Art. 6 
 
                     Percorsi formativi «ibridi» 
 
  1. Le Fondazioni ITS  Academy  appartenenti  ad  aree  tecnologiche
differenti, che insistono sul medesimo territorio regionale,  possono
collaborare al fine di erogare e gestire percorsi formativi ibridi, i
quali si caratterizzano per l'inserimento di alcune Unita'  formative
atte a  declinare  e  curvare  le  competenze  dell'area  tecnologica
professionalizzante,  il  cui  peso  nel  curricolo  rientra  in   un
intervallo compreso tra il 10 e il 25  per  cento  del  monte  orario
complessivo del biennio formativo. 
  2. Le Fondazioni redigono un accordo  scritto,  da  inserire  nella
proposta progettuale da trasmettere alla regione di  riferimento  per
la relativa approvazione, in ordine alla gestione e alle modalita' di
collaborazione. La titolarita' del corso, nonche' tutti  gli  effetti
conseguenti, ivi compresi la gestione delle prove di verifica  finale
delle competenze acquisite dalle allieve e  dagli  allievi  all'esito
dei percorsi formativi, la consegna del diploma e  la  determinazione
dell'eventuale profilo di articolazione  della  figura  professionale
nazionale di riferimento, rimangono in capo all'ITS Academy dell'area
tecnologica professionalizzante e, come tale, competente al  rilascio
del titolo. 
  3. Nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia  di
programmazione dell'offerta formativa, le regioni, sulla  base  delle
esigenze e del fabbisogno produttivo del territorio  di  riferimento,
possono prevedere  nei  propri  piani  territoriali  anche  forme  di
collaborazione interregionale  tra  le  Fondazioni  ITS  Academy  per
l'erogazione dei percorsi formativi di cui al presente articolo.