Art. 4 Percorsi formativi triennali di sesto livello EQF 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b), i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. I percorsi formativi triennali di sesto livello EQF in essere, gia' consentiti dalla normativa previgente alla legge n. 99/2022, sono disciplinati dal presente decreto.