Art. 7 
 
Disposizioni in materia di potenziamento dell'attivita' di analisi  e
  valutazione della spesa, misure  in  materia  di  finanza  pubblica
  nonche' disposizioni urgenti in materia di  accesso  al  Fondo  per
  l'avvio di opere indifferibili 
 
  1. All'articolo 26, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123, le parole «all'articolo 25 del» sono sostituite ((dalla
seguente)): «al». 
  2. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  delle
attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi  istituzionali
e societari attribuiti alle societa' di  cui  alla  legge  24  aprile
1990, n. 100, e di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ferma  restando  l'autonomia  finanziaria  e  operativa
delle predette societa', alle stesse non si applicano  i  vincoli,  i
divieti e  gli  obblighi  in  materia  di  contenimento  della  spesa
pubblica previsti dalla legge  a  carico  dei  soggetti  inclusi  nel
provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili,  i  vincoli
di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e  5  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di
finanza pubblica. 
  3.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
materiali da costruzione, gli interventi finanziati  con  le  risorse
del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano
nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata  avviata
da parte dei soggetti attuatori  la  procedura  di  accesso  mediante
l'apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, ma  che  non  siano  risultati
beneficiari  delle  risorse  del  Fondo  per   l'avvio   ((di   opere
indifferibili)), di cui all'articolo 26, comma 7,  del  decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento  da  parte
delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni
procedurali, purche'  in  possesso  dei  relativi  requisiti  possono
essere ammessi al Fondo. Per le finalita' di cui  al  primo  periodo,
entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,
gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base  delle  modalita'
indicate dalla medesima Ragioneria. In attuazione del presente comma,
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato,
con  propri  decreti,  ad  integrare  gli  elenchi  degli  interventi
beneficiari del Fondo per  l'avvio  di  opere  indifferibili  di  cui
all'articolo 26, comma 7, del ((decreto-legge n. 50)) del 2022. 
  4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per  l'avvio
di  opere  indifferibili,  di  cui  all'articolo  26,  comma  7,  del
decreto-legge n. 50 del 2022,  ((per  gli  interventi  relativi))  ad
opere finanziate, in tutto o in parte, con le  risorse  previste  dal
PNRR e dal PNC di  titolarita'  del  Ministero  della  salute  e  del
Ministero dell'istruzione e  del  merito,  oggetto  di  procedure  di
affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10,  comma
6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  avviate  dal  18
maggio  2022  al  30  giugno  2023,  ((si  considera))  come  importo
preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta  a  quello  attribuito
con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari  al
10 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto  provvedimento,
qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di  incrementi  delle
assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi  dei
materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
il Ministero della salute  ed  il  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito  comunicano,  entro  il  20   ottobre   2023,   al   Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice  unico  di
progetto (CUP) e dell'indicazione del soggetto attuatore. Con decreto
del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro  dieci  giorni
dalla data di scadenza del termine di cui al  secondo  periodo,  sono
assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco  di  cui
allo stesso periodo. Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo  6,
comma 6, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
luglio 2022, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  213  del  12
settembre  2022,  e  dall'articolo  11  del  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  10  febbraio  2023,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023. 
  5. All'attuazione dei commi 3 e 4 ((si provvede nel limite))  delle
risorse residue disponibili a valere  sulle  risorse  del  Fondo  per
l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7,  del
decreto-legge n. 50 del 2022. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  26  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n. 123, (Riforma dei  controlli
          di regolarita' amministrativa e contabile  e  potenziamento
          dell'attivita' di analisi  e  valutazione  della  spesa,  a
          norma dell'articolo 49 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  26  (Potenziamento  delle  strutture  e  degli
          strumenti del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  analisi  e
          revisione  della  spesa).  -  1.  Al  fine  di   potenziare
          l'attivita'  di  analisi  e  valutazione  della  spesa,  il
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'
          autorizzato ad avvalersi di collaborazioni, anche  mediante
          la  stipula  di  apposite  convenzioni,   con   universita'
          pubbliche e private e con  altri  soggetti  pubblici.  Allo
          stesso fine, il  medesimo  dipartimento  e'  autorizzato  a
          promuovere,  per  il   tramite   della   Scuola   superiore
          dell'economia e delle  finanze,  iniziative  di  formazione
          sulle tecniche di analisi economica e  statistica  e  sugli
          aspetti macro e micro di analisi della  spesa  nel  settore
          pubblico. 
              2. Al  fine  di  potenziare  le  capacita'  di  analisi
          statistica ed economica della spesa e  per  lo  svolgimento
          delle attivita' connesse alla realizzazione  dei  programmi
          di analisi e  valutazione  della  spesa,  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, si provvede ad individuare fino a  sei
          posizioni dirigenziali tra quelle esistenti nell'ambito del
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  da
          destinare allo svolgimento di compiti di studio e ricerca. 
              3. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  analisi  e
          valutazione della spesa di  cui  al  presente  decreto,  il
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  puo'
          avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge
          15 maggio 1997,  n.  127,  di  personale  in  posizione  di
          comando, su richiesta del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze. 
              4.  Nell'ambito  dei  bandi  per  il  reclutamento   di
          funzionari del Ministero dell'economia e delle  finanze  da
          assegnare al Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato, una quota dei posti messi  a  concorso  puo'  essere
          destinata a profili di tipo  economico-statistico  ai  fini
          dello svolgimento dell'attivita' di analisi  e  valutazione
          della spesa. 
              -  La  legge  24  aprile  1990,  n.  100  (Norme  sulla
          promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
          all'estero) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  3
          maggio 1990, n. 101. 
              -  Si  riporta  l'articolo  6  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante  disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento dei conti pubblici: 
                «Art. 6 (Trasformazione della SACE  in  societa'  per
          azioni). - 1. L'Istituto per  i  servizi  assicurativi  del
          commercio estero (SACE)  e'  trasformato  in  societa'  per
          azioni con  la  denominazione  di  SACE  S.p.A.  -  Servizi
          Assicurativi del Commercio Estero o  piu'  brevemente  SACE
          S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La  SACE  S.p.A.
          succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei  diritti
          e  obblighi  della  SACE  in   essere   alla   data   della
          trasformazione. 
              2. 
              3. I crediti  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, esistenti alla  data  del  31
          dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
          conferimento di capitale. I crediti medesimi sono  iscritti
          nel bilancio della SACE  S.p.A  al  valore  indicato  nella
          relativa  posta  del  Conto   patrimoniale   dello   Stato.
          Ulteriori  trasferimenti   e   conferimenti   di   beni   e
          partecipazioni societarie dello Stato a favore  della  SACE
          S.p.A possono essere disposti con decreto,  di  natura  non
          regolamentare, del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          che determina anche il relativo valore di  trasferimento  o
          conferimento. Ai trasferimenti e  conferimenti  di  cui  al
          presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
          del codice civile. 
              4. Le somme recuperate riferite ai crediti  di  cui  al
          comma  3,  detratta  la  quota  spettante  agli  assicurati
          indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
          acceso presso la Tesoreria centrale dello  Stato  intestato
          alla SACE S.p.A., unitamente ai  proventi  delle  attivita'
          che beneficiano della garanzia dello Stato. 
              5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel
          comma  1  e'  pari  alla  somma  del   netto   patrimoniale
          risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31  dicembre
          2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo 7,  comma
          2, del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  e
          successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi
          del comma 3. 
              6. Dalla data indicata nel  comma  1  e'  soppresso  il
          Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo  31  marzo
          1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
          fini della  contabilita'  dello  Stato,  le  disponibilita'
          giacenti nel  relativo  conto  corrente  acceso  presso  la
          Tesoreria centrale dello Stato non  rientranti  nell'ambito
          di  applicazione  di  altre  disposizioni  normative   sono
          riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto  corrente
          medesimo e' intestato alla SACE S.p.A. 
              7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
          agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio
          decreto  di   natura   non   regolamentare,   su   proposta
          dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da  formularsi
          entro il termine di approvazione del bilancio di  esercizio
          relativo  all'anno  2004,   puo'   rettificare   i   valori
          dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A.  A
          tale scopo, l'organo amministrativo si avvale  di  soggetti
          di adeguata esperienza e qualificazione  professionale  nel
          campo della revisione contabile. 
              8.  L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina   dei
          componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti
          dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea,
          che il presidente della SACE S.p.A.  convoca  entro  il  28
          febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi  sociali,
          la SACE S.p.A. e' amministrata  dagli  organi  di  SACE  in
          carica alla data del 31 dicembre 2003. 
              9.  La  SACE  S.p.A.  svolge   le   funzioni   di   cui
          all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
          2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  143,
          e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e   dalla
          disciplina dell'Unione Europea in materia di  assicurazione
          e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
          l'internazionalizzazione del settore  produttivo  italiano,
          privilegiando  gli  impegni  nei  settori  strategici   per
          l'economia italiana in termini di livelli  occupazionali  e
          ricadute per il sistema economico del  Paese,  nonche'  gli
          impegni per operazioni destinate  a  Paesi  strategici  per
          l'Italia.  Ai  fini  dell'internazionalizzazione  sono   da
          considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
          i settori del turismo e  dell'agroalimentare  italiano,  il
          settore tessile, della moda e degli accessori, lo  sviluppo
          di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
          in Italy, le camere di commercio  italiane  all'estero,  le
          fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti  a
          sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il  made
          in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
          della cinematografia, della musica, della moda, del  design
          e  dell'agroalimentare.  Gli  impegni  assunti  dalla  SACE
          S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
          al presente comma sono garantiti  dallo  Stato  nei  limiti
          indicati dalla legge di  approvazione  del  bilancio  dello
          Stato distintamente per le garanzie di durata  inferiore  e
          superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze puo', con uno o piu' decreti  di  natura  non
          regolamentare da emanare di concerto con il Ministro  degli
          affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
          nel rispetto della disciplina  dell'Unione  Europea  e  dei
          limiti fissati dalla legge  di  approvazione  del  bilancio
          dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
          natura, caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi  o
          paesi  di  destinazione  non  beneficiano  della   garanzia
          statale. La garanzia dello Stato resta in ogni  caso  ferma
          per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
          in vigore dei  decreti  di  cui  sopra  in  relazione  alle
          operazioni ivi contemplate. 
              9-bis.  SACE  S.p.A.  assume  gli   impegni   derivanti
          dall'attivita'  assicurativa  e  di  garanzia  dei   rischi
          definiti  non  di  mercato  dalla   normativa   dell'Unione
          Europea, di cui al comma 9,  nella  misura  del  dieci  per
          cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
          novanta per cento dei medesimi  impegni  e'  assunto  dallo
          Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
          solidarieta'. La  legge  di  bilancio  definisce  i  limiti
          cumulati di assunzione  degli  impegni  da  parte  di  SACE
          S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per
          conto dello  Stato,  sulla  base  del  piano  di  attivita'
          deliberato  dal  Comitato  di  cui  al  comma  9-sexies   e
          approvato   dal   Comitato   interministeriale    per    la
          programmazione economica. 
              9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le  coperture
          assicurative da cui derivano gli impegni di  cui  al  comma
          9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il  rilascio
          delle garanzie e delle coperture assicurative che  sono  in
          grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso
          singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi
          di destinazione, rispetto al  portafoglio  complessivamente
          assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, e' preventivamente autorizzato  con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
          Comitato  per   il   sostegno   pubblico   all'esportazione
          istituito ai sensi  del  comma  9-sexies.  Il  decreto  del
          Ministro  e'  sottoposto   al   controllo   preventivo   di
          legittimita' e alla registrazione della Corte dei conti. Le
          garanzie e  le  coperture  assicurative  prevedono  che  la
          richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza
          sono rivolte unicamente a SACE S.p.A. 
              9-quater. A decorrere dall'anno  2020  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un fondo a copertura degli impegni assunti  dallo
          Stato  ai  sensi  del  presente  articolo.  Tale  fondo  e'
          alimentato con i premi riscossi da SACE  S.p.A.  per  conto
          del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle
          commissioni trattenute da  SACE  S.p.A.,  come  determinate
          dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I  premi  di
          cui al periodo  precedente  sono  versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  in
          spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e'  affidata
          a  SACE  S.p.A.  che  opera   secondo   adeguati   standard
          prudenziali  di  gestione   del   rischio.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi  a  SACE
          S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del  fondo
          e' autorizzata l'apertura di  apposito  conto  corrente  di
          tesoreria centrale. 
              9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze
          e SACE  S.p.A.  disciplinano  con  convenzione,  di  durata
          decennale,   approvata   con    delibera    del    Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione  economica,   su
          proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione    internazionale,    e    sottoposta     alla
          registrazione della Corte dei conti: 
                a)  lo  svolgimento   da   parte   di   SACE   S.p.A.
          dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano
          gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis; 
                b) le procedure per  il  rilascio  delle  garanzie  e
          delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando
          non e' prevista l'autorizzazione  preventiva  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter; 
                c)  la  gestione,  anche  per  conto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi
          inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A.  e
          del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facolta'
          previste  nella  polizza  di  assicurazione,   nonche'   la
          gestione    delle    fasi    successive    al     pagamento
          dell'indennizzo, incluse  le  modalita'  di  esercizio  dei
          diritti  nei  confronti  del  debitore  e  l'attivita'   di
          recupero dei crediti; 
                d)  le  modalita'  con  le  quali  e'  richiesto   al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il   pagamento
          dell'indennizzo per la quota di pertinenza e  le  modalita'
          di escussione della  garanzia  dello  Stato  relativa  agli
          impegni assunti da SACE S.p.A.,  nonche'  la  remunerazione
          della garanzia stessa; 
                e)  le  modalita'  di  informazione   preventiva   al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  al  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  in
          ordine alle deliberazioni dell'organo  competente  di  SACE
          S.p.A. relative agli impegni da assumere  o  assunti,  alle
          altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione
          di  impegni,  incluso  il  sistema  aziendale  di   deleghe
          decisionali, alla gestione degli impegni in essere e  delle
          richieste di indennizzo; 
                f)  la  trasmissione  periodica  e  a  richiesta   di
          informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui  al
          comma 9-sexies  e  al  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione  economica,  riguardo  all'andamento   delle
          operazioni a cui si riferiscono gli impegni  assunti  dallo
          Stato ai sensi del comma 9-bis; 
                g) ogni altra modalita' operativa rilevante  ai  fini
          dell'assunzione e gestione degli impegni di  cui  al  comma
          9-bis; 
                h) le modalita' di gestione da parte di  SACE  S.p.A.
          del fondo di cui al comma 9-quater e degli  attivi  in  cui
          sono  investite  le  riserve  tecniche,  sulla  base  delle
          indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; 
                i)  le  modalita'  di  trasferimento   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze dei premi  riscossi  da  SACE
          S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater,  al
          netto delle commissioni trattenute da  SACE  S.p.A.,  e  la
          determinazione delle suddette commissioni; 
                l)  l'eventuale  definizione   di   un   livello   di
          patrimonializzazione minimo. 
              9-sexies.   E'   istituito    presso    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze il Comitato per  il  sostegno
          finanziario  pubblico  all'esportazione.  Il  Comitato   e'
          copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un  suo
          delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  ed
          e'  composto  da  sei  membri,  oltre  i  copresidenti.   I
          componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che,  in
          caso di impedimento, li sostituiscono,  sono  nominati  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle designazioni  effettuate,  rispettivamente,  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal  Ministero
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          dal Ministero dell'interno, dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle
          politiche  agricole   alimentari   e   forestali.   Ciascun
          componente partecipa alla riunione con diritto di voto. 
              Il presidente del Comitato puo' invitare a  partecipare
          alle riunioni, senza diritto  di  voto,  rappresentanti  di
          altri enti o istituzioni, pubblici e  privati,  secondo  le
          materie all'ordine del giorno.  Per  lo  svolgimento  delle
          proprie attivita', il Comitato puo' avvalersi  dell'ausilio
          delle  amministrazioni  componenti  il  Comitato   e   puo'
          richiedere pareri  all'IVASS  su  specifiche  questioni  ed
          operazioni. Il funzionamento del Comitato  e'  disciplinato
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite  le  amministrazioni  componenti  il  Comitato.  Il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro,  Direzione  VI  -  assicura  lo  svolgimento  delle
          funzioni di segreteria  del  Comitato.  Ai  componenti  del
          Comitato non spettano  compensi,  indennita'  o  emolumenti
          comunque    denominati,    ne'    rimborsi    di     spese.
          Dall'istituzione del Comitato non devono derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza   pubblica   e   al   suo
          funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie
          e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              9-septies. Il Comitato di cui  al  comma  9-sexies,  su
          proposta di SACE  S.p.A.,  delibera  il  piano  annuale  di
          attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce  l'ammontare
          progettato di operazioni da assicurare, suddivise per  aree
          geografiche e macro-settori, evidenziando  l'importo  delle
          operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva  del
          Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi  del  comma
          9-ter, nonche' il  sistema  dei  limiti  di  rischio  (Risk
          Appetite Framework - «RAF»), che definisce, in linea con le
          migliori pratiche del settore bancario e  assicurativo,  la
          propensione  al  rischio,  le  soglie  di  tolleranza,  con
          particolare   riguardo   alle   operazioni   che    possono
          determinare elevati rischi di concentrazione verso  singole
          controparti, gruppi di  controparti  connesse  o  paesi  di
          destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche'  i
          processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
          Il piano annuale di attivita' e il sistema  dei  limiti  di
          rischio  sono   approvati,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          con  delibera  del  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE). 
              9-octies.  Il  Comitato  per  il  sostegno  finanziario
          pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui
          al comma 9-septies, esprime il  parere  di  competenza  per
          l'autorizzazione da rilasciarsi con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, nei casi  di  cui  al  comma
          9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformita'
          dell'operazione deliberata da SACE S.p.A.  e  del  relativo
          impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF  e  alla
          convenzione  di  cui  al  comma  9-quinquies,  nonche'   il
          rispetto dei limiti indicati al comma  9-bis.  Il  Comitato
          esamina ogni elemento rilevante ai fini  del  funzionamento
          del  sistema  di  sostegno  pubblico   all'esportazione   e
          all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e
          formulando proposte. 
              10. Le garanzie gia' concesse, alla data  indicata  nel
          comma 1, in base alle leggi  22  dicembre  1953,  n.  955,5
          luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n.  131,  24  maggio
          1977, n. 227, e al decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          143, restano regolate dalle medesime leggi e  dal  medesimo
          decreto legislativo 
              11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello
          Stato si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  2,
          comma 3, all'articolo 8, comma 1,  e  all'articolo  24  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143,  e  successive
          modificazioni e integrazioni. 
              12.  La   SACE   S.p.A.   puo'   svolgere   l'attivita'
          assicurativa e di  garanzia  dei  rischi  di  mercato  come
          definiti dalla disciplina dell'Unione Europea.  L'attivita'
          di  cui  al  presente  comma  e'  svolta  con  contabilita'
          separata rispetto  alle  attivita'  che  beneficiano  della
          garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una  societa'
          per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
          dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al  30%  e  non
          puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei  crediti
          di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
          beneficia della garanzia dello Stato. 
              13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non  beneficiano
          della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa  in
          materia di assicurazioni private, incluse  le  disposizioni
          di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576. 
              14. La SACE S.p.A.  puo'  acquisire  partecipazioni  in
          societa'  estere  in  casi  direttamente   e   strettamente
          collegati all'esercizio dell'attivita'  assicurativa  e  di
          garanzia ovvero per consentire un  piu'  efficace  recupero
          degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A.  concorda  con  la
          Societa'  italiana  per  le  imprese   all'estero   (SIMEST
          S.p.A.),  di  cui  alla  legge  24  aprile  1990,  n.  100,
          l'esercizio coordinato dell'attivita' di  cui  al  presente
          comma. 
              14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia e
          al  fine  di  supportare  la  crescita  dimensionale  e  la
          patrimonializzazione delle  imprese  o  l'incremento  della
          loro competitivita', migliorandone la capitalizzazione,  lo
          sviluppo  tecnologico,  la  sostenibilita'  ambientale,  le
          infrastrutture  o  le  filiere  strategiche   o   favorendo
          l'occupazione SACE S.p.A.  e'  abilitata  a  rilasciare,  a
          condizioni di  mercato  e  in  conformita'  alla  normativa
          dell'Unione  europea  per  una   percentuale   massima   di
          copertura, salvo specifiche deroghe previste  dalla  legge,
          del 70 per  cento,  garanzie  sotto  qualsiasi  forma,  ivi
          incluse  controgaranzie  verso  i  confidi,  in  favore  di
          banche,   di   istituzioni    finanziarie    nazionali    e
          internazionali  e  degli  altri  soggetti  abilitati   all'
          esercizio del credito  in  Italia  nonche'  di  imprese  di
          assicurazione,  nazionali  e  internazionali,   autorizzate
          all'esercizio   del   ramo   credito   e   cauzioni,    per
          finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli
          di finanziamenti, concessi alle imprese con sede legale  in
          Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una
          stabile   organizzazione   in   Italia,   entro   l'importo
          complessivo  massimo  di  200  miliardi  di  euro.  Per  le
          medesime  finalita'   ed   entro   tale   importo   massimo
          complessivo,  la  SACE  S.p.A.  e'  altresi'  abilitata   a
          rilasciare, a condizioni di mercato e in  conformita'  alla
          normativa dell'Unione  europea,  garanzie  sotto  qualsiasi
          forma   in   favore   di   sottoscrittori    di    prestiti
          obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli  di  debito  e
          altri strumenti finanziari emessi da imprese  con  sede  in
          Italia. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta  con
          contabilita' separata rispetto alle  attivita'  di  cui  al
          comma 9. Sulle obbligazioni  della  SACE  S.p.A.  derivanti
          dalle  garanzie  disciplinate  dal   presente   comma,   e'
          accordata di  diritto  la  garanzia  dello  Stato  a  prima
          richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e' ammesso il ricorso
          diretto  dei  soggetti  finanziatori  alla  garanzia  dello
          Stato. I criteri e le modalita' di rilascio della  garanzia
          nonche' di definizione della composizione  del  portafoglio
          di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente
          comma, inclusi i profili relativi  alla  distribuzione  dei
          relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento  del
          portafoglio garantito e dei volumi di attivita' attesi e in
          considerazione dell'andamento complessivo  delle  ulteriori
          esposizioni dello Stato, derivanti da  altri  strumenti  di
          garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono  definiti
          nell'allegato tecnico al presente decreto. L'efficacia  del
          presente comma e' subordinata alla positiva decisione della
          Commissione  europea  sulla  conformita'  a  condizioni  di
          mercato del regime di garanzia. Con uno o piu' decreti  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  natura  non
          regolamentare, possono essere disciplinati, in  conformita'
          alla  decisione  della   Commissione   europea,   ulteriori
          modalita' attuative e operative, ed  eventuali  elementi  e
          requisiti integrativi, per il rilascio  delle  garanzie  di
          cui al presente comma. 
              15. Per le attivita'  che  beneficiano  della  garanzia
          dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi  dell'Avvocatura
          dello Stato, ai sensi  dell'articolo  43  del  testo  unico
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato, di cui  al  regio  decreto  30
          ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni. 
              16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
          modalita' previste dall'articolo 12 della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. 
              17. Sulla base di una  apposita  relazione  predisposta
          dalla  SACE  S.p.A.,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze riferisce annualmente al Parlamento  sull'attivita'
          svolta dalla medesima. 
              18. 
              19.  La  trasformazione  prevista  dal  comma  1  e  il
          trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i  diritti
          e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e  ai
          terzi in relazione alle operazioni di cui  all'articolo  7,
          commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
          e alle operazioni di cartolarizzazione e  di  emissione  di
          obbligazioni, contrattualmente  definite  o  approvate  dal
          consiglio di amministrazione della  SACE,  con  particolare
          riferimento  ad  ogni  effetto  giuridico,  finanziario   e
          contabile  discendente  dalle  operazioni  medesime  per  i
          soggetti  menzionati  nel   presente   comma.   I   crediti
          trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui  abbiano
          formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e  di
          emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche'  gli  altri
          rapporti giuridici instaurati  in  relazione  alle  stesse,
          costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
          SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio
          delle  operazioni  sopra  indicate.  Su   tale   patrimonio
          separato non sono ammesse azioni  da  parte  dei  creditori
          della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli
          emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione  e
          di emissione di obbligazioni di cui sopra.  La  separazione
          patrimoniale si applica anche in  caso  di  liquidazione  o
          insolvenza della SACE S.p.A. 
              20.  La  pubblicazione  del  presente  articolo   nella
          Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti  in
          materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
          normativa vigente. La pubblicazione  tiene  altresi'  luogo
          della pubblicita' prevista dall'articolo  2362  del  codice
          civile, nel testo introdotto  dal  decreto  legislativo  17
          gennaio 2003, n.  6.  Sono  esenti  da  imposte  dirette  e
          indirette, da tasse  e  da  obblighi  di  registrazione  le
          operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e
          di successione  di  quest'ultima  alla  prima,  incluse  le
          operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
          via  definitiva,  del  capitale  della  SACE   S.p.A.   Non
          concorrono  alla  formazione  del  reddito   imponibile   i
          maggiori valori iscritti nel bilancio della  medesima  SACE
          S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti  maggiori
          valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui  redditi
          e della imposta regionale sulle  attivita'  produttive.  Il
          rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
          al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A. 
              21. Dalla data di cui al comma  1  i  riferimenti  alla
          SACE  contenuti  in  leggi,  regolamenti  e   provvedimenti
          vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE  S.p.A.,  per
          quanto pertinenti. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25
          luglio 2000,  n.  209,  le  parole:  "vantati  dallo  Stato
          italiano"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "di   cui
          all'articolo 2 della presente legge". 
              22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto  legislativo
          26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni  in
          materia di conti annuali e  consolidati  delle  imprese  di
          assicurazione. 
              23. L'articolo 7, comma 2 bis del  decreto  legislativo
          31  marzo  1998,  n.  143,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, e' sostituito dal  seguente,  con  decorrenza
          dal 1° gennaio 2004: "2-bis. Le somme recuperate,  riferite
          ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti  negli  accordi
          bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito,
          stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il
          Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla
          data  di  trasformazione  della  SACE  nella  SACE   S.p.A.
          nell'apposito conto corrente  acceso  presso  la  Tesoreria
          centrale dello Stato, intestato al Ministero  dell'economia
          e  delle  finanze,  Dipartimento  del  tesoro,  restano  di
          titolarita' del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi
          delle disponibilita' di tale conto corrente per  finanziare
          la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE  S.p.A.
          e per onorare la garanzia  statale  degli  impegni  assunti
          dalla SACE S.p.A., ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,
          nonche' per ogni  altro  scopo  e  finalita'  connesso  con
          l'esercizio dell'attivita' della SACE  S.p.A.  nonche'  con
          l'attivita' nazionale sull'estero, anche in  collaborazione
          o   coordinamento   con    le    istituzioni    finanziarie
          internazionali, nel  rispetto  delle  esigenze  di  finanza
          pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
          del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
          e  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro". 
              24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4,  5,
          6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4,8, commi 2, 3 e
          4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto  legislativo
          31 marzo  1998,  n.  143,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  sono  abrogati,  ma  continuano  ad   essere
          applicati sino alla  data  di  approvazione  dello  statuto
          della SACE S.p.A. La titolarita' e  le  disponibilita'  del
          conto corrente acceso presso la  Tesoreria  centrale  dello
          Stato ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  143,  sono  trasferite  alla
          SACE S.p.A.,  con  funzioni  di  riserva,  a  fronte  degli
          impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato. 
              24-bis. La  SACE  Spa  puo'  destinare  propri  beni  e
          rapporti  giuridici  al  soddisfacimento  dei  diritti  dei
          portatori dei titoli  da  essa  emessi.  Si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo  5,
          commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
          SACE Spa ai sensi del presente comma non si  applicano  gli
          articoli da 2410 a 2420 del  Codice  civile.  Per  ciascuna
          emissione di titoli puo' essere nominato un  rappresentante
          comune dei portatori dei  titoli,  il  quale  ne  cura  gli
          interessi e in loro  rappresentanza  esclusiva  esercita  i
          poteri  stabiliti  in  sede  di   nomina   e   approva   le
          modificazioni delle condizioni delle operazioni.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche  concorrono
          al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
          i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 3,  4  e  5  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 243,  recante  disposizioni  per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione: 
                «Art. 3 (Principio dell'equilibrio dei bilanci). - 1.
          Le  amministrazioni  pubbliche  concorrono  ad   assicurare
          l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo  97,  primo
          comma, della Costituzione. 
              2. L'equilibrio dei bilanci  corrisponde  all'obiettivo
          di medio termine. 
              3. I  documenti  di  programmazione  finanziaria  e  di
          bilancio stabiliscono, per ciascuna annualita' del  periodo
          di  programmazione,   obiettivi   del   saldo   del   conto
          consolidato,   articolati   per   sottosettori,   tali   da
          assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di  medio
          termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento  a
          tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8.  Nei
          medesimi documenti sono indicate le misure da adottare  per
          conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato. 
              4.  Gli  obiettivi  di  cui  al  comma  3  possono,  in
          conformita'  all'ordinamento  dell'Unione  europea,  tenere
          conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con
          un  impatto  positivo  significativo  sulla  sostenibilita'
          delle finanze pubbliche 
              5. L'equilibrio dei  bilanci  si  considera  conseguito
          quando il saldo strutturale, calcolato nel  primo  semestre
          dell'esercizio successivo a quello al quale  si  riferisce,
          soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: 
                a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine
          ovvero evidenzia uno  scostamento  dal  medesimo  obiettivo
          inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1; 
                b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento
          all'obiettivo di medio  termine  nei  casi  previsti  dagli
          articoli  6  e  8  ovvero  evidenzia  uno  scostamento  dal
          medesimo percorso inferiore a quello indicato dall'articolo
          8, comma 1.» 
                «Art. 4 (Sostenibilita' del debito pubblico). - 1. Le
          amministrazioni  pubbliche  concorrono  ad  assicurare   la
          sostenibilita' del debito pubblico ai  sensi  dell'articolo
          97, primo comma, della Costituzione. 
              2. I  documenti  di  programmazione  finanziaria  e  di
          bilancio stabiliscono obiettivi relativi  al  rapporto  tra
          debito pubblico  e  prodotto  interno  lordo  coerenti  con
          quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea. 
              3. Qualora il rapporto tra  il  debito  pubblico  e  il
          prodotto interno lordo  superi  il  valore  di  riferimento
          definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in  sede  di
          definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3,
          si tiene conto della necessita' di garantire una  riduzione
          dell'eccedenza rispetto a tale valore in  coerenza  con  il
          criterio e la disciplina in materia  di  fattori  rilevanti
          previsti dal medesimo ordinamento. 
              4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  6,  comma
          6, non  e'  consentito  il  ricorso  all'indebitamento  per
          realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.» 
                «Art. 5 (Regole sulla spesa). -  1.  Il  tasso  annuo
          programmato di crescita della spesa  delle  amministrazioni
          pubbliche, al netto delle poste  indicate  dalla  normativa
          dell'Unione europea, non puo' essere superiore al tasso  di
          riferimento  calcolato  in   coerenza   con   la   medesima
          normativa. 
              2. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  tasso  di
          crescita di  cui  al  comma  1  e  il  conseguimento  degli
          obiettivi  programmatici,  i  documenti  di  programmazione
          finanziaria e di bilancio  indicano,  per  il  triennio  di
          riferimento, il livello della spesa  delle  amministrazioni
          pubbliche. 
              3.  Il  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
          avvalendosi  della  collaborazione  delle   amministrazioni
          interessate, provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
          livello di cui al comma 2. Il Governo, qualora  preveda  il
          superamento di tale livello, trasmette una  relazione  alle
          Camere, evidenziando  le  eventuali  misure  correttive  da
          adottare al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi programmatici.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26,  comma  7,  del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  recante
          misure  urgenti  in  materia   di   politiche   energetiche
          nazionali, produttivita' delle imprese e  attrazione  degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina: 
                «Art. 7 
              1.- 6-sexies. (omissis) 
              7. In caso di insufficienza delle  risorse  di  cui  al
          comma  6,  per  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
          dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei  prezzari
          utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere
          pubbliche avviate successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022  che
          siano relativi ad opere finanziate, in tutto  o  in  parte,
          con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
          regolamento (UE) 2021/241,  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
          «Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»,  con   una
          dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno  2022,  1.700
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026. Le risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei
          limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in  apposita
          contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Fermi  restando  gli
          interventi prioritari  individuati  al  primo  periodo,  al
          Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
          modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
          alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
          integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
          considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
          dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
          relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
          Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
          terzo periodo: (99) 
                a) il Commissario straordinario di  cui  all'articolo
          1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
          del 2021; 
                b)  la   societa'   Infrastrutture   Milano   Cortina
          2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 maggio 2020, n.  31,  per  la  realizzazione  delle
          opere di cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  3  del
          decreto-legge n. 16 del 2020; 
                c) l'Agenzia per la  coesione  territoriale  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 
              (omissis).» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure): 
                «Art. 10  (Misure  per  accelerare  la  realizzazione
          degli  investimenti  pubblici).  -  1.  Per  sostenere   la
          definizione e l'avvio delle  procedure  di  affidamento  ed
          accelerare l'attuazione  degli  investimenti  pubblici,  in
          particolare di quelli previsti dal  PNRR  e  dai  cicli  di
          programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020  e
          2021-2027,   le   amministrazioni   interessate,   mediante
          apposite  convenzioni,  possono  avvalersi   del   supporto
          tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi
          dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50. 
              2. L'attivita' di supporto di  cui  al  comma  1  copre
          anche le fasi di definizione,  attuazione,  monitoraggio  e
          valutazione  degli  interventi  e   comprende   azioni   di
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa,   anche
          attraverso   la   messa   a   disposizione    di    esperti
          particolarmente qualificati. 
              3. Ai fini dell'articolo  192,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita'
          economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al  valore
          della prestazione e la  motivazione  del  provvedimento  di
          affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso  al
          mercato, derivanti dal risparmio  di  tempo  e  di  risorse
          economiche,  mediante  comparazione   degli   standard   di
          riferimento della societa' Consip S.p.A. e  delle  centrali
          di committenza regionali. 
              4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9,
          comma 2, le Regioni, le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano  e  gli  enti  locali,   per   il   tramite   delle
          amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del
          supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma 1
          per  la  promozione  e  la  realizzazione  di  progetti  di
          sviluppo  territoriale  finanziati  da  fondi   europei   e
          nazionali. 
              5.  Il  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
          definisce, per le societa' in house  statali,  i  contenuti
          minimi  delle  convenzioni  per  l'attuazione   di   quanto
          previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le  Amministrazioni
          provvedono  nell'ambito   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione  vigente.  Laddove  ammissibili,  tali   oneri
          possono essere posti a carico delle  risorse  previste  per
          l'attuazione  degli  interventi  del  PNRR,  ovvero   delle
          risorse per l'assistenza  tecnica  previste  nei  programmi
          dell'Unione  europea  2021/2027  per  gli   interventi   di
          supporto agli stessi riferiti. 
              6.  Ai  fini  dell'espletamento  delle   attivita'   di
          supporto  di  cui  al  presente   articolo,   le   societa'
          interessate possono provvedere con le risorse interne,  con
          personale esterno, nonche' con il ricorso a competenze - di
          persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel
          rispetto di quanto stabilito  dal  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 e  dal  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175. 
              6-bis. In considerazione degli  effetti  dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa
          nel  calcolo  del  triennio   ai   fini   dell'applicazione
          dell'articolo 14, comma 5, ne'  ai  fini  dell'applicazione
          dell'articolo 21 del testo unico in materia di  societa'  a
          partecipazione pubblica, di cui al decreto  legislativo  19
          agosto 2016, n. 175. 
              6-ter. Ai  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
          stipulati, prorogati o rinnovati dalle societa' di  cui  al
          comma 1 per lo svolgimento delle attivita' di  supporto  di
          cui al presente articolo essenziali  per  l'attuazione  del
          progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19,
          21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81.  I
          contratti di lavoro a tempo determinato  di  cui  al  primo
          periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per
          un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
          non superiore alla durata di  attuazione  dei  progetti  di
          competenza delle singole  amministrazioni  e  comunque  non
          eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano,
          a pena di nullita',  il  progetto  del  PNRR  al  quale  e'
          riferita   la   prestazione    lavorativa;    il    mancato
          conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi  e
          finali, previsti dal progetto costituisce giusta  causa  di
          recesso  dell'amministrazione  dal   contratto   ai   sensi
          dell'articolo 2119 del codice civile. 
              6-quater.  Al  fine   di   accelerare   l'avvio   degli
          investimenti  di  cui  al  presente  articolo  mediante  il
          ricorso   a   procedure   aggregate   e   flessibili    per
          l'affidamento dei contratti  pubblici,  garantendo  laddove
          necessario l'applicazione uniforme  dei  principi  e  delle
          priorita'  trasversali  previsti  dal  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando  al  contempo  le
          attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi,  in
          attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con  le
          amministrazioni interessate, la societa'  Invitalia  S.p.A.
          promuove la  definizione  e  la  stipulazione  di  appositi
          accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini  e  delle
          condizioni che disciplinano le prestazioni ai  sensi  dell'
          articolo 54, comma 4, del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi  tecnici  e  dei
          lavori. La verifica  di  cui  all'articolo  26  del  citato
          decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio
          dei lavori  conseguenti  agli  accordi  quadro  aggiudicati
          nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo
          54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto  legislativo.
          I soggetti attuatori che  si  avvalgono  di  una  procedura
          avente ad oggetto accordi  quadro  per  servizi  tecnici  e
          lavori  non  sostengono  alcun  onere  per   attivita'   di
          centralizzazione delle committenze  in  quanto  gli  stessi
          sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5. 
              6-quinquies.  Gli  atti  normativi  o  i  provvedimenti
          attuativi dei piani o dei  programmi  di  cui  al  comma  1
          sottoposti al parere di cui all'articolo 2,  comma  3,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  adottati
          qualora il parere non sia reso entro  il  termine  previsto
          dal  citato  articolo  2,  comma  3.  Le  disposizioni  del
          presente  comma  non  si  applicano  agli  schemi  di  atto
          normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  l'Amministrazione
          competente ha  gia'  chiesto  l'iscrizione  all'ordine  del
          giorno della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»