Art. 5 
 
Disposizioni in  materia  di  cessioni  di  compendi  assicurativi  e
  allineamento di valori contabili per le imprese 
 
  1. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, ((del  codice  delle
assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo))  7  settembre
2005, n. 209, che, nell'esercizio in corso alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio  aziendale  da
un'impresa   di   assicurazione   posta   in   liquidazione    coatta
amministrativa ai sensi  dell'articolo  245  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 209 del 2005, possono registrare  in  sede  di
rilevazione iniziale gli attivi  finanziari  riferiti  alle  gestioni
separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come
risultante dal libro mastro delle gestioni  separate  della  cedente,
anziche' al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra
i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I
valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari  sono
riconosciuti  tanto  ((ai  fini  dell'imposta   sul   reddito   delle
societa')) quanto ((ai fini dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive)) in capo al soggetto cedente e  ai  soggetti  cessionari,
indipendentemente   dal    prezzo    eventualmente    pattuito    per
l'acquisizione degli stessi. Le cessioni di  compendio  aziendale  di
cui al primo periodo si considerano ((cessioni di ramo))  di  azienda
ai fini del decreto del Presidente della  ((Repubblica))  26  ottobre
1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto  le  cessioni  di  compendio
aziendale di cui al primo periodo le imposte di registro,  ipotecaria
e  catastale  si  applicano,  qualora  dovute,  nella  misura   fissa
normativamente prevista. Le  imprese  cessionarie  possono  valutare,
nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo
periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in
base al loro valore di rilevazione iniziale, anziche' al  minore  tra
il valore di  rilevazione  iniziale  e  il  valore  di  realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite
di carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui al primo periodo
non  possono  esercitare  l'opzione  per  la   trasparenza   di   cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ne'
per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello
stesso testo unico. 
  2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al
decreto legislativo n. 209 del 2005,  ((che,  entro))  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un
compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui  ((al  comma  1,
possono)) registrare in  sede  di  rilevazione  iniziale  gli  attivi
finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in
base al  valore  di  carico  alla  data  ((di  trasferimento,  come))
risultante dal libro mastro delle gestioni  separate  della  cedente,
anziche' al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra
i due importi imputabili a perdite di valore di  carattere  durevole.
Le cessioni di  compendio  aziendale  di  cui  al  primo  periodo  si
considerano ((cessioni di ramo)) di azienda ai fini del  decreto  del
Presidente della ((Repubblica)) 26 ottobre 1972, n. 633.  Le  imprese
cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e in  quello  successivo,  gli
attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati  a  permanere
durevolmente  nel  loro  patrimonio  in  base  al  loro   valore   di
rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore di rilevazione
iniziale e il valore di realizzazione desumibile  dall'andamento  del
mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. 
  3. All'articolo  45  del  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2022,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-octies, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 3-decies: 
      1) al primo periodo le parole: «e, per le imprese di  cui  all'
articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  dell'effetto  sugli
impegni esistenti verso  gli  assicurati  riferiti  all'esercizio  di
bilancio e fino a cinque esercizi successivi» sono soppresse; 
      2) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il  seguente:  «Per  le
imprese  di  cui  all'articolo  91,  comma  2,   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, che  si  avvalgono  della  facolta'  di  cui  al  comma
3-octies ((del presente articolo)) la  determinazione  della  riserva
indisponibile di cui al primo e secondo periodo e' effettuata  tenuto
conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati
riferiti  all'esercizio  di  bilancio  e  fino  a   cinque   esercizi
successivi.». 
    c) dopo il comma 3-decies, sono aggiunti i seguenti: 
      «3-undecies.  Per  i  soggetti  che  non  adottano  i  principi
contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 3-octies,  in  relazione  all'evoluzione  della  situazione  di
turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  3-duodecies.  Per  le
imprese  di  cui  all'articolo  91,  comma  2,   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, che  si  avvalgono  della  facolta'  di  cui  al  comma
3-octies ((del presente articolo)), l'applicazione delle disposizioni
di  cui  al  terzo  periodo  del   comma   3-decies,   in   relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari,
puo' essere prorogata con ((decreto)) del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.». 
      3-duodecies. Per le imprese di cui all'articolo  91,  comma  2,
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di  cui  al
comma  3-octies  ((del  presente  articolo)),  l'applicazione   delle
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari,
puo' essere prorogata con ((decreto)) del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  91,  245,  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice  delle
          assicurazioni private): 
                «Art. 91 (Principi di redazione). - 1. Le imprese  di
          assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo  88,
          comma 1, che emettono  strumenti  finanziari  ammessi  alla
          negoziazione in mercati regolamentati  di  qualsiasi  Stato
          membro dell'Unione europea e che non redigono  il  bilancio
          consolidato,  redigono  il   bilancio   di   esercizio   in
          conformita' ai principi contabili internazionali. 
              2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione  di
          cui all'articolo 88, comma 1, che non utilizzano i principi
          contabili   internazionali,   redigono   il   bilancio   in
          conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  173.
          Per  ciascun  patrimonio  destinato  costituito  ai   sensi
          dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
          civile, va allegato al bilancio di  esercizio  un  separato
          rendiconto  redatto  secondo   le   disposizioni   previste
          dall'articolo 89.» 
                «Art. 245 (Liquidazione coatta amministrativa). -  1.
          Il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   su   proposta
          dell'IVASS,  puo'  disporre,   con   decreto,   la   revoca
          dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' in tutti i
          rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche  quando
          ne sia in corso l'amministrazione straordinaria  ovvero  la
          liquidazione  secondo  le  norme  ordinarie,   qualora   le
          irregolarita' nell'amministrazione o  le  violazioni  delle
          disposizioni  legislative,  amministrative   o   statutarie
          ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravita'. 
              2.  La  liquidazione  coatta   puo'   essere   proposta
          dall'IVASS, con il medesimo procedimento indicato nel comma
          1,  anche  a  seguito  di  istanza  motivata  degli  organi
          amministrativi,    dell'assemblea    straordinaria,     dei
          commissari straordinari  o  dei  liquidatori  ricorrendo  i
          presupposti di cui al comma 1. 
              3. Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  e
          la  proposta  dell'IVASS  sono  comunicati  dai  commissari
          liquidatori agli interessati, che  ne  facciano  richiesta,
          non prima dell'insediamento. 
              4. Dalla data di  emanazione  del  decreto  cessano  le
          funzioni  degli  organi  amministrativi  e  di   controllo,
          nonche' di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in
          carica. Cessano altresi'  le  funzioni  dell'assemblea  dei
          soci, fatte salve le ipotesi previste dagli  articoli  262,
          comma 1, e 263, comma 2. 
              5.  La  liquidazione  si  compie  sotto  la   vigilanza
          dell'IVASS,  che  si  avvale,   qualora   l'impresa   operi
          attraverso succursali  stabilite  in  altri  Stati  membri,
          anche  delle  autorita'  di  vigilanza  di  tali  Stati.  I
          provvedimenti  e  la  procedura  di   liquidazione   coatta
          amministrativa di imprese italiane si applicano e producono
          i loro effetti negli altri Stati membri. 
              6. L'IVASS, qualora sia necessario od opportuno ai fini
          della   liquidazione,   puo'   autorizzare   i   commissari
          liquidatori   a   proseguire   operazioni    specificamente
          individuate. 
              7. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non
          sono  soggette  a  procedure  concorsuali   diverse   dalla
          liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo.
          Per quanto non  espressamente  previsto  si  applicano,  se
          compatibili, le  disposizioni  del  codice  della  crisi  e
          dell'insolvenza.» 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633   (Istituzione   e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  115,  117  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917  (testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi): 
                «Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). -  1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile dei soggetti di cui all'articolo  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui  allo  stesso  articolo  73,
          comma 1, lettera  a),  ciascuno  con  una  percentuale  del
          diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,
          richiamata dall'articolo  2346  del  codice  civile,  e  di
          partecipazione agli utili non inferiore al 10 per  cento  e
          non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
          indipendentemente        dall'effettiva         percezione,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili. Ai soli fini dell'ammissione al  regime  di  cui  al
          presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
          utili di cui al periodo precedente non  si  considerano  le
          azioni prive del predetto diritto di voto  e  la  quota  di
          utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
          primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
          di partecipazione al  capitale  delle  azioni  medesime.  I
          requisiti di cui  al  primo  periodo  devono  sussistere  a
          partire  dal  primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della
          partecipata  in  cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
                  a) i soci partecipanti  fruiscano  della  riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
                  b) la societa' partecipata  eserciti  l'opzione  di
          cui agli articoli 117 e 130. 
              2. Nel caso in cui i soci con i  requisiti  di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
              3.  L'imputazione  del  reddito  avviene  nei   periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
              4. L'opzione e' irrevocabile per tre  esercizi  sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. Al termine del  triennio  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio. 
              5. L'esercizio dell'opzione  di  cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
              6. Nel caso vengano meno le condizioni per  l'esercizio
          dell'opzione, l'efficacia della  stessa  cessa  dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli effetti dell'opzione  non  vengono  meno  nel  caso  di
          mutamento   della   compagine   sociale   della    societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
              7. Nel primo esercizio di  efficacia  dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 124, comma 2.  Nel  caso  di  revoca
          dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano  senza
          considerare gli effetti dell'opzione sia  per  la  societa'
          partecipata, sia per i soci. 
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con  ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e   gli
          interessi  conseguenti  all'obbligo  di   imputazione   del
          reddito. 
              9. Le disposizioni  applicative  della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'articolo 129. 
              10. Ai soggetti di cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo  40,  secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
              11. Il socio ridetermina il reddito imponibile  oggetto
          di imputazione rettificando  i  valori  patrimoniali  della
          societa'  partecipata   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 128, fino a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
              12. Per le  partecipazioni  in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.» 
                «Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
          di imprese controllate  residenti).  -  1.  La  societa'  o
          l'ente  controllante  e   ciascuna   societa'   controllata
          rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma  1,
          lettere a) e b),  fra  i  quali  sussiste  il  rapporto  di
          controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del
          codice civile, con i requisiti  di  cui  all'articolo  120,
          possono  congiuntamente   esercitare   l'opzione   per   la
          tassazione di gruppo. 
              2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettera
          d), possono esercitare l'opzione  di  cui  al  comma  1  in
          qualita' di controllanti ed a condizione: 
                a) di essere residenti in Paesi con  i  quali  e'  in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; 
                b)  di  esercitare   nel   territorio   dello   Stato
          un'attivita' d'impresa,  come  definita  dall'articolo  55,
          mediante  una   stabile   organizzazione,   come   definita
          dall'articolo 162, che assume la qualifica di consolidante. 
              2-bis. I soggetti di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
          lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b)  del
          comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
          ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
          europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato  un  accordo
          che assicuri un  effettivo  scambio  di  informazioni,  che
          rivestono una forma giuridica  analoga  a  quelle  previste
          dall'articolo  73,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  possono
          designare una societa' residente nel territorio dello Stato
          o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
          dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del  codice  civile
          con i requisiti di  cui  all'articolo  120,  ad  esercitare
          l'opzione per la tassazione di  gruppo  congiuntamente  con
          ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma
          2-ter, su cui parimenti essi  esercitano  il  controllo  ai
          sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero  1),  del  codice
          civile  con  i  requisiti  di  cui  all'articolo  120.   La
          controllata designata non puo' esercitare l'opzione con  le
          societa' da cui e' partecipata. Agli effetti  del  presente
          comma: 
                a)  la  controllata   designata,   in   qualita'   di
          consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
          previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
          controllanti; 
                b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
          essere verificati in  capo  al  soggetto  controllante  non
          residente; 
                c)  l'efficacia  dell'opzione  e'  subordinata   alla
          condizione  che  il  soggetto  controllante  non  residente
          designi  la  controllata  residente   assumendo,   in   via
          sussidiaria, le responsabilita' previste dall'articolo  127
          per le societa' o enti controllanti; 
                d) in ipotesi di  interruzione  della  tassazione  di
          gruppo prima  del  compimento  del  triennio  o  di  revoca
          dell'opzione,   le   perdite   fiscali   risultanti   dalla
          dichiarazione  di  cui  all'articolo  122  sono  attribuite
          esclusivamente alle controllate che le hanno  prodotte,  al
          netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene  meno
          il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti  dai
          soggetti interessati; 
                e) se il requisito del controllo nei confronti  della
          controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima  del
          compimento  del  triennio,  il  soggetto  controllante  non
          residente puo' designare, tra le  controllate  appartenenti
          al medesimo  consolidato,  un'altra  controllata  residente
          avente le caratteristiche di cui al  presente  comma  senza
          che  si  interrompa  la  tassazione  di  gruppo.  La  nuova
          controllata designata assume  le  responsabilita'  previste
          dall'articolo 127  per  le  societa'  o  enti  controllanti
          relativamente ai precedenti periodi d'imposta di  validita'
          della tassazione di  gruppo,  in  solido  con  la  societa'
          designata  nei  cui  confronti  cessa  il   requisito   del
          controllo. 
              2-ter. I soggetti di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
          lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359,  comma
          1,  numero  1),  del  codice  civile,  possono   esercitare
          l'opzione di cui al comma  1  in  qualita'  di  controllata
          mediante una stabile organizzazione come definita dal comma
          1-bis dell'articolo 120. 
              3. Permanendo il requisito  del  controllo  di  cui  al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio.  In  caso  di  rinnovo  tacito  dell'opzione   la
          societa' o ente controllante puo'  modificare  il  criterio
          utilizzato,  ai  sensi  dell'articolo  124,  comma  4,  per
          l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso  di
          interruzione anticipata della tassazione  di  gruppo  o  di
          revoca dell'opzione, alle societa' che le  hanno  prodotte,
          nella dichiarazione  dei  redditi  presentata  nel  periodo
          d'imposta  a  decorrere  dal  quale  si  intende  rinnovare
          l'opzione. Nel caso venga meno il requisito  del  controllo
          di cui al comma 1 si  determinano  le  conseguenze  di  cui
          all'articolo 124.» 
                «Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
          L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
          all'articolo 117 comporta la determinazione di  un  reddito
          complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei
          redditi  complessivi  netti  da  considerare,  quanto  alle
          societa'     controllate,     per     l'intero      importo
          indipendentemente dalla quota di partecipazione  riferibile
          al soggetto controllante. Al soggetto controllante  compete
          il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
          somma   algebrica   degli   imponibili,   la   liquidazione
          dell'unica   imposta   dovuta   o   dell'unica    eccedenza
          rimborsabile o riportabile a nuovo. 
              1-bis.  Ai  fini  della  determinazione   del   credito
          d'imposta  per  i  redditi  prodotti  all'estero   di   cui
          all'articolo 165: 
                a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito
          complessivo globale; 
                b) la quota di imposta italiana  fino  a  concorrenza
          della quale e' accreditabile l'imposta estera e'  calcolata
          separatamente per ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  al
          consolidato, e per ciascuno Stato; 
                c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione  di
          gruppo prima  del  compimento  del  triennio  o  di  revoca
          dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro
          dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, compete ai
          soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero. 
              2. Le perdite fiscali relative agli esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla  presente
          sezione possono essere utilizzate solo dalle  societa'  cui
          si riferiscono. Le eccedenze d'imposta  riportate  a  nuovo
          relative agli stessi  esercizi  possono  essere  utilizzate
          dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle
          societa' cui competono. Resta ferma l'applicabilita'  delle
          disposizioni di cui all'articolo  43-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              3. Gli obblighi di versamento a  saldo  ed  in  acconto
          competono  esclusivamente  alla   controllante.   L'acconto
          dovuto e' determinato sulla base dell'imposta  relativa  al
          periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto, come  indicata  nella
          dichiarazione   dei   redditi,    presentata    ai    sensi
          dell'articolo 122. Per il primo esercizio la determinazione
          dell'acconto dovuto dalla controllante e' effettuata  sulla
          base dell'imposta, al netto delle detrazioni,  dei  crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto,  corrispondente  alla
          somma algebrica dei redditi relativi al periodo  precedente
          come indicati nelle dichiarazioni  dei  redditi  presentate
          per  il  periodo  stesso   dalle   societa'   singolarmente
          considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
          cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,
          n. 154. 
              4.  Non  concorrono   alla   formazione   del   reddito
          imponibile in quanto escluse le somme percepite  o  versate
          tra le societa' di cui al  comma  1  in  contropartita  dei
          vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.» 
                «Art. 119 (Condizioni per l'efficacia  dell'opzione).
          - 1. L'opzione puo' essere esercitata da  ciascuna  entita'
          legale solo in qualita' di controllante o solo in  qualita'
          di  controllata  e  la  sua  efficacia  e'  subordinata  al
          verificarsi delle seguenti condizioni: 
                  a) identita'  dell'esercizio  sociale  di  ciascuna
          societa' controllata  con  quello  della  societa'  o  ente
          controllante; 
                  b) esercizio congiunto  dell'opzione  da  parte  di
          ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante; 
                  c) elezione  di  domicilio  da  parte  di  ciascuna
          controllata presso la societa' o ente controllante ai  fini
          della notifica  degli  atti  e  provvedimenti  relativi  ai
          periodi d'imposta  per  i  quali  e'  esercitata  l'opzione
          prevista dall'articolo  117.  L'elezione  di  domicilio  e'
          irrevocabile fino  al  termine  del  periodo  di  decadenza
          dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
          relative all'ultimo  esercizio  il  cui  reddito  e'  stato
          incluso nella dichiarazione di cui all'articolo 122; 
                  d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve
          essere  comunicato  all'Agenzia  delle   entrate   con   la
          dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a  decorrere
          dal quale si intende esercitare l'opzione. 
              2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso  in
          cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di
          liquidazione volontaria si  determinano  all'interno  dello
          stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di  cui
          all'articolo 129 stabilisce le modalita' e gli  adempimenti
          formali   da   porre   in   essere   per   pervenire   alla
          determinazione del reddito complessivo globale.» 
                «Art. 120 (Definizione del requisito di controllo). -
          1. Agli  effetti  della  presente  sezione  si  considerano
          controllate le societa'  per  azioni,  in  accomandita  per
          azioni, a responsabilita' limitata: 
                a) al cui  capitale  sociale  la  societa'  o  l'ente
          controllante partecipa direttamente  o  indirettamente  per
          una percentuale superiore al 50 per cento, da  determinarsi
          relativamente  all'ente  o  societa'  controllante  tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
          prive  del  diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea
          generale richiamata dall'articolo 2346 del codice civile; 
                b) al cui utile di  bilancio  la  societa'  o  l'ente
          controllante partecipa direttamente  o  indirettamente  per
          una percentuale superiore al 50 per cento  da  determinarsi
          relativamente all'ente  o  societa'  controllante,  tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo e senza considerare la quota
          di utile di competenza delle azioni prive  del  diritto  di
          voto  esercitabile   nell'assemblea   generale   richiamata
          dall'articolo 2346 del codice civile. 
              1-bis. Si considerano altresi' controllate  le  stabili
          organizzazioni nel territorio dello  Stato,  come  definite
          dall'articolo 162, dei soggetti  di  cui  all'articolo  73,
          comma  1,  lettera  d),  residenti  in  Stati  appartenenti
          all'Unione europea ovvero  in  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia  abbia
          stipulato un accordo che assicuri un effettivo  scambio  di
          informazioni, che rivestono una forma giuridica  analoga  a
          quelle di cui al  comma  1,  con  i  requisiti  di  cui  al
          medesimo comma. 
              2. Il requisito del controllo di cui all'articolo  117,
          comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di  ogni  esercizio
          relativamente al quale la societa' o ente controllante e la
          societa'   controllata    si    avvalgono    dell'esercizio
          dell'opzione.» 
                «Art. 121 (Obblighi delle societa' controllate). - 1.
          Per effetto dell'esercizio congiunto  dell'opzione  di  cui
          all'articolo 117, ciascuna  societa'  controllata,  secondo
          quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 129, deve: 
                  a) compilare il  modello  della  dichiarazione  dei
          redditi  al  fine  di  comunicare  alla  societa'  o   ente
          controllante  la   determinazione   del   proprio   reddito
          complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e  dei
          crediti d'imposta spettanti, compresi  quelli  compensabili
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, e degli  acconti  autonomamente  versati.  Al
          modello  deve  essere  allegato   il   prospetto   di   cui
          all'articolo 109, comma 4, lettera b), con  le  indicazioni
          richieste  relative  ai  componenti  negativi  di   reddito
          dedotti; 
                  b)  fornire  alla  societa'  controllante  i   dati
          relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime  di
          neutralita' fiscale di cui all'articolo  123,  specificando
          la differenza residua tra valore di libro e valore  fiscale
          riconosciuto; 
                  c)  fornire  ogni  necessaria  collaborazione  alla
          societa'  controllante  per   consentire   a   quest'ultima
          l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti
          dell'Amministrazione finanziaria anche  successivamente  al
          periodo di validita' dell'opzione.» 
                «Art.   122   (Obblighi   della   societa'   o   ente
          controllante).  -  1.  La  societa'  o  ente   controllante
          presenta la  dichiarazione  dei  redditi  del  consolidato,
          calcolando il reddito complessivo globale risultante  dalla
          somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
          ciascuna  delle  societa'  partecipanti   al   regime   del
          consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta  di
          gruppo secondo  le  disposizioni  attuative  contenute  nel
          decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di
          approvazione  del  modello  annuale  di  dichiarazione  dei
          redditi.» 
                «Art. 123.» 
                «Art. 124 (Interruzione della  tassazione  di  gruppo
          prima del compimento del triennio). - 1.  Se  il  requisito
          del controllo, cosi' come definito dall'articolo 117, cessa
          per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio,  il
          reddito della societa' o  dell'ente  controllante,  per  il
          periodo d'imposta in cui viene meno tale  requisito,  viene
          aumentato o diminuito per un importo corrispondente: 
                  a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei
          precedenti esercizi del  triennio  per  effetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 97, comma 2; 
                  b) alla residua differenza tra il valore di libro e
          quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
          societa'  o  ente  controllante   o   da   altra   societa'
          controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
          all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso
          in cui il requisito del  controllo  venga  meno  anche  nei
          confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
          cessionaria. 
              2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta  giorni  dal
          venir meno del requisito del controllo: 
                a) la societa' o l'ente controllante  deve  integrare
          quanto  versato  a  titolo  d'acconto  se   il   versamento
          complessivamente effettuato e' inferiore  a  quello  dovuto
          relativamente  alle  societa'  per  le  quali  continua  la
          validita' dell'opzione; 
                b)  ciascuna  societa'  controllata  deve  effettuare
          l'integrazione di cui alla lettera precedente  riferita  ai
          redditi propri, cosi' come risultanti  dalla  comunicazione
          di cui all'articolo 121. 
              3. Ai fini del comma 2, entro  lo  stesso  termine  ivi
          previsto, con le modalita' stabilite  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 129, la societa' o  l'ente  controllante  puo'
          attribuire,  in  tutto  o  in  parte,  i  versamenti   gia'
          effettuati, per quanto eccedente il proprio  obbligo,  alle
          controllate nei cui confronti e' venuto meno  il  requisito
          del controllo. 
              4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
          cui all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo
          quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
          permangono nell'esclusiva disponibilita' della  societa'  o
          ente controllante. In alternativa  a  quanto  previsto  dal
          primo  periodo,  le  perdite   fiscali   risultanti   dalla
          dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite  alle
          societa'  che  le  hanno  prodotte  al  netto   di   quelle
          utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito  del
          controllo  secondo  i  criteri   stabiliti   dai   soggetti
          interessati.  Il  criterio   utilizzato   per   l'eventuale
          attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione
          anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le
          hanno prodotte  e'  comunicato  all'Agenzia  delle  entrate
          all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione  o
          in  caso  di  rinnovo  tacito   della   stessa   ai   sensi
          dell'articolo 117, comma 3. 
              4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la
          societa' o  l'ente  controllante  e'  tenuto  a  comunicare
          all'Agenzia delle entrate l'importo delle  perdite  residue
          attribuito a ciascun soggetto. 
              5. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano
          anche nel caso di fusione di una  societa'  controllata  in
          altra non inclusa nel  consolidato.  Nel  caso  di  fusione
          della societa' o ente controllante con societa' o enti  non
          appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
          ove la  societa'  o  ente  controllante  sia  in  grado  di
          dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali  operazioni,
          la  permanenza  di  tutti  i   requisiti   previsti   dalle
          disposizioni di cui agli articoli 117 e  seguenti  ai  fini
          dell'accesso al regime. Ai  fini  della  continuazione  del
          consolidato,  la  societa'   o   ente   controllante   puo'
          interpellare l'amministrazione ai sensi  dell'articolo  11,
          comma 1, lettera b), della legge 27  luglio  2000,  n.  212
          recante lo Statuto dei diritti  del  contribuente.  Con  il
          decreto di  cui  all'articolo  129  sono  disciplinati  gli
          eventuali ulteriori casi  di  interruzione  anticipata  del
          consolidato. 
              5-bis. La societa'  o  ente  controllante  che  intende
          continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo  ma  non
          ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma  5
          ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta
          positiva   deve   segnalare   detta    circostanza    nella
          dichiarazione dei redditi. 
              6.  L'articolo  118,  comma   4,   si   applica   anche
          relativamente  alle  somme  percepite  o  versate  tra   le
          societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi  con
          l'interruzione  della   tassazione   di   gruppo   relativi
          all'imposta sulle societa'.» 
                «Art. 125 (Revoca dell'opzione). - 1. Le disposizioni
          dell'articolo 124, comma 1, lettera b),  si  applicano  sia
          nel caso di revoca dell'opzione di  cui  all'articolo  117,
          sia nel caso in cui la revoca  riguardi  almeno  una  delle
          societa' di cui alla predetta lettera b). 
              2. Nel caso di revoca  dell'opzione,  gli  obblighi  di
          acconto si  calcolano  relativamente  a  ciascuna  societa'
          singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri
          cosi'  come   risultanti   dalle   comunicazioni   di   cui
          all'articolo 121. Si applica la disposizione  dell'articolo
          124, comma 4. La societa' o l'ente controllante e' tenuto a
          comunicare  all'Agenzia  delle  entrate   l'importo   delle
          perdite residue attribuite a ciascun soggetto,  secondo  le
          modalita' e i termini previsti per la  comunicazione  della
          revoca. 
              3.  L'articolo  118,  comma   4,   si   applica   anche
          relativamente  alle  somme  percepite  o  versate  tra   le
          societa' di  cui  al  comma  1  per  compensare  gli  oneri
          connessi con la revoca della tassazione di gruppo  relativi
          all'imposta sulle societa'.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   45   del
          decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.  122,  recante
          misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali  e  di
          rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato  e
          ulteriori  disposizioni   finanziarie   e   sociali,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   45   (Rafforzamento   delle    strutture    e
          disposizioni finanziarie). - 1.  Per  consentire  una  piu'
          rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42,
          43 e  44,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  ad
          utilizzare, tramite una o piu' agenzie di  somministrazione
          di lavoro, prestazioni di lavoro  a  contratto  a  termine,
          anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59a 65 e  106  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  nel  limite
          massimo di spesa di 5.663.768  euro  per  l'anno  2022,  da
          ripartire  tra  le  sedi  di  servizio  interessate   dalle
          procedure menzionate. 
              2. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 42, 43 e 44,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          1.417.485  per  l'anno  2022  per  prestazioni  di   lavoro
          straordinario per il personale dell'Amministrazione  civile
          del Ministero dell'interno; di euro  4.069.535  per  l'anno
          2022 per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  eccedente
          rispetto al monte  ore  previsto  per  il  personale  della
          Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno
          di cui all'articolo 3, secondo  comma,  lettere  a)  e  b),
          della legge 1° aprile 1981,  n.  121,  in  servizio  presso
          l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione
          centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
          del Dipartimento della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
          dell'in-terno;  di  euro  818.902  per  l'anno   2022   per
          l'utilizzo  di  servizi  di  mediazione  culturale,   anche
          mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto
          internazionale  operanti  in  ambito  migratorio;  di  euro
          484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del
          Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le  liberta'
          civili e l'immigrazione. 
              3. Agli oneri  derivanti  dai  commi  1  e  2,  pari  a
          12.453.690  euro  per  l'anno  2022  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2022-2024, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'interno. (59) 
              3-bis.  Al  fine  di  semplificare,  razionalizzare   e
          armonizzare le procedure di accertamento e  di  valutazione
          delle  condizioni  di  invalidita',  di   disabilita',   di
          inabilita' e di  inidoneita',  le  commissioni  mediche  di
          verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  di  cui  all'articolo  7,  comma  25,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono
          soppresse a  decorrere  dal  1°  giugno  2023  e  tutte  le
          funzioni  da  esse  svolte  sono  trasferite   all'Istituto
          nazionale della  previdenza  sociale  (INPS).  A  decorrere
          dalla  medesima  data,   l'INPS   subentra   al   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze    nell'attivita'    di
          coordinamento,   organizzazione    e    segreteria    delle
          commissioni mediche di verifica e  nei  rapporti  giuridici
          relativi alle funzioni ad esso trasferite. 
              3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneita' e inabilita'
          lavorativa di cui all'articolo 71 del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, agli articoli 16 e 56,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  20  dicembre  1979,  n.  761,
          all'articolo 13 della  legge  8  agosto  1991,  n.  274,  e
          all'articolo 2, comma 12, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, nei  confronti  del  personale  delle  amministrazioni
          statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici
          non economici e degli  enti  locali,  a  decorrere  dal  1°
          giugno 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalita'  di
          accertamento  gia'  in  uso  per  l'assicurazione  generale
          obbligatoria. Le disposizioni del  presente  comma  non  si
          applicano ai procedimenti in corso al 31 maggio  2023,  ne'
          ai procedimenti per i quali, alla predetta  data,  non  sia
          ancora scaduto il termine di presentazione della domanda. 
              3-quater. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e del Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  da  adottare  entro  il  31  maggio  2023,   sono
          stabilite  le  norme  di  coordinamento  e   le   modalita'
          attuative  delle  disposizioni  dei  commi   da   3-bis   a
          3-septies, comprese  le  modalita'  di  eventuale  utilizzo
          degli immobili in uso alle  Ragionerie  territoriali  dello
          Stato. Con il medesimo  decreto  sono  accertate  le  somme
          allocate per le finalita'  di  cui  ai  commi  da  3-bis  a
          3-septies,  a  legislazione   vigente,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  da
          trasferire all'INPS, a decorrere dal 1° giugno 2023,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              3-quinquies. Al fine  di  dare  piena  attuazione  alle
          disposizioni del comma 3-bis, l'INPS e' autorizzato, per il
          biennio  2022-2023,  in  aggiunta  alle  vigenti   facolta'
          assunzionali,  a  bandire  apposite  procedure  concorsuali
          pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di
          lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  anche  mediante
          scorrimento di vigenti graduatorie  di  concorsi  pubblici,
          nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente
          di  personale  non  dirigenziale  pari  a  100  unita'   da
          inquadrare  nell'Area  C,  posizione  economica   C1,   del
          comparto Funzioni centrali  -  sezione  Enti  pubblici  non
          economici. 
              3-sexies.    Agli    oneri    assunzionali    derivanti
          dall'attuazione  del  comma  3-quinquies,   pari   a   euro
          1.686.970 per l'anno  2022  e  a  euro  5.060.908  annui  a
          decorrere   dall'anno   2023,    si    provvede    mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2022-2024, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. (60) 
              3-septies.  L'INPS   comunica   alla   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
          trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unita'
          di personale effettivamente  assunte  ai  sensi  del  comma
          3-quinquies e i relativi oneri. 
              3-octies.  Considerata  l'eccezionale   situazione   di
          turbolenza nei  mercati  finanziari,  i  soggetti  che  non
          adottano    i    principi     contabili     internazionali,
          nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a
          permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al  loro
          valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo  bilancio
          annuale  regolarmente  approvato,  anziche'  al  valore  di
          realizzazione desumibile dall'andamento del mercato,  fatta
          eccezione per le perdite di carattere durevole. 
              3-novies. Per le imprese di cui all'articolo 91,  comma
          2, del  codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le  modalita'
          attuative  delle  disposizioni  del  comma   3-octies   del
          presente  articolo  sono  stabilite  dall'Istituto  per  la
          vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento,  che
          ne disciplina altresi' le modalita' applicative. Le imprese
          di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma
          3-octies previa verifica della coerenza  con  la  struttura
          degli impegni finanziari connessi  al  proprio  portafoglio
          assicurativo. Per le  imprese  diverse  da  quelle  di  cui
          all'articolo 91, comma 2, del  codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, le modalita' attuative  contabili  delle  disposizioni
          del comma 3-octies sono stabilite  dall'Organismo  italiano
          di contabilita'. 
              3-decies. Le imprese indicate, al comma 3-novies che si
          avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies destinano
          a   una   riserva   indisponibile   utili   di    ammontare
          corrispondente alla differenza tra i valori  registrati  in
          applicazione  delle  disposizioni  dei  commi  3-octies   e
          3-novies e i  valori  di  mercato  rilevati  alla  data  di
          chiusura del periodo di riferimento, al netto del  relativo
          onere fiscale. In caso di utili  di  esercizio  di  importo
          inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e'
          integrata utilizzando riserve  di  utili  o  altre  riserve
          patrimoniali disponibili o,  in  mancanza,  mediante  utili
          degli esercizi successivi.  Per  le  imprese  di  cui  all'
          articolo  91,  comma  2,  del  codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, che si  avvalgono  della  facolta'  di  cui  al  comma
          3-octies del  presente  articolo  la  determinazione  della
          riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo  e'
          effettuata tenuto conto anche  dell'effetto  sugli  impegni
          esistenti verso gli assicurati  riferiti  all'esercizio  di
          bilancio e fino a cinque esercizi successivi. 
              3-undecies. Per i soggetti che non adottano i  principi
          contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni
          di  cui  al  comma  3-octies  del  presente  articolo,   in
          relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei
          mercati finanziari, puo' essere prorogata con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3-duodecies. Per le imprese di cui  all'  articolo  91,
          comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui  al
          decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  che  si
          avvalgono  della  facolta'  di  cui  al   comma   3-octies,
          l'applicazione delle disposizioni di cui al  terzo  periodo
          del  comma  3-decies,  in  relazione  all'evoluzione  della
          situazione  di  turbolenza  dei  mercati  finanziari,  puo'
          essere prorogata con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze.»