Art. 2 
 
               Individuazione delle aree tecnologiche 
 
  1. Al fine di rispondere alle principali  sfide  nell'ambito  delle
politiche di sviluppo industriale e tecnologico  e  di  riconversione
ecologica, nonche' ai fabbisogni formativi, scientifici,  tecnologici
e tecnico-professionali  espressi  dal  mondo  del  lavoro,  gli  ITS
Academy realizzano i propri percorsi formativi con  riferimento  alle
seguenti aree tecnologiche: 
    Area n. 1 - Energia; 
    Area n. 2 - Mobilita' sostenibile e logistica; 
    Area n. 3 - Chimica e nuove tecnologie della vita; 
    Area n. 4 - Sistema agroalimentare; 
    Area n. 5 - Sistema casa e ambiente costruito; 
    Area n. 6 - Meccatronica; 
    Area n. 7 - Sistema moda; 
    Area n. 8 - Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro; 
    Area n. 9 - Tecnologie per i beni e  le  attivita'  artistiche  e
culturali e per il turismo; 
    Area n. 10 - Tecnologia dell'informazione, della comunicazione  e
dei dati. 
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi  49  e  50,  della
legge 13 luglio 2015, n.  107,  l'area  n.  1  «Ambiente,  energia  e
sostenibilita'», e' equipollente all'area  1  «Energia»,  cosi'  come
definita all'allegato A del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011. 
  3. Ciascun ITS Academy si caratterizza per  il  riferimento  a  una
specifica area tecnologica tra quelle individuate  dal  comma  1  del
presente articolo, a condizione che, nella  medesima  provincia,  non
siano gia' presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Possono
essere  stabilite  eventuali  deroghe,  d'intesa  fra  il   Ministero
dell'istruzione e del merito e la regione interessata, sulla base dei
criteri definiti con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del
merito adottato ai sensi degli articoli 3, comma 1, e  14,  comma  6,
della legge n. 99/2022. 
  4. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche  a  piu'  di  una
delle aree tecnologiche di cui al comma 1,  a  condizione  che  nelle
medesime aree non operino altri ITS Academy  situati  nella  medesima
regione. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito
adottato ai sensi degli articoli 3, comma 5, e  14,  comma  6,  della
legge n. 99/2022, sono definiti i criteri sulla base  dei  quali,  in
sede   di   accreditamento,   previa   intesa   fra   il    Ministero
dell'istruzione e del merito e la regione interessata,  e'  possibile
autorizzare un ITS Academy a  fare  riferimento  a  piu'  di  un'area
tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.