Art. 9 Clausola di salvaguardia 1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 2. Le regioni a statuto speciale attuano il presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.