Art. 9 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  rispettano  i
principi  fondamentali  del  presente   decreto   nell'ambito   delle
competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle  relative  norme
di attuazione. 
  2. Le regioni  a  statuto  speciale  attuano  il  presente  decreto
nell'ambito delle competenze  attribuite  dallo  statuto  speciale  e
dalle relative norme di attuazione.