Art. 7 
 
                               Diplomi 
 
  1. Al superamento delle prove di verifica finale  delle  competenze
acquisite dalle allieve e dagli allievi dei  percorsi  formativi  ITS
Academy di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati,
rispettivamente, il diploma di  specializzazione  per  le  tecnologie
applicate,  corrispondente  al  V  livello  EQF,  e  il  diploma   di
specializzazione   superiore    per    le    tecnologie    applicate,
corrispondente al VI livello EQF, sulla base dei modelli adottati  ai
sensi del decreto attuativo di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 5,
comma 2, della legge n. 99/2022. 
  2. I diplomi di cui al comma  1,  recanti  l'area  tecnologica,  la
figura professionale  nazionale  di  riferimento  e  l'eventuale  sua
articolazione in profili, declinati  a  livello  regionale  ai  sensi
dell'art.  3,  commi  3  e   4,   sono   rilasciati   dal   Ministero
dell'istruzione e del merito, sono  validi  su  tutto  il  territorio
nazionale e costituiscono titolo valido  per  l'accesso  ai  pubblici
concorsi. 
  3. Per favorire la riconoscibilita' e la  circolazione,  in  ambito
nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a  conclusione
dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma e' corredato  da
un  supplemento  predisposto  secondo  il  modello  EUROPASS  diploma
supplement. 
  4. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano,
sino all'adeguamento  della  normativa  ivi  vigente  alla  legge  n.
99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di  alta
formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali
percorsi,  nel  rispetto  degli  standard  definiti  per  le   figure
professionali di cui al presente decreto, hanno la  stessa  validita'
nazionale e gli stessi effetti di  quelli  rilasciati  ai  sensi  dei
commi 1 e 2 del presente articolo.