Art. 2 Individuazione delle aree tecnologiche 1. Al fine di rispondere alle principali sfide nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica, nonche' ai fabbisogni formativi, scientifici, tecnologici e tecnico-professionali espressi dal mondo del lavoro, gli ITS Academy realizzano i propri percorsi formativi con riferimento alle seguenti aree tecnologiche: Area n. 1 - Energia; Area n. 2 - Mobilita' sostenibile e logistica; Area n. 3 - Chimica e nuove tecnologie della vita; Area n. 4 - Sistema agroalimentare; Area n. 5 - Sistema casa e ambiente costruito; Area n. 6 - Meccatronica; Area n. 7 - Sistema moda; Area n. 8 - Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro; Area n. 9 - Tecnologie per i beni e le attivita' artistiche e culturali e per il turismo; Area n. 10 - Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati. 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'area n. 1 «Ambiente, energia e sostenibilita'», e' equipollente all'area 1 «Energia», cosi' come definita all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011. 3. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate dal comma 1 del presente articolo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano gia' presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Possono essere stabilite eventuali deroghe, d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6, della legge n. 99/2022. 4. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a piu' di una delle aree tecnologiche di cui al comma 1, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 14, comma 6, della legge n. 99/2022, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, e' possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a piu' di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.