Art. 3 Condizioni dei contributi 1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto e' condizionata all'avvio, da parte dei soggetti richiedenti, della rispettiva attivita' economica, alla data del 1° gennaio 2022 da accertarsi, per le imprese di pesca attraverso l'iscrizione nel R.I.P., registro imprese di pesca, e per i Consorzi, le cooperative, le imprese dell'acquacoltura nonche' le imprese della pesca lagunare professionale delle acque interne attraverso l'iscrizione presso il registro delle imprese delle CCIAA, nonche' della permanenza di tale requisito alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto. 2. La concessione del contributo e' subordinata, a pena di inammissibilita', alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti della seguente documentazione, da compilarsi secondo i termini e le modalita' che saranno comunicati con circolare del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto: a) domanda di accesso alle procedure di erogazione del contributo che prevede anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esente da bollo, attestante (allegato 1): limitatamente alle imprese del settore pesca marittima, di essere iscritte nel R.I.P., registro imprese di pesca alla data del 1° gennaio 2022 e di risultare in attivita' alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto; limitatamente ai Consorzi, alle cooperative, alle imprese del settore acquacoltura nonche' alle imprese del settore della pesca lagunare professionale delle acque interne, di essere iscritti come impresa attiva nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2022 e di risultare in attivita' alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto; di aver subito danni dalla prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus e portunus segnis); di non aver ottenuto altra agevolazione pubblica alla data di presentazione della domanda per la parte oggetto del contributo richiesto; b) copia delle fatture, intestate al beneficiario del contributo, concernenti le spese sostenute dal beneficiario per l'esecuzione degli interventi ammessi, corredate delle relative quietanze e delle copie della documentazione bancaria o postale attestante l'avvenuto pagamento; c) relazione sottoscritta da un tecnico abilitato con la quale si dimostra la relazione tra le perdite di prodotto subite e la presenza consistente di granchi blu; d) copia di un documento di identita' in corso di validita' del richiedente. 3. Gli aiuti di cui al presente decreto non riguardano le misure di cui al punto (135) degli «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 final). 4. Non sono ammissibili a domanda di contributo le imprese non conformi alle norme della Politica Comune della Pesca (PCP). Il beneficiario del contributo deve mantenere detta conformita' per tutto il periodo di attuazione del progetto («periodo di concessione») e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale dell'aiuto all'impresa. 5. Sono escluse dalla concessione dei benefici di cui al presente decreto le imprese che hanno commesso infrazioni gravi a norma dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, quelle che costituiscono o sostengono la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e le imprese i cui pescherecci sono inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento, in conformita' a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2022/2181.