Art. 1-bis 
 
((Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8  novembre  2021,
  n. 199, in materia di servizi  informativi  per  la  pianificazione
  energetica comunale)) 
 
  ((1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, e' aggiunto il seguente:)) 
  ((«2-bis. Per finalita'  di  pianificazione  energetica  a  livello
comunale, i comuni possono richiedere alla societa' Acquirente  Unico
S.p.A. la prestazione di servizi  informativi  sulla  base  dei  dati
disponibili nel Sistema informatico  integrato  di  cui  all'articolo
1-bis del decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo  modalita'
disciplinate mediante  la  stipulazione  di  appositi  protocolli  di
intesa,  previo  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al  primo
periodo,   la   societa'    Acquirente    Unico    S.p.A.    assicura
l'anonimizzazione dei dati e  la  fornitura  dei  medesimi  in  forma
aggregata. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Le
amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  33  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  199  (Attuazione  della
          direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 33 (Monitoraggio e analisi di sistema). - 1. Ai
          fini  di  garantire  un  sistema  di   monitoraggio   delle
          configurazioni realizzate in attuazione del presente  Capo,
          anche in continuita' con le attivita' avviate in attuazione
          dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
          2020, n. 8: 
                  a)  il  GSE  provvede  a  monitorare   l'evoluzione
          dell'energia soggetta al pagamento degli oneri generali  di
          sistema e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto
          delle   possibili    traiettorie    di    crescita    delle
          configurazioni  di  autoconsumo   e   dell'evoluzione   del
          fabbisogno complessivo delle diverse componenti; 
                  b) la Societa' Ricerca sul sistema energetico - RSE
          S.p.A. (di seguito: RSE), anche in esito alle  campagne  di
          misura  e  monitoraggio   gia'   attivate   in   attuazione
          dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162, avvia una verifica degli effetti tecnici ed  economici
          delle  configurazioni  e  delle  loro   interazioni   anche
          prospettiche con il sistema elettrico,  individuando  anche
          gli eventuali effetti sui costi  di  dispacciamento  e  sui
          criteri di allocazione dei servizi di rete. 
              2. Gli esiti delle attivita' di monitoraggio di cui  al
          comma  1  sono  trasmessi  e  resi  disponibili   per   via
          informatica  con  cadenza  annuale   al   Ministero   della
          transizione ecologica e all'ARERA per l'adozione degli atti
          e dei provvedimenti di rispettiva competenza, nonche'  alla
          Regione  e  ai  Comuni  territorialmente   competenti   per
          migliorare  il  livello  di  conoscenza  dello   stato   di
          realizzazione delle configurazioni realizzate in attuazione
          del presente Capo. 
              2-bis. Per finalita'  di  pianificazione  energetica  a
          livello comunale, i comuni possono richiedere alla societa'
          Acquirente  Unico  S.p.A.   la   prestazione   di   servizi
          informativi sulla base dei  dati  disponibili  nel  Sistema
          informatico  integrato   di   cui   all'articolo   1-bisdel
          decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,  secondo
          modalita' disciplinate mediante la stipulazione di appositi
          protocolli di intesa, previo  parere  del  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali.  Nella  prestazione   dei
          servizi informativi di cui al primo  periodo,  la  societa'
          Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati
          e  la  fornitura   dei   medesimi   in   forma   aggregata.
          Dall'attuazione delle disposizioni del presente  comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono   ai
          relativi adempimenti con le risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente»