Art. 2 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente decreto i Consorzi, le cooperative, le imprese della pesca e dell'acquacoltura che abbiano subito danni dalla prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus e portunus segnis) che, alla data del 01 gennaio 2022, dispongano di almeno un'unita' produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale e in possesso dei codici ATECO 03.1, 03.2. e 03.11. 2. Sono escluse dalla concessione dei benefici di cui al presente decreto le imprese che si trovano nelle condizioni di impresa in difficolta' cosi' come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta (2014/C 249/01) o impresa che le succede. Questa esclusione non si applica alle imprese le cui difficolta' finanziarie sono state causate dai danni arrecati dal granchio blu «Callinectes sapidus e Portunus segnis». 3. Sono escluse dai pagamenti risultanti dei benefici di cui al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.