale,
          verificata l'assenza  di  gravami  registrati,  di  crediti
          privilegiati non registrati e di procedure  fallimentari  o
          altre procedure di natura concorsuale pendenti,  l'armatore
          o l'eventuale proprietario non ponga in essere alcun  atto,
          previsto dalla legge, relativamente agli obblighi verso  lo
          Stato costiero, il raccomandatario marittimo e l'equipaggio
          e  siano  decorsi  sessanta  giorni  dalla  notifica  della
          diffida  adottata  dall'autorita'   marittima,   ai   sensi
          dell'articolo 73, primo comma, del codice della navigazione
          nei casi di unita' che rappresentano  un  pericolo  per  la
          sicurezza  della  navigazione  e  per  l'ambiente   marino,
          ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorita' di  sistema
          portuale nella cui circoscrizione territoriale e' collocata
          la nave. 
                  730-ter. Per le finalita' di cui al comma 729,  per
          'relitto' si intende una nave sommersa  o  semisommersa,  o
          qualsiasi parte di essa, compresi gli arredi". 
                1-septies. All'articolo  5  della  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) i commi da 1  a  1-sexies  sono  sostituiti  dai
          seguenti: 
                  "1. Le Autorita' di sistema  portuale  redigono  un
          documento di programmazione strategica di  sistema  (DPSS),
          coerente con  il  Piano  generale  dei  trasporti  e  della
          logistica e con gli  orientamenti  europei  in  materia  di
          portualita', logistica e reti infrastrutturali nonche'  con
          il Piano strategico nazionale  della  portualita'  e  della
          logistica. Il DPSS: 
                    a)   definisce   gli   obiettivi   di    sviluppo
          dell'Autorita' di sistema portuale; 
                    b) individua gli  ambiti  portuali,  intesi  come
          delimitazione geografica  dei  singoli  porti  amministrati
          dall'Autorita' di sistema portuale che  comprendono,  oltre
          alla circoscrizione territoriale dell'Autorita' di  sistema
          portuale,  le  ulteriori   aree,   pubbliche   e   private,
          assoggettate alla giurisdizione dell'Autorita'  di  sistema
          portuale; 
                    c)  ripartisce  gli  ambiti  portuali   in   aree
          portuali, retro-portuali  e  di  interazione  tra  porto  e
          citta'; 
                    d) individua i collegamenti  infrastrutturali  di
          ultimo miglio di tipo viario e ferroviario  con  i  singoli
          porti del sistema esterni all'ambito portuale  nonche'  gli
          attraversamenti  dei  centri  urbani  rilevanti   ai   fini
          dell'operativita' dei singoli porti del sistema. 
                  1-bis. Il DPSS e' adottato dal Comitato di gestione
          dell'Autorita' di sistema portuale; e' sottoposto, mediante
          conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis della
          legge 7 agosto 1990,  n.  241,  indetta  dall'Autorita'  di
          sistema portuale, al parere di  ciascun  comune  e  regione
          territorialmente  interessati,  che  si   esprimono   entro
          quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi  i
          quali si  intende  espresso  parere  non  ostativo,  ed  e'
          approvato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza
          nazionale  di  coordinamento  delle  Autorita'  di  sistema
          portuale di cui all'articolo 11-ter della  presente  legge.
          Il documento di programmazione strategica di sistema non e'
          assoggettato  alla  procedura  di  valutazione   ambientale
          strategica (VAS). 
                  1-ter.  Nei  singoli   porti   amministrati   dalle
          Autorita' di sistema portuale l'ambito  e  l'assetto  delle
          aree portuali e retro-portuali,  individuati  e  delimitati
          nel DPSS, sono disegnati e specificati nel piano regolatore
          portuale  (PRP),  che  individua  analiticamente  anche  le
          caratteristiche e la  destinazione  funzionale  delle  aree
          interessate  nonche'   i   beni   sottoposti   al   vincolo
          preordinato all'esproprio  nel  rispetto  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di espropriazione per pubblica utilita', di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327.  Se
          la  realizzazione  di  un'opera  pubblica  o  di   pubblica
          utilita' non e' prevista dal PRP,  il  vincolo  preordinato
          all'esproprio, ai sensi  dell'articolo  10,  comma  1,  del
          citato testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  n.  327  del   2001,   puo'   essere   disposto
          dall'Autorita' di sistema portuale, mediante una conferenza
          di servizi ai sensi  dell'articolo  14-ter  della  legge  7
          agosto  1990,  n.   241.   Si   applica   quanto   previsto
          dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120. 
                  1-quater. Le funzioni ammesse dai  PRP  nelle  aree
          portuali sono esclusivamente quelle previste  dall'articolo
          4,  comma  3;  nelle  aree  retro-portuali  possono  essere
          ammesse attivita' accessorie  alle  funzioni  previste  dal
          citato articolo 4, comma 3. 
                  1-quinquies. La pianificazione delle aree  portuali
          e retro-portuali e' competenza esclusiva dell'Autorita'  di
          sistema portuale, che vi provvede  mediante  l'approvazione
          del PRP. La  pianificazione  delle  aree  con  funzione  di
          interazione porto-citta' e'  di  competenza  del  comune  e
          della regione, secondo quanto previsto  dalle  disposizioni
          di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione
          del parere dell'Autorita'  di  sistema  portuale.  Ai  fini
          dell'adozione  degli  strumenti  urbanistici  relativi   ai
          collegamenti infrastrutturali  di  ultimo  miglio  di  tipo
          viario  e  ferroviario  nonche'  agli  attraversamenti  del
          centro urbano rilevanti ai fini dell'operativita' del porto
          individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede  previa
          acquisizione  dell'intesa  con   l'Autorita'   di   sistema
          portuale. Le Autorita'  di  sistema  portuale  indicano  al
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili   e   alle   regioni   le   aree   portuali   e
          retro-portuali  potenzialmente  destinabili  all'ubicazione
          delle piattaforme logistiche intermodali  e  all'ubicazione
          dei  punti  di  scambio  intermodale,   nonche'   le   aree
          potenzialmente  destinabili  alla  costruzione  di  caselli
          autostradali funzionali  alle  nuove  stazioni  ferroviarie
          dell'alta velocita' e dell'alta capacita'. 
                  1-sexies. Nel caso dei porti in cui  siano  tuttora
          in vigore PRP  approvati  antecedentemente  all'entrata  in
          vigore della presente legge, nelle  more  dell'approvazione
          del  nuovo   PRP,   laddove   il   Comitato   di   gestione
          dell'Autorita' di sistema portuale ravvisi la necessita' di
          realizzare opere  in  via  d'urgenza,  il  piano  operativo
          triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b),  puo'
          definire, in via transitoria, la destinazione funzionale di
          alcune aree sulla base delle funzioni ammesse dall'articolo
          4, comma 3. In tale caso il piano  operativo  triennale  e'
          soggetto a specifica approvazione da  parte  del  Ministero
          delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  alla
          procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai  sensi
          dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152. 
                  1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati  dal
          DPSS, ovvero,  laddove  lo  stesso  non  sia  ancora  stato
          approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima  della
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          equiparati alle zone territoriali omogenee B  previste  dal
          decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile  1968,
          n.  1444,  ai  fini  dell'applicabilita'  della  disciplina
          stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42. Le regioni adeguano il  proprio  piano
          territoriale  paesistico   regionale   entro   il   termine
          perentorio di quarantacinque giorni  dall'approvazione  del
          DPSS"; 
                b) i commi  da  2  a  2-sexies  sono  sostituiti  dai
          seguenti: 
                "2. I PRP di cui  al  comma  1-ter  sono  redatti  in
          attuazione del Piano strategico nazionale della portualita'
          e della logistica e del DPSS nonche'  in  conformita'  alle
          Linee guida emanate  dal  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici e approvate dal Ministero delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'  sostenibili.  I   PRP   specificano   gli
          obiettivi, le previsioni, gli elementi, i  contenuti  e  le
          strategie di ciascuno  scalo  marittimo,  delineando  anche
          l'assetto    complessivo    delle    opere    di     grande
          infrastrutturazione. 
                  2-bis. Nei porti di cui al comma 1-ter, in  cui  e'
          istituita  l'Autorita'  di  sistema   portuale,   il   PRP,
          corredato  del  rapporto  ambientale  di  cui  al   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e': 
                    a)   adottato   dal    Comitato    di    gestione
          dell'Autorita' di sistema portuale; 
                    b)  inviato  successivamente   per   il   parere,
          limitatamente alla coerenza di quanto previsto con riguardo
          alle aree  portuali  e  retro-portuali  perimetrali  con  i
          contenuti degli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica
          vigenti relativi alle aree contigue  a  quelle  portuali  e
          retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero
          avere impatto, al comune e alla regione interessati, che si
          esprimono  entro  quarantacinque  giorni  dal   ricevimento
          dell'atto, decorsi i quali si intende espresso  parere  non
          ostativo, nonche' al Ministero delle infrastrutture e della
          mobilita' sostenibili  per  il  parere  sulla  coerenza  di
          quanto previsto con il DPSS e al  Consiglio  superiore  dei
          lavori  pubblici  per  il  parere  di  competenza,  che  si
          esprimono entro novanta giorni dal  ricevimento  dell'atto,
          decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo; 
                    c) approvato, esaurita la  procedura  di  cui  al
          presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato
          di  gestione  dell'Autorita'  di  sistema  portuale   entro
          quaranta  giorni   decorrenti   dalla   conclusione   della
          procedura di VAS. 
                  2-ter. Il PRP e' un piano territoriale di rilevanza
          statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e
          di  governo  del  territorio  nel  proprio   perimetro   di
          competenza"; 
                c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                  "3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,
          con  esclusione  di  quelli  aventi  le  funzioni  di   cui
          all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito  e  l'assetto
          complessivo  del  porto  sono  specificati  dal  PRP,   che
          individua, altresi', le caratteristiche e  la  destinazione
          funzionale delle aree interessate"; 
                d) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: 
                  "4-ter. Le varianti-stralcio  di  cui  al  comma  4
          relative ai  porti  compresi  in  un'Autorita'  di  sistema
          portuale, la cui competenza ricade in  piu'  regioni,  sono
          approvate con atto della  regione  nel  cui  territorio  e'
          ubicato il porto oggetto di variante-stralcio,  sentite  le
          regioni nel cui territorio sono compresi  gli  altri  porti
          amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale"; 
                e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
                  "5.  Le  modifiche  che  non   alterano   in   modo
          sostanziale la struttura del PRP in termini  di  obiettivi,
          scelte strategiche  e  caratterizzazione  funzionale  delle
          aree portuali, relativamente al  singolo  scalo  marittimo,
          costituiscono  adeguamenti  tecnico-funzionali  del   piano
          regolatore  portuale.  Gli  adeguamenti  tecnico-funzionali
          sono adottati dal Comitato di  gestione  dell'Autorita'  di
          sistema portuale, e' successivamente  acquisito  il  parere
          del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime
          entro quarantacinque  giorni,  decorrenti  dalla  ricezione
          della proposta di adeguamento  tecnico-funzionale.  Decorso
          tale termine, il parere si intende espresso positivamente"; 
                f)  la  rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:
          "Documento di programmazione strategica di  sistema.  Piano
          regolatore portuale". 
                  1-octies. Le modifiche all'articolo 5  della  legge
          28 gennaio 1994, n. 84,  di  cui  al  comma  1-septies  del
          presente  articolo  non  si  applicano  ai   documenti   di
          pianificazione strategica di sistema approvati prima  della
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
                  1-novies. Le regioni adeguano i propri  ordinamenti
          alle disposizioni dell'articolo 5 della  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, come da ultimo modificato dal comma  1-septies
          del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Le disposizioni del citato articolo 5  si  applicano  nelle
          regioni a statuto speciale compatibilmente con i rispettivi
          statuti e con le relative norme di attuazione. 
                  2.  Al  fine  di  assicurare   una   programmazione
          sistemica delle infrastrutture portuali  distribuite  lungo
          l'intera costa  della  regione  Sardegna  e  della  regione
          Sicilia, all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                    a)    al    punto    7),    dopo    le     parole
          "Portoscuso-Portovesme" sono inserite le seguenti: ", Porto
          di Arbatax"; 
                    b) al punto 8), dopo le parole "Porti di Palermo,
          Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani"  sono  inserite
          le seguenti: ", Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela
          nonche' Porto di Licata"; 
                    b-bis) al punto 15-bis),  le  parole:  "e  Reggio
          Calabria"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   ",   Reggio
          Calabria e Saline". 
                  3. Al fine di migliorare e rendere piu' sostenibile
          la  mobilita'  di  passeggeri   e   merci   tra   le   aree
          metropolitane di Reggio  Calabria  e  Messina,  nonche'  la
          continuita' territoriale da e per la Sicilia, all'Autorita'
          di Sistema portuale dello Stretto  sono  assegnate  risorse
          pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di  euro
          per il 2022 e a 5 milioni di euro per il  2023  finalizzate
          alla  realizzazione   degli   interventi   infrastrutturali
          necessari per aumentare la  capacita'  di  accosto  per  le
          unita' adibite al traghettamento nello Stretto di  Messina,
          nonche' i servizi ai pendolari. Agli oneri derivanti  dalla
          presente disposizione, pari a 2  milioni  di  euro  per  il
          2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e  a  5  milioni  di
          euro  per  il  2023  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di parte capitale di  cui  all'articolo
          34-ter, comma 5, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili.  I  relativi
          interventi  sono  monitorati   dalla   predetta   Autorita'
          portuale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
          n.  229,  classificando  gli  interventi  sotto   la   voce
          "Interventi portuali infrastrutturali DL MIMS 2021". 
                  3-bis. In tutto il territorio nazionale e'  vietata
          la circolazione di veicoli a motore delle  categorie  M2  e
          M3,  adibiti  a  servizi  di  trasporto  pubblico   locale,
          alimentati  a  benzina  o   gasolio   con   caratteristiche
          antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro
          2 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con uno o piu'
          decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili sono disciplinati  i  casi  di  esclusione  dal
          predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli
          di carattere storico o  destinati  a  usi  particolari.  Le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 15 novembre 2023, comunicano  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti  l'elenco  dei  veicoli  con
          caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto
          pubblico locale per i  quali,  al  fine  di  consentire  la
          continuita' e la  regolarita'  del  servizio  di  trasporto
          pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di  cui
          al primo periodo. Dal  1°  gennaio  2024  l'utilizzo  delle
          risorse dell'Unione europea,  nazionali  e  regionali  gia'
          assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
          di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di
          trasporto pubblico locale, e' prioritariamente  finalizzato
          alla   sostituzione   dei   veicoli   con   caratteristiche
          antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti con apposito decreto, entro  il  15  dicembre
          2023, dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo
          e  definisce  le  modalita'  di  verifica  e   monitoraggio
          dell'utilizzo delle risorse di cui al  quarto  periodo.  Il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede
          agli adempimenti di cui al presente comma  con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente. 
                  3-ter. Al  fine  di  contribuire  al  rinnovo,  per
          l'acquisto di mezzi su gomma ad  alimentazione  alternativa
          da adibire ai servizi  di  trasporto  pubblico  locale,  e'
          autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e
          di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2023  al
          2035. 
                  3-quater.   Con   decreto   del   Ministro    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, previa intesa in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  stabiliti
          i criteri e le modalita' per l'assegnazione  e  il  riparto
          dei contributi di cui al comma 3-ter del presente  articolo
          in favore delle regioni  e  delle  province  autonome,  che
          tengano conto dell'effettiva capacita'  di  utilizzo  delle
          risorse. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti  i
          cronoprogrammi di utilizzo e le modalita' di  revoca  delle
          risorse in caso di mancato rispetto dei termini di utilizzo
          previsti. 
                  3-quinquies. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione
          del comma 3-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e
          a 7 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2023  al
          2035, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                  4. All'articolo 89, comma 2, del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n.  126,  le  parole  "alle  imprese
          armatoriali che operano  con  navi  di  bandiera  italiana,
          iscritte nei registri",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "alle imprese armatoriali con  sede  legale  ovvero  aventi
          stabile  organizzazione   nel   territorio   italiano   che
          utilizzano  navi  iscritte   nei   registri   degli   Stati
          dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero
          navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
          Spazio economico europeo". 
                  4-bis. All'articolo 88, comma 1, del  decreto-legge
          14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  le  parole:  "alle
          imprese  armatoriali  delle  unita'  o  navi  iscritte  nei
          registri nazionali che esercitano attivita' di  cabotaggio,
          di rifornimento dei  prodotti  petroliferi  necessari  alla
          propulsione ed ai consumi  di  bordo  delle  navi,  nonche'
          adibite  a  deposito   ed   assistenza   alle   piattaforme
          petrolifere  nazionali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "alle imprese armatoriali con  sede  legale  ovvero  aventi
          stabile  organizzazione   nel   territorio   italiano   che
          utilizzano  navi  iscritte   nei   registri   degli   Stati
          dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e  che
          esercitano attivita' di  cabotaggio,  di  rifornimento  dei
          prodotti  petroliferi  necessari  alla  propulsione  e   ai
          consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a  deposito  e
          ad  assistenza  alle  piattaforme  petrolifere   nazionali,
          relativamente al personale marittimo avente i requisiti  di
          cui  all'articolo  119  del  codice  della  navigazione   e
          imbarcato sulle unita' navali suddette". 
                  4-ter. All'articolo 1 della legge 18  luglio  1957,
          n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                    a)  le  parole:  "nominato  dal  Ministro  per  i
          trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato
          in attivita' di servizio od a riposo" sono sostituite dalle
          seguenti: "nominato dal  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili e scelto,  fatto  salvo  quanto
          previsto   dal   secondo   comma,    fra    i    funzionari
          dell'Amministrazione  dello  Stato  in  servizio,  per   un
          periodo di tre anni rinnovabile per una sola volta"; 
                    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
                    "Ai fini  della  determinazione  del  trattamento
          economico  riconosciuto  al   gestore   si   applicano   le
          disposizioni   dell'articolo   23-ter,   comma    1,    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". 
                  4-quater.  Al  fine  di  potenziare   il   servizio
          pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda  e  di
          Como svolto dalla Gestione governativa  navigazione  laghi,
          necessario per garantire la mobilita' dei pendolari e degli
          studenti a seguito  dell'interruzione  per  lavori  urgenti
          della strada statale  340  "Regina",  cosiddetta  "variante
          della   Tremezzina",   e'   riconosciuto   alla    Gestione
          governativa medesima un contributo di  2.500.000  euro  per
          l'anno  2021.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          presente  comma   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione, per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di
          cui all'articolo 19-ter, comma  16,  del  decreto-legge  25
          settembre 2009,  n.  135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
                  5. All'articolo 199  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,   n.   77,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, lettera a): 
                    1) le parole "dovuti in relazione all'anno  2020"
          sono sostituite dalle seguenti: "dovuti in  relazione  agli
          anni 2020 e 2021"; 
                    2) dopo le parole "allo scopo anche  utilizzando"
          sono  inserite  le  seguenti:  ",  limitatamente   all'anno
          2020,"; 
                    3) le parole " e, per  i  canoni  dovuti  dal  1°
          agosto  2020  al  31   dicembre   2020,   in   favore   dei
          concessionari che dimostrino di aver  subito,  nel  periodo
          compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre  2020,  una
          diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per  cento
          del fatturato registrato  nel  medesimo  periodo  dell'anno
          2019" sono sostituite  dalle  seguenti:  ",  per  i  canoni
          dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre  2020,  in  favore
          dei  concessionari  che  dimostrino  di  aver  subito,  nel
          periodo compreso tra il 1° luglio 2020  e  il  30  novembre
          2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al  20
          per cento del fatturato  registrato  nel  medesimo  periodo
          dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 15
          dicembre 2021, in favore dei concessionari  che  dimostrino
          di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2021
          e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o
          superiore al 20 per  cento  del  fatturato  registrato  nel
          medesimo periodo dell'anno 2019"; 
                  b) al comma 10-bis, secondo periodo, dopo le parole
          "salute  pubblica"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e   che
          sarebbero   stati   destinati   al   finanziamento    delle
          infrastrutture  non  intese  ad  essere  sfruttate  a  fini
          commerciali"; 
                  c) al  comma  10-quinquies,  le  parole  "ai  commi
          10-bis e 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al  comma
          10-ter"; 
                  d)  dopo  il  comma  10-quinquies  e'  aggiunto  il
          seguente: "10-sexies. Le eventuali risorse residue  di  cui
          alla lettera a) del comma 7, non assegnate con  il  decreto
          di cui al comma 8, sono destinate alle imprese titolari  di
          concessioni demaniali di cui  all'articolo  36  del  codice
          della navigazione, alle imprese di cui agli articoli  16  e
          18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' alle imprese
          concessionarie per la  gestione  di  stazioni  marittime  e
          servizi di supporto a passeggeri, a  titolo  di  indennizzo
          per  le  ridotte  prestazioni  rese   da   dette   societa'
          conseguenti alla riduzione dei volumi di  traffico  dal  1°
          gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai  corrispondenti
          mesi dell'anno 2019. Le modalita'  attuative  del  presente
          comma  sono  definite  con  decreto  del  Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da  adottarsi
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione.". 
                  5-bis. Per le finalita' di  cui  all'articolo  199,
          comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure
          occidentale e'  autorizzata  a  corrispondere  al  soggetto
          fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo  17  della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84, un ulteriore contributo,  nel
          limite massimo di spesa di 1 milione  di  euro  per  l'anno
          2021, pari a 90 euro per ogni  lavoratore  in  relazione  a
          ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nell'anno 2020
          rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019,  per  cause
          riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali
          del sistema portuale italiano in conseguenza dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19. 
                  5-ter. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno  2021,  si
          provvede  mediante  corrispondente  riduzione   del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021-2023, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                  5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                  6. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al  31  agosto
          2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31  dicembre
          2021". 
                  6-bis. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge  28
          dicembre  2015,  n.  208,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    a) al primo periodo, dopo  le  parole:  "con  una
          dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
          2016 al 2020" sono inserite le  seguenti:  "nonche'  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"; 
                    b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
          "Delle risorse del predetto fondo possono  avvalersi  anche
          le Autorita' di sistema portuale  soccombenti  in  sentenze
          esecutive,  o  comunque  parti  debitrici  in  verbali   di
          conciliazione giudiziale,  aventi  a  oggetto  risarcimenti
          liquidati in  favore  di  superstiti  di  coloro  che  sono
          deceduti per patologie asbesto-correlate,  compresi  coloro
          che   non   erano   dipendenti   diretti   delle    cessate
          organizzazioni portuali". 
                  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a
          10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  si
          provvede mediante riduzione, per 15  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2021 e  2022,  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n.  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                  6-quater.  All'articolo  184-quater   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in  fine,
          i seguenti commi: 
                  "5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore
          di   progetti   di   economia   circolare,   di    favorire
          l'innovazione tecnologica e di garantire la  sicurezza  del
          trasporto marittimo, le amministrazioni competenti  possono
          autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente  anche
          per  singole  frazioni   granulometriche,   dei   materiali
          derivanti  dall'escavo  di  fondali  di  aree  portuali   e
          marino-costiere condotta secondo la disciplina  vigente  in
          materia, di  cui  all'articolo  109  del  presente  decreto
          legislativo e all'articolo 5-bis  della  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, e salve le ulteriori  specificazioni  tecniche
          definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo, il
          riutilizzo dei predetti materiali in ambienti  terrestri  e
          marino-costieri anche per singola  frazione  granulometrica
          ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici. 
                  5-ter. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  con  decreto  del
          Ministro della transizione ecologica, di  concerto  con  il
          Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
          sostenibili,  sono   adottate   le   norme   tecniche   che
          disciplinano le opzioni  di  riutilizzo  dei  sedimenti  di
          dragaggio e di ogni loro  singola  frazione  granulometrica
          secondo le migliori tecnologie disponibili".»