Art. 3 
 
Riforma del regime di agevolazioni a favore  delle  imprese  a  forte
  consumo di energia elettrica 
 
  1. Al fine di adeguare la normativa  nazionale  alla  comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante
«Disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,
dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio  2024,
accedono alle agevolazioni ((di cui al comma 4 del presente  articolo
le   imprese))   che,   nell'anno   precedente   alla   presentazione
dell'istanza  di  concessione  delle  agevolazioni  medesime,   hanno
realizzato un consumo annuo di energia elettrica non  inferiore  a  1
GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti: 
    a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione
di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C 80/01; 
    b) operano in uno dei settori a rischio  di  rilocalizzazione  di
cui all'allegato  1  alla  comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C 80/01; 
    c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere  a)
e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023,  delle
agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico
21 dicembre 2017,  ((di  cui  all'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre  2017)),  recante  «Disposizioni  in
materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli  oneri  generali
di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti  di
cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  a)  ovvero  b),  del  medesimo
decreto. 
  2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui  al  comma  4
anche  le  imprese  che,  nell'anno  precedente  alla   presentazione
dell'istanza  di  concessione  delle  agevolazioni  stesse,   abbiano
realizzato un consumo annuo di energia elettrica non  inferiore  a  1
GWh e che operino in un  settore  o  sotto-settore  che,  seppur  non
ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della
Commissione europea 2022/C  80/01,  sia  considerato  ammissibile  in
conformita' a  quanto  previsto  al  punto  406  della  comunicazione
medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica sono stabiliti termini e modalita' per  la  presentazione,
da  parte  delle  imprese  ovvero  delle  associazioni  di  categoria
interessate,  della  proposta  di  ammissione  del  settore   o   del
sotto-settore ai  sensi  del  punto  406  della  comunicazione  della
Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte
di un esperto  indipendente,  dei  dati  necessari  a  dimostrare  il
soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui  al  punto  405,
lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C
80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte  di  cui  al  secondo
periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica che, verificatane la  regolarita'  e  la  completezza,  le
trasmette alla Commissione europea. 
  3. Non accedono alle agevolazioni di cui al  presente  articolo  le
imprese che, seppur in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  1,
lettere a), b) e c), e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato
((di difficolta')) ai sensi  della  comunicazione  della  Commissione
europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese  non  finanziarie  in
difficolta'». 
  4. Le imprese di cui ai commi 1  e  2  sono  soggette  ai  seguenti
contributi a copertura degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili: 
    a) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  a),
nella misura del minor valore tra il 15 per  cento  della  componente
degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5  per  cento  del
valore aggiunto lordo dell'impresa; 
    b) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  b),
nella misura del minor valore tra il 25 per  cento  della  componente
degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al
sostegno delle fonti rinnovabili di  energia  e  l'1  per  cento  del
valore aggiunto lordo dell'impresa; 
    c) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  c),
nella misura del minor valore: 
      1) per le annualita' 2024, 2025 e 2026, tra  il  35  per  cento
della componente degli oneri generali afferenti al sistema  elettrico
destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5  per
cento del ((valoreaggiunto lordo)) dell'impresa; 
      2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente  degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per  cento  del  ((valore
aggiunto lordo)) dell'impresa; 
      3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della  componente  degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per  cento  del  ((valore
aggiunto lordo)) dell'impresa. 
  5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il
50 per cento del proprio consumo di energia elettrica  ((con  energia
prodotta da fonti)) che non emettono carbonio, di cui  almeno  il  10
per cento assicurato mediante un contratto  di  approvvigionamento  a
termine oppure almeno il  5  per  cento  garantito  mediante  energia
prodotta in sito o in sua  prossimita'  ai  sensi  dell'articolo  30,
comma 1, lettera a), numeri 1) e  2.1),  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4,  lettera  b),
e' pari al minor valore tra il 15 per cento  della  componente  degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e lo  0,5  per  cento  del  valore
aggiunto lordo dell'impresa medesima. 
  6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il
50 per cento del proprio consumo di energia elettrica  ((con  energia
prodotta da fonti)) che non emettono carbonio, di cui  almeno  il  10
per cento assicurato mediante un contratto  di  approvvigionamento  a
termine oppure almeno il  5  per  cento  garantito  mediante  energia
prodotta in sito o in sua  prossimita'  ai  sensi  dell'articolo  30,
comma 1, lettera a), numeri 1) e  2.1),  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4,  lettera  c),
e' pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor  valore  tra  il  35  per
cento della componente degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema
elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia  e
l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima. 
  7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a),  b)
e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori  al  prodotto
tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica. 
  8. Le imprese che accedono alle agevolazioni  di  cui  al  presente
articolo sono tenute a  effettuare  la  diagnosi  energetica  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4  luglio  2014,  n.  102.  Le
imprese di cui al primo periodo  sono  altresi'  tenute  ad  adottare
almeno una delle seguenti misure: 
    a) attuare le raccomandazioni di  cui  al  rapporto  di  diagnosi
energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal
fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo  non  ecceda
l'importo dell'agevolazione percepita; 
    b)  ridurre  l'impronta  di  carbonio  del  consumo  di   energia
elettrica  fino  a  coprire  almeno  il  30  per  cento  del  proprio
fabbisogno  ((con  energia  prodotta  da  fonti))  che  non  emettono
carbonio; 
    c) investire una quota pari almeno al 50 per  cento  dell'importo
dell'agevolazione in progetti che  comportano  riduzioni  sostanziali
delle emissioni di gas a effetto serra al fine di  determinare,  ((ai
sensi del punto 415 della  comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C 80/01)), un livello di riduzioni al di sotto del parametro  di
riferimento utilizzato per l'assegnazione  gratuita  nel  sistema  di
scambio  di  quote  di  emissione  dell'Unione  europea  di  cui   al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 ((della Commissione)), del 12
marzo 2021. 
  9. L'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  effettua  i  controlli  per
accertare  ((l'adempimento  dell'obbligo))  di  effettuazione   della
diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma  8,  anche  nei
casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un
sistema di gestione  dell'energia  conforme  alla  norma  ISO  50001.
L'ENEA effettua altresi' i controlli per accertare l'attuazione delle
misure previste ((dal comma 8, lettere a), b) e))  c),  collaborando,
anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi
energetici - GSE S.p.A. (GSE)  e  con  l'Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  rispettivamente  in
relazione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c)  del
medesimo comma  8.  Il  GSE  svolge  i  controlli  per  accertare  la
sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e  6.  Gli  esiti  dei
controlli di cui al presente  comma  sono  comunicati,  entro  il  30
giugno di ogni anno, al Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica  e  all'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente (ARERA). In caso di ((inadempimento degli obblighi)) di  cui
al comma 8, l'impresa interessata e' tenuta  a  rimborsare  l'importo
delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato  ((adempimento
degli  obblighi))  medesimi   e   puo'   beneficiare   di   ulteriori
agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo  aver
provveduto  a  rimborsare  l'importo  stesso.  Dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente comma non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto
previsto al comma 10,  lettera  e),  le  amministrazioni  interessate
provvedono all'attuazione del presente comma con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  10. L'ARERA attua le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
definendo: 
    a) le modalita' e ((i tempi))  con  cui  le  imprese  interessate
presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai  commi
4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2; 
    b) le modalita' con cui la  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali (CSEA), per  ciascuna  annualita'  a  decorrere  dall'anno
2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti  di
cui ai commi 1 e 2 e  costituisce  l'elenco  delle  imprese  a  forte
consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di  cui
al presente articolo, curandone l'aggiornamento; 
    c)  le  modalita'  per  la  copertura,  a  carico  delle  imprese
agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui alla lettera b); 
    d)  le  modalita'  di   calcolo   del   valore   aggiunto   lordo
dell'impresa,  determinato  come  media  triennale,  e  del   consumo
realizzato di cui ai commi 1 e 2; 
    e) le modalita' per la copertura, a valere sulla componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno
delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti  ((dall'ENEA,
dall'ISPRA e dal GSE)) per lo svolgimento dei controlli ai sensi  del
comma 9; 
    f) le modalita' per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi
dei commi 4, 5 e 6; 
    g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalita'  per  il
((controllo ex post)) ai sensi  del  punto  413  della  comunicazione
((della Commissione  europea))  2022/C  80/01  e  il  recupero  delle
eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso  entro  il  1°  luglio
dell'anno successivo; 
    h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di
agevolazioni di cui al presente articolo. 
  11. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, sentita  l'ARERA,  sono  individuati  le  modalita'  e  i
criteri per il soddisfacimento delle  condizioni  e  ((l'assolvimento
degli obblighi)), inclusi quelli di consumo  energetico,  di  cui  ai
commi 5, 6 e 8, nonche' per lo svolgimento dei controlli ai sensi del
comma 9, ((comprese le condizioni per la  revoca  totale  o  parziale
delle agevolazioni)). 
  12. La CSEA trasmette  annualmente  al  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, ((alle Camere)) e all'ARERA una relazione
sull'andamento ((dell'applicazione)) del regime  di  agevolazioni  di
cui al presente articolo e  provvede  agli  adempimenti  relativi  al
registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  13.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica
provvede    all'individuazione    dell'esperto    indipendente    per
l'adempimento all'obbligo di ((valutazione ex post))  del  regime  di
agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del  capo  5  della
comunicazione della  Commissione  europea  2022/C  80/01.  Gli  oneri
derivanti dal primo periodo sono posti ((a carico della  componente))
degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia. 
  14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4,  5,
6, 7,  8,  9,  10,  11,  12  e  13  e'  subordinata  alla  preventiva
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  15. Al fine di assicurare la tempestiva  e  puntuale  realizzazione
delle misure di agevolazione di cui al presente articolo,  la  pianta
organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di cinque unita', di  cui  una
appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio
della Cassa medesima. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
                
              - Il  decreto  Ministro  dello  sviluppo  economico  21
          dicembre  2017,  recante  «Disposizioni   in   materia   di
          riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di
          sistema per imprese  energivore»  e'  pubblicato  nel  sito
          internet del Ministero dello sviluppo economico. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3,  comma  11,  del
          decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (Attuazione della
          direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica): 
                «Art.  3  (Gestore   della   rete   di   trasmissione
          nazionale). - 1. - 10. (omissis) 
              11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
          presente decreto legislativo, con uno o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, su proposta  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
          gli oneri generali  afferenti  al  sistema  elettrico,  ivi
          inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e  le
          attivita' di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e) (32).
          L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  provvede  al
          conseguente adeguamento del corrispettivo di cui  al  comma
          10. 
              (omissis).» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  30,  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  199  (Attuazione  della
          direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili): 
                «Art.30 (Autoconsumatori di energia  rinnovabile).  -
          1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia
          rinnovabile: 
                  a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile
          per il proprio consumo: 
                    1) realizzando un impianto di produzione a  fonti
          rinnovabili  direttamente  interconnesso   all'utenza   del
          cliente     finale.     In     tal     caso,     l'impianto
          dell'autoconsumatore di energia rinnovabile puo' essere  di
          proprieta' di un terzo o gestito da un terzo  in  relazione
          all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione  dei
          contatori, e alla  manutenzione,  purche'  il  terzo  resti
          soggetto alle istruzioni  dell'autoconsumatore  di  energia
          rinnovabile. Il terzo non e'  di  per  se'  considerato  un
          autoconsumatore di energia rinnovabile; 
                    2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti
          rinnovabili ubicati presso edifici o  in  siti  diversi  da
          quelli  presso  il  quale  l'autoconsumatore  opera,  fermo
          restando che  tali  edifici  o  siti  devono  essere  nella
          disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso: 
              2.1) l'impianto puo' essere direttamente  interconnesso
          all'utenza del cliente finale con un  collegamento  diretto
          di lunghezza non superiore a 10 chilometri,  al  quale  non
          possono  essere  allacciate  utenze   diverse   da   quelle
          dell'unita' di produzione  e  dell'unita'  di  consumo.  La
          linea diretta di collegamento tra l'impianto di  produzione
          e l'unita' di consumo, se interrata, e' autorizzata con  le
          medesime  procedure  di  autorizzazione  dell'impianto   di
          produzione. L'impianto dell'autoconsumatore puo' essere  di
          proprieta'  di  un  terzo  o  gestito  da  un  terzo   alle
          condizioni di cui al numero 1); 
              2.2)  l'autoconsumatore  puo'  utilizzare  la  rete  di
          distribuzione esistente per condividere l'energia  prodotta
          dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla  nei  punti
          di   prelievo   dei   quali   sia   titolare   lo    stesso
          autoconsumatore; 
                b) vende l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta
          e  puo'  offrire  servizi  ancillari  e  di  flessibilita',
          eventualmente per il tramite di un aggregatore; 
                c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla
          lettera a), numero 2.2), puo' accedere  agli  strumenti  di
          incentivazione di cui all'articolo 8 e  alle  compensazioni
          di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a);  nel  caso  in
          cui operi con le modalita' di cui alla lettera  a),  numeri
          1) e 2.1), puo' accedere agli strumenti  di  incentivazione
          di cui agli articoli 6, 7 e 8. 
              1-bis.  Gli  oneri  generali   afferenti   al   sistema
          elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11,
          del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,   sono
          applicati alle configurazioni di cui al numero  2.1)  della
          lettera a) del comma 1 del presente articolo  nella  stessa
          misura applicata alle configurazioni di cui al numero  2.2)
          della  medesima  lettera.  In  sede  di   aggiornamento   e
          adeguamento  della  regolazione  dei  sistemi  semplici  di
          produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16,  comma  3,
          del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  210,  l'ARERA
          stabilisce le modalita' con le quali  quanto  previsto  dal
          primo periodo del presente comma e'  applicato  all'energia
          autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione  di
          cui al comma 1,  lettera  a),  numero  2.1),  del  presente
          articolo. 
              2. Nel caso in cui piu' clienti finali si associno  per
          divenire  autoconsumatori  di   energia   rinnovabile   che
          agiscono collettivamente: 
                a) gli autoconsumatori devono trovarsi  nello  stesso
          edificio o condominio; 
                b) ciascun autoconsumatore puo' produrre e accumulare
          energia elettrica rinnovabile con le modalita'  di  cui  al
          comma 1, ovvero possono essere realizzati impianti comuni; 
                c)  si  utilizza  la  rete   di   distribuzione   per
          condividere  l'energia  prodotta  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con
          le  medesime   modalita'   stabilite   per   le   comunita'
          energetiche dei cittadini; 
                d)    l'energia    autoprodotta     e'     utilizzata
          prioritariamente per i fabbisogni degli  autoconsumatori  e
          l'energia eccedentaria puo'  essere  accumulata  e  venduta
          anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica
          rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; 
                e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori  di
          energia rinnovabile che agiscono collettivamente  non  puo'
          costituire l'attivita' commerciale e industriale principale
          delle imprese private.» 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  (Attuazione  della
          direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza   energetica,   che
          modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga  le
          direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE): 
                «Art. 8 (Diagnosi energetiche e sistemi  di  gestione
          dell'energia). - 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi
          energetica, condotta da societa' di  servizi  energetici  o
          esperti  in  gestione  dell'energia,  nei  siti  produttivi
          localizzati sul territorio nazionale, entro il  5  dicembre
          2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in  conformita'
          ai  dettati  di  cui  all'allegato  2.  Tale   obbligo   di
          periodicita' non si applica alle grandi imprese  che  hanno
          adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001,
          a condizione  che  il  sistema  di  gestione  in  questione
          includa una diagnosi energetica in conformita'  ai  dettati
          di cui all'allegato 2. I risultati di  tali  diagnosi  sono
          comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione. 
              1-bis. Le diagnosi energetiche non  includono  clausole
          che  impediscono  il  trasferimento  dei  risultati   della
          diagnosi  stessa  a  un  fornitore  di  servizi  energetici
          qualificato o accreditato, a condizione che il cliente  non
          si opponga. 
              2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, le  diagnosi  di  cui  al  comma  1  sono
          eseguite da soggetti certificati da  organismi  accreditati
          ai sensi del regolamento comunitario  n.  765  del  2008  o
          firmatari   degli   accordi   internazionali    di    mutuo
          riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI  CEI
          11339. 
              2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che  offre
          i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non
          discriminatori. 
              3. Le imprese a forte consumo di energia  che  ricadono
          nel campo di applicazione del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 21 dicembre 2017,  recante  disposizioni
          in materia di riduzione delle  tariffe  a  copertura  degli
          oneri generali di  sistema  per  imprese  energivore,  sono
          tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1,  con  le
          medesime scadenze, indipendentemente dalla loro  dimensione
          e a dare attuazione  ad  almeno  uno  degli  interventi  di
          efficienza  individuati  dalle  diagnosi   stesse   o,   in
          alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi  alle
          norme ISO 50001, nell'intervallo di  tempo  che  intercorre
          tra  una  diagnosi  e  la  successiva,  dandone   opportuna
          comunicazione  nella   diagnosi   successiva   l'attuazione
          dell'intervento stesso. 
              3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma  1
          le  grandi  imprese  che  presentino   consumi   energetici
          complessivi annui inferiori a  50  tep.  A  tal  fine,  con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico, e' definita
          la tipologia di documentazione che le grandi imprese devono
          trasmettere qualora  le  stesse  presentino  consumi  annui
          inferiori a 50 tep. 
              4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in
          prossimita' di reti di teleriscaldamento o  in  prossimita'
          di impianti cogenerativi ad alto  rendimento,  la  diagnosi
          contiene anche una valutazione della fattibilita'  tecnica,
          della convenienza economica  e  del  beneficio  ambientale,
          derivante  dall'utilizzo  del  calore  cogenerato   o   dal
          collegamento alla rete locale di teleriscaldamento. 
              5. L'ENEA istituisce e gestisce una  banca  dati  delle
          imprese soggette  a  diagnosi  energetica  nel  quale  sono
          riportate almeno  l'anagrafica  del  soggetto  obbligato  e
          dell'auditor, la data di esecuzione  della  diagnosi  e  il
          rapporto di diagnosi. 
              6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare  la
          conformita' delle diagnosi alle prescrizioni  del  presente
          articolo, tramite una selezione annuale di una  percentuale
          statisticamente  significativa  della   popolazione   delle
          imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3,  almeno
          pari al 3%. ENEA svolge il  controllo  sul  100  per  cento
          delle  diagnosi  svolte  da  auditor  interni  all'impresa.
          L'attivita' di controllo potra' prevedere  anche  verifiche
          in situ. 
              7. In caso di inottemperanza riscontrata nei  confronti
          dei   soggetti   obbligati,   si   applica   la    sanzione
          amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16. 
              8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ENEA  comunica  al
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   al   Ministero
          dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare,  lo
          stato di attuazione dell'obbligo di cui ai  commi  1  e  3,
          anche articolato territorialmente per  Regioni  e  Province
          Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle attivita'
          diagnostiche  complessivamente  svolte  e   sui   risultati
          raggiunti. (64) 
              9. Entro il 31 dicembre  2014,  e  successivamente  con
          cadenza annuale fino al 2020, il Ministero  dello  sviluppo
          economico, di  concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente,
          della tutela del territorio e del mare, pubblica  un  bando
          per  il  cofinanziamento  di  programmi  presentati   dalle
          Regioni  finalizzati  a  sostenere  la   realizzazione   di
          diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione  nelle  PMI  di
          sistemi di  gestione  conformi  alle  norme  ISO  50001.  I
          programmi di sostegno presentati  dalle  Regioni  prevedono
          che gli incentivi siano concessi alle imprese  beneficiarie
          nel rispetto della normativa  sugli  aiuti  di  Stato  e  a
          seguito  della  effettiva  realizzazione  delle  misure  di
          efficientamento  energetico  identificate  dalla   diagnosi
          energetica  o  dell'ottenimento  della  certificazione  ISO
          50001. 
              10. All'attuazione delle attivita' previste al comma  9
          si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla  quota
          spettante  al  Ministero  dello  sviluppo   economico   dei
          proventi annui delle aste delle quote di emissione  di  CO2
          di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13  marzo
          2013, n. 30, destinati ai progetti  energetico  ambientali,
          con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e  6  dello
          stesso  articolo  19,  previa  verifica  dell'entita'   dei
          proventi disponibili annualmente. 
              10-bis. Al fine  di  promuovere  il  miglioramento  del
          livello di efficienza  energetica  nelle  piccole  e  medie
          imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente,  con
          cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello  sviluppo
          economico, con il supporto del GSE e sentita la  Conferenza
          delle Regioni, emana bandi pubblici  per  il  finanziamento
          dell'implementazione di sistemi  di  gestione  dell'energia
          conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici definiscono
          le risorse disponibili,  le  modalita'  di  attuazione  dei
          finanziamenti suddetti  e  il  monitoraggio  dei  risultati
          ottenuti.  All'attuazione  delle  attivita'  previste   dal
          presente comma  si  provvede,  nel  limite  massimo  di  15
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a
          valere sulla quota spettante al  Ministero  dello  sviluppo
          economico dei proventi annui  delle  aste  delle  quote  di
          emissione  di  CO2  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  destinati  ai  progetti
          energetico-ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
          ai commi 3 e 6 dello stesso articolo  19,  previa  verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente. 
              10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli
          anni dal 2021 al 2030, elabora e sottopone all'approvazione
          del Ministero dello sviluppo economico un programma annuale
          di sensibilizzazione e  assistenza  alle  piccole  e  medie
          imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche  presso
          i propri siti  produttivi  e  per  la  realizzazione  degli
          interventi di  efficientamento  energetico  proposti  nelle
          diagnosi stesse. 
              11. All'attuazione delle attivita' previste  dai  commi
          5, 6 e 10-ter del presente articolo si provvede nel  limite
          massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
          2014 al 2020 e di 0,4 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2021-2030,  a  valere  sulla  quota  spettante  al
          Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle
          aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19
          del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati  ai
          progetti energetico ambientali,  con  le  modalita'  e  nei
          limiti di cui ai commi 3 e  6  dello  stesso  articolo  19,
          previa  verifica  dell'entita'  dei  proventi   disponibili
          annualmente.» 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/447  della
          Commissione europea, del 12 marzo 2021 che determina valori
          riveduti dei parametri di  riferimento  per  l'assegnazione
          gratuita delle quote di emissioni per il periodo  dal  2021
          al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo  2,  della
          direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          L 87/29 del 15.3.2021. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 52, della legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,  recante  norme  generali   sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea: 
                «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
          1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 
              2.  Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,   in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                a) gli aiuti di Stato di  cui  all'articolo  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, nonche'  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea che saranno successivamente adottate nella medesima
          materia; 
                c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
          servizi di interesse economico generale, ivi  compresi  gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                d) l'elenco dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato il recupero ai sensi  dell'articolo  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
              3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
              4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al  comma
          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili
          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del
          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di
          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi
          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra
          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza
          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione
          dell'aiuto. 
              5. Il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
              6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
          luglio 2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione
          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,
          stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
          marzo 2001, n. 57. 
              7. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  108,  del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  C  326/49  del  26
          ottobre 2012.