Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente  decreto
i   Consorzi,   le   cooperative,   le   imprese   della   pesca    e
dell'acquacoltura che abbiano subito danni dalla prolificazione della
specie granchio blu (Callinectes sapidus e portunus segnis) che, alla
data del 01 gennaio 2022, dispongano di almeno  un'unita'  produttiva
stabilmente operativa sul territorio  nazionale  e  in  possesso  dei
codici ATECO 03.1, 03.2. e 03.11. 
  2. Sono escluse dalla concessione dei benefici di cui  al  presente
decreto le imprese che si trovano  nelle  condizioni  di  impresa  in
difficolta' cosi' come definita dai criteri di cui alla  sezione  2.2
degli orientamenti della Commissione sugli  aiuti  di  Stato  per  il
salvataggio e la  ristrutturazione  di  imprese  non  finanziarie  in
difficolta  (2014/C  249/01)  o  impresa  che  le   succede.   Questa
esclusione non si applica alle imprese le cui difficolta' finanziarie
sono state causate dai danni arrecati dal granchio  blu  «Callinectes
sapidus e Portunus segnis». 
  3. Sono escluse dai pagamenti risultanti dei  benefici  di  cui  al
presente decreto le imprese destinatarie di  un  ordine  di  recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione  che
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato  interno  e
che non hanno rimborsato o versato in  un  conto  bloccato  l'importo
totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli  interessi
di recupero.