Art. 4 
 
                Violazioni degli obblighi in materia 
                 di certificazione dei corrispettivi 
 
  1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno
commesso una o piu'  violazioni  in  materia  di  certificazione  dei
corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis  e  3,  del  decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  possono   avvalersi   del
ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state
gia' constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023,  a  condizione
che non siano state gia'  oggetto  di  contestazione  alla  data  del
perfezionamento del ravvedimento e che tale  perfezionamento  avvenga
entro la data del 15 dicembre 2023. 
  2. Resta  fermo  che  le  violazioni  regolarizzate  ai  sensi  del
presente articolo non rilevano ai fini del computo per  l'irrogazione
della sanzione accessoria prevista dall'articolo  12,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 2-bis e 3,
          e articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
          471(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia
          di imposte dirette, di imposta sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione dei tributi, a  norma  dell'articolo  3,  comma
          133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art. 6  (Violazione  degli  obblighi  relativi  alla
          documentazione,  registrazione  ed   individuazione   delle
          operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). -  1.
          - 2. (omissis). 
              2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo  2,  commi  1,
          1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,
          se le violazioni consistono nella mancata o non  tempestiva
          memorizzazione o trasmissione, ovvero nella  memorizzazione
          o trasmissione con dati  incompleti  o  non  veritieri,  la
          sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al  novanta  per
          cento   dell'imposta   corrispondente    all'importo    non
          memorizzato o trasmesso.  Salve  le  procedure  alternative
          adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2,
          comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  la
          sanzione di cui al primo  periodo  del  presente  comma  si
          applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
          degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
          omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
          di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione
          periodica    degli    stessi    strumenti    nei    termini
          legislativamente   previsti   si   applica   la    sanzione
          amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 
              3. Se le violazioni consistono nella mancata  emissione
          di ricevute  fiscali,  scontrini  fiscali  o  documenti  di
          trasporto  ovvero  nell'emissione  di  tali  documenti  per
          importi inferiori a quelli reali, la sanzione  e'  in  ogni
          caso pari al novanta per cento dell'imposta  corrispondente
          all'importo non documentato. La stessa sanzione si  applica
          in caso di omesse  annotazioni  su  apposito  registro  dei
          corrispettivi relativi a ciascuna  operazione  in  caso  di
          mancato  o  irregolare   funzionamento   degli   apparecchi
          misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni,  la
          mancata  tempestiva  richiesta   di   intervento   per   la
          manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da  euro
          250 a euro 2.000. 
              (omissis).» 
                «Art. 12 (Sanzioni accessorie in materia  di  imposte
          dirette ed imposta sul valore aggiunto).  -  1.  Quando  e'
          irrogata  una  sanzione  amministrativa  superiore  a  euro
          50.000 e la sanzione edittale prevista per  la  piu'  grave
          delle violazioni accertate non e' inferiore  nel  minimo  a
          euro 40.000 e  nel  massimo  a  euro  80.000,  si  applica,
          secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste  nel
          decreto legislativo recante  i  principi  generali  per  le
          sanzioni  amministrative  in  materia  tributaria,  per  un
          periodo da  uno  a  tre  mesi.  La  durata  delle  sanzioni
          accessorie puo' essere elevata  fino  a  sei  mesi,  se  la
          sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000 e la sanzione
          edittale prevista per  la  piu'  grave  violazione  non  e'
          inferiore nel minimo a euro 80.000. 
              2.   Qualora   siano   state   contestate   ai    sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472, nel  corso  di  un  quinquennio,  quattro  distinte
          violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta  fiscale  o
          lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi,  anche  se
          non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione
          delle disposizioni del citato decreto  legislativo  n.  472
          del 1997,  e'  disposta  la  sospensione  della  licenza  o
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   ovvero
          dell'esercizio dell'attivita' medesima per  un  periodo  da
          tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma  7,
          del medesimo  decreto  legislativo  n.  472  del  1997,  il
          provvedimento di sospensione e'  immediatamente  esecutivo.
          Se  l'importo  complessivo  dei  corrispettivi  oggetto  di
          contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
          e' disposta per un periodo  da  un  mese  a  sei  mesi.  Le
          sanzioni di cui ai periodi precedenti  si  applicano  anche
          nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1,  1-bis  e  2,
          del decreto legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  se  le
          violazioni  consistono  nella  mancata  o  non   tempestiva
          memorizzazione o trasmissione, ovvero nella  memorizzazione
          o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. 
              2-bis. La sospensione di cui al  comma  2  e'  disposta
          dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia   delle   entrate
          competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
          del contribuente. Gli atti  di  sospensione  devono  essere
          notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi  da  quando
          e' stata contestata la quarta violazione. 
              2-ter.  L'esecuzione  e  la   verifica   dell'effettivo
          adempimento  delle  sospensioni  di  cui  al  comma  2   e'
          effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
          di finanza, ai  sensi  dell'articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              2-quater. L'esecuzione  della  sospensione  di  cui  al
          comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
          e con le sottoscrizioni del personale incaricato. 
              2-quinquies. La  sospensione  di  cui  al  comma  2  e'
          disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
          e apparati pubblici di telecomunicazione  e  nei  confronti
          dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
          all'articolo 74, primo comma, lettera d), del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  ai
          quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
          distinte  violazioni   dell'obbligo   di   regolarizzazione
          dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai  sensi  del
          comma 9-ter dell'articolo 6. 
              2-sexies. Qualora siano state contestate  a  carico  di
          soggetti iscritti in albi ovvero ad  ordini  professionali,
          nel corso di un quinquennio,  quattro  distinte  violazioni
          dell'obbligo di emettere  il  documento  certificativo  dei
          corrispettivi compiute in giorni diversi,  e'  disposta  in
          ogni  caso  la  sanzione   accessoria   della   sospensione
          dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
          giorni ad un mese. In caso di recidiva, la  sospensione  e'
          disposta per un periodo da quindici giorni a sei  mesi.  In
          deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di  sospensione  e'
          immediatamente esecutivo.  Gli  atti  di  sospensione  sono
          comunicati  all'ordine  professionale  ovvero  al  soggetto
          competente alla tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
          pubblicazione sul relativo sito internet. Si  applicano  le
          disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 
              2-septies. Nel caso in cui  le  violazioni  di  cui  al
          comma  2-sexies  siano  commesse  nell'esercizio  in  forma
          associata   di   attivita'   professionale,   la   sanzione
          accessoria  di  cui  al  medesimo  comma  e'  disposta  nei
          confronti di tutti gli associati. 
              3.  Se  e'  accertata  l'omessa   installazione   degli
          apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della  legge
          26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta  la  sospensione  della
          licenza o dell'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'
          nei locali ad essa destinati per  un  periodo  da  quindici
          giorni a due mesi. In caso di recidiva, la  sospensione  e'
          disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui  ai  periodi
          precedenti  si  applicano  anche  all'omessa  installazione
          ovvero alla manomissione o alterazione degli  strumenti  di
          cui all'articolo 2, comma  4,  del  decreto  legislativo  5
          agosto  2015,  n.  127,  salve  le  procedure   alternative
          adottate con  i  provvedimenti  di  attuazione  di  cui  al
          medesimo comma. 
              4.  In  caso  di  recidiva  nelle  violazioni  previste
          dall'articolo 10, l'autore  delle  medesime  e'  interdetto
          dalle cariche di amministratore  della  banca,  societa'  o
          ente per un periodo da tre a sei mesi.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante  disposizioni
          generali in  materia  di  sanzioni  amministrative  per  le
          violazioni di norme tributarie, a  norma  dell'articolo  3,
          comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: 
                «Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
          sempreche' la violazione non sia stata  gia'  constatata  e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre attivita' amministrative di accertamento delle  quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza: 
                  a) ad un decimo del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
                  a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          novanta giorni dalla  data  dell'omissione  o  dell'errore,
          ovvero se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli
          errori commessi  in  dichiarazione  avviene  entro  novanta
          giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
          in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 
                  b) ad un ottavo del minimo, se la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
                  b-bis)   ad   un   settimo   del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene  entro  il  termine  per  la  presentazione   della
          dichiarazione relativa all'anno  successivo  a  quello  nel
          corso del quale e' stata  commessa  la  violazione  ovvero,
          quando non e' prevista dichiarazione periodica,  entro  due
          anni dall'omissione o dall'errore; 
                  b-ter)   ad   un   sesto   del   minimo    se    la
          regolarizzazione degli  errori  e  delle  omissioni,  anche
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene  oltre  il  termine  per  la  presentazione   della
          dichiarazione relativa all'anno  successivo  a  quello  nel
          corso del quale e' stata  commessa  la  violazione  ovvero,
          quando non e' prevista dichiarazione periodica,  oltre  due
          anni dall'omissione o dall'errore; 
                  b-quater)  ad  un   quinto   del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la constatazione  della  violazione  ai  sensi
          dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,  n.  4,  salvo
          che la violazione non rientri  tra  quelle  indicate  negli
          articoli  6,  comma  2-bis,  limitatamente  all'ipotesi  di
          omessa memorizzazione ovvero  di  memorizzazione  con  dati
          incompleti o non veritieri, o  11,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
                  c) ad un decimo del minimo di quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
          l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   periodica
          prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a  trenta
          giorni. 
              1-bis. 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di
          cui  al  presente  articolo,  per  i  tributi  amministrati
          dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di  cui
          al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti  di
          liquidazione e di accertamento, comprese  le  comunicazioni
          recanti le somme dovute ai sensi degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  La
          preclusione di cui al comma  1,  primo  periodo,  salva  la
          notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
          opera neanche per  i  tributi  doganali  e  per  le  accise
          amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui  al
          presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
          di  accessi,  ispezioni,  verifiche   o   altre   attivita'
          amministrative di controllo e accertamento. 
              2. Il pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
              3.  Quando  la  liquidazione   deve   essere   eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
              4. 
              5. Le singole  leggi  e  atti  aventi  forza  di  legge
          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.»