Art. 2 
 
Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e  di
  borse di studio 
 
  1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei  nuclei  familiari
meno  abbienti,  anche  a  seguito  dell'incremento  del  costo   del
carburante, ai beneficiari della social card di cui  all'articolo  1,
commi da 450 a 451-bis, della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  e'
riconosciuto  un  ulteriore  contributo  ((nel  limite))  pro  capite
derivante dalla ripartizione della  somma  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo. A tal fine, all'articolo 1, comma 450, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «con una dotazione  di  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con  una  dotazione  di
600 milioni di euro per l'anno 2023»; 
    b) dopo le parole: «beni alimentari  di  prima  necessita'»  sono
aggiunte le seguenti: «e di carburanti,  nonche',  in  alternativa  a
questi ultimi, di ((abbonamenti ai servizi  di  trasporto))  pubblico
locale,». 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, sono stabiliti: 
    a)  l'ammontare  del  beneficio  aggiuntivo  per  singolo  nucleo
familiare; 
    b) le modalita' di raccordo con le previsioni del decreto di  cui
all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  al
fine di preservare l'unicita' del sistema di gestione  e  del  titolo
abilitante, nonche' la facolta' per le amministrazioni  di  assegnare
un nuovo termine  per  l'attivazione  ((della  carta,  qualora))  non
ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario; 
    c) le prescrizioni necessarie ad  assicurare  che  l'acquisto  di
carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale  avvenga
nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato; 
    d) le modalita' e le condizioni di accreditamento  delle  imprese
autorizzate alla vendita di carburanti  che  aderiscono  a  piani  di
contenimento dei costi del prezzo alla pompa. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle  risorse  della
contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma  7,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario. 
  4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n.  23,  e'
incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023. 
  5. Il fondo integrativo statale per  la  concessione  di  borse  di
studio di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,  ((e'  incrementato,  per  l'anno
2023)), dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla  corresponsione
delle borse di studio per  l'accesso  alla  formazione  superiore  in
favore degli idonei non  beneficiari  nelle  graduatorie  degli  enti
regionali per il diritto allo  studio  relative  all'anno  accademico
2022/2023. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano i commi 450, 451, 451-bis dell'articolo,
          della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-20259: 
                «450. E' istituito, nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
          delle foreste, un fondo, con una dotazione di  500  milioni
          di euro per l'anno 2023, destinato  all'acquisito  di  beni
          alimentari di prima necessita' da  parte  dei  soggetti  in
          possesso  di  un  indicatore  della  situazione   economica
          equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante
          l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. 
                451. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  con  decreto  del  Ministro
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze sono stabiliti: 
                  a) i criteri e le modalita' di  individuazione  dei
          titolari  del  beneficio,  tenendo  conto   dell'eta'   dei
          cittadini, dei trattamenti pensionistici e di  altre  forme
          di sussidi e di trasferimenti gia'  ricevuti  dallo  Stato,
          della  situazione  economica  del  nucleo  familiare,   dei
          redditi conseguiti nonche' di eventuali ulteriori  elementi
          atti  a  escludere  soggetti  non  in  stato  di  effettivo
          bisogno; 
                  b) l'ammontare del beneficio unitario; 
                  c) le modalita' e i limiti di utilizzo del fondo di
          cui al comma 450 e di fruizione del beneficio,  da  erogare
          sulla  base  di  procedure  di  competenza  dei  comuni  di
          residenza; 
                  d) le modalita' e le condizioni  di  accreditamento
          degli  esercizi  commerciali  che  aderiscono  a  piani  di
          contenimento  dei  costi  dei  beni  alimentari  di   prima
          necessita'. 
                451-bis.   Per   l'erogazione   del   contributo   ai
          beneficiari   di   cui   al   comma   451,   il   Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste   puo'   avvalersi   delle    procedure    previste
          dall'articolo 58, comma  6,  del  decreto-legge  14  agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione  delle  disposizioni
          di cui al primo periodo e' autorizzata una  spesa  fino  al
          massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023  a  valere  sulle
          risorse del Fondo di cui al comma 450." 
              - Si riporta il comma 450 dell'articolo 1  della  legge
          29 dicembre 2022, n. 197, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «450. E' istituito, nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
          delle foreste, un fondo, con una dotazione di  600  milioni
          di euro per l'anno 2023, destinato  all'acquisito  di  beni
          alimentari di prima necessita' e di carburanti, nonche', in
          alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del
          trasporto  pubblico  locale,  da  parte  dei  soggetti   in
          possesso  di  un  indicatore  della  situazione   economica
          equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante
          l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies,  comma
          7, del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,
          recante misure urgenti a sostegno dei  settori  industriali
          in crisi, nonche' disposizioni  in  materia  di  produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario: 
                «Art. 7-quinquies (Fondi). - 1. - 6. (omissis) 
              7. Le risorse versate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2,
          da far affluire  sul  fondo  per  gli  interventi  previsti
          dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2,
          del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono
          essere  destinate  annualmente  ad  apposita   contabilita'
          speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio
          dello Stato negli anni  successivi,  per  essere  destinate
          agli interventi previsti a legislazione vigente. 
              (omissis)» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge  14  gennaio  2023,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,  n.  23,  recante
          disposizioni urgenti in materia di trasparenza  dei  prezzi
          dei carburanti e di rafforzamento dei poteri  di  controllo
          del Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi,  nonche'  di
          sostegno per la fruizione del trasporto pubblico: 
                «Art. 4 (Misure di  sostegno  per  la  fruizione  dei
          servizi di trasporto pubblico). - 1. Al  fine  di  mitigare
          l'impatto del rincaro dei prezzi  dei  prodotti  energetici
          sulle famiglie, in particolare in  relazione  ai  costi  di
          trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito un  fondo
          nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro
          per l'anno 2023,  finalizzato  a  riconoscere,  nei  limiti
          della dotazione del  fondo  e  fino  ad  esaurimento  delle
          risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere
          dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al
          31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto
          pubblico locale, regionale e interregionale  ovvero  per  i
          servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il  valore  del
          buono di cui al primo periodo e'  pari  al  100  per  cento
          della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
          comunque, non puo' superare l'importo di 60 euro. Il  buono
          di cui al primo periodo e'  riconosciuto  in  favore  delle
          persone fisiche che  nell'anno  2022  hanno  conseguito  un
          reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.  Il  buono
          reca il nominativo del beneficiario,  e'  utilizzabile  per
          l'acquisto di un solo abbonamento,  non  e'  cedibile,  non
          costituisce  reddito  imponibile  del  beneficiario  e  non
          rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
          situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
          prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono definite le modalita' di presentazione  delle
          domande per il rilascio del buono di cui  al  comma  1,  le
          modalita' di emissione dello  stesso,  anche  ai  fini  del
          rispetto del limite di spesa, nonche' di rendicontazione da
          parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati,  nel
          periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini  dell'acquisito
          degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui
          al  comma  1,  pari  a  500.000  euro,  e'  destinata  alla
          manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione
          del beneficio gia' istituita ai sensi dell'articolo 35  del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali
          economie derivanti dall'utilizzo  delle  risorse  destinate
          alla piattaforma di cui al secondo periodo sono  utilizzate
          per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          100 milioni di euro per l'anno 2023, si  provvede  mediante
          corrispondente utilizzo di quota parte dei  proventi  delle
          aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23
          del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  relativi
          all'anno 2022, con esclusione delle  risorse  destinate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,  versata  dal
          Gestore dei servizi energetici (GSE) ad  apposito  capitolo
          dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno  2023,  che
          resta acquisita definitivamente all'erario.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  18,  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (revisione della normativa
          di  principio  in  materia  di  diritto   allo   studio   e
          valorizzazione   dei   collegi   universitari    legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  secondo  i
          principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
          lettera f), e al comma 6): 
                «Art. 18 (Sistema di finanziamento). - 1. Nelle  more
          della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal
          decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,  il  fabbisogno
          finanziario necessario per garantire  gli  strumenti  ed  i
          servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo
          7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche
          se  privi  di  mezzi,  che  presentino   i   requisiti   di
          eleggibilita' di cui  all'articolo  8  e'  coperto  con  le
          seguenti modalita': 
                  a) dal fondo integrativo statale per la concessione
          di borse di studio,  appositamente  istituito  a  decorrere
          dall'anno finanziario 2012 nello stato  di  previsione  del
          Ministero, sul quale confluiscono  le  risorse  previste  a
          legislazione vigente dall'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147,  e  di
          cui all'articolo 33, comma  27,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, e da assegnare  in  misura  proporzionale  al
          fabbisogno finanziario delle regioni; 
                  b) dal gettito derivante dall'importo  della  tassa
          regionale per il diritto allo studio  istituita,  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 20, 21, 22  e  23,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8; 
                  c) dalle risorse proprie delle  regioni,  oltre  al
          gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
          40  per   cento   dell'assegnazione   relativa   al   fondo
          integrativo statale. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              3. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto
          a quanto previsto al  comma  1,  lettera  c),  e'  valutato
          attraverso  l'assegnazione  di  specifici   incentivi   nel
          riparto del fondo integrativo statale di cui  al  comma  1,
          lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario alle
          universita' statali che hanno sede nel rispettivo  contesto
          territoriale. 
              4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7,  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  di  riparto  del  fondo
          integrativo statale. 
              5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo  di  cui
          al comma 1, lettera a),  e'  incrementata  della  somma  di
          500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di  pari  importo
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,  comma  1,
          della  legge  19  ottobre  1999,  n.  370,   e   successive
          modificazioni. 
              6.  Al  fine  della  razionalizzazione  dell'uso  delle
          risorse disponibili, le regioni e le province  autonome  di
          Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse
          di studio le residue risorse di cui all'articolo  4,  commi
          99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              7. Le risorse di  cui  al  Fondo  integrativo  statale,
          finalizzato a rimuovere gli ostacoli di  ordine  economico,
          sociale  e  personale   che   limitano   l'accesso   e   il
          conseguimento dei piu' alti gradi di  istruzione  superiore
          agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
          confluiscono  dal  bilancio  dello  stato,  mantenendo   le
          proprie finalizzazioni, in appositi  fondi  a  destinazione
          vincolata   attribuiti   alle   regioni,   in    attuazione
          dell'articolo 16 della legge 5 maggio  2009,  n.  42.  Tali
          risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali  a
          qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
          di cui all'articolo  14,  comma  2,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni
          gia' concordate in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              8. L'importo della tassa per il diritto allo studio  e'
          disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre  1995,
          n. 549, recante misure di razionalizzazione  della  finanza
          pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal seguente: 
                «21. Le regioni e le province autonome  rideterminano
          l'importo  della  tassa  per   il   diritto   allo   studio
          articolandolo in 3 fasce. La  misura  minima  della  fascia
          piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si  applica
          a  coloro  che  presentano  una  condizione  economica  non
          superiore al livello minimo dell'indicatore  di  situazione
          economica  equivalente  corrispondente  ai   requisiti   di
          eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.
          I restanti valori della tassa minima sono  fissati  in  140
          euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore  di
          situazione economica equivalente rispettivamente  superiore
          al livello minimo e al doppio del livello  minimo  previsto
          dai requisiti di eleggibilita' per  l'accesso  ai  LEP  del
          diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per  il
          diritto allo studio e' fissato  in  200  euro.  Qualora  le
          Regioni e le province autonome non stabiliscano,  entro  il
          30  giugno  di  ciascun  anno,  l'importo  della  tassa  di
          ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella  misura  di  140
          euro. Per ciascun anno il limite  massimo  della  tassa  e'
          aggiornato   sulla   base   del   tasso    di    inflazione
          programmato.». 
              9.  L'erogazione  degli  altri  strumenti   e   servizi
          previsti  dal  presente  decreto,  in  aggiunta  a   quelli
          relativi  alla  garanzia  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni, e'  finanziata  dalle  risorse  proprie  delle
          regioni, delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          delle universita' e delle istituzioni  di  alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica disponibili a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  e  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              10. Nell'ambito della propria autonomia, le universita'
          e le istituzioni di alta formazione artistica,  musicale  e
          coreutica possono  destinare  una  quota  del  gettito  dei
          contributi universitari all'erogazione degli interventi  di
          cui al presente decreto. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante  disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di
          finanza pubblica: 
                «Art.  10  (Proroga  dei  termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  «30
          giugno 2005» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  ottobre
          2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»