Art. 4 
 
                    Percorsi formativi triennali 
                        di sesto livello EQF 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b),  i
nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati
esclusivamente per figure professionali  che  richiedano  un  elevato
numero  di  ore  di  tirocinio,  incompatibile  con   l'articolazione
biennale  del  percorso  formativo,  e  che   presentino   specifiche
esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e del
Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. I percorsi formativi triennali di sesto livello EQF  in  essere,
gia' consentiti dalla normativa previgente  alla  legge  n.  99/2022,
sono disciplinati dal presente decreto.