Art. 3 
 
                      Condizioni dei contributi 
 
  1. La concessione dei contributi di  cui  al  presente  decreto  e'
condizionata all'avvio, da  parte  dei  soggetti  richiedenti,  della
rispettiva attivita' economica, alla data  del  1°  gennaio  2022  da
accertarsi, per le  imprese  di  pesca  attraverso  l'iscrizione  nel
R.I.P., registro imprese di pesca, e per i Consorzi, le  cooperative,
le imprese dell'acquacoltura nonche' le imprese della pesca  lagunare
professionale delle acque interne attraverso l'iscrizione  presso  il
registro delle imprese delle CCIAA, nonche' della permanenza di  tale
requisito alla data di presentazione della domanda  di  accesso  alle
agevolazioni di cui al presente decreto. 
  2.  La  concessione  del  contributo  e'  subordinata,  a  pena  di
inammissibilita',  alla   presentazione   da   parte   dei   soggetti
richiedenti della seguente documentazione, da  compilarsi  secondo  i
termini e le modalita'  che  saranno  comunicati  con  circolare  del
direttore della pesca marittima  e  dell'acquacoltura  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  da
emanarsi entro dieci  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto: 
    a) domanda di accesso alle procedure di erogazione del contributo
che prevede anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio  resa
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, esente da bollo, attestante (allegato 1): 
      limitatamente alle imprese  del  settore  pesca  marittima,  di
essere iscritte nel R.I.P., registro imprese di pesca alla  data  del
1°  gennaio  2022  e  di  risultare  in  attivita'  alla  data  della
presentazione della domanda  di  accesso  ai  contributi  di  cui  al
presente decreto; 
      limitatamente ai Consorzi, alle cooperative, alle  imprese  del
settore acquacoltura nonche' alle imprese  del  settore  della  pesca
lagunare professionale delle acque interne, di essere  iscritti  come
impresa attiva nel registro delle imprese alla data  del  1°  gennaio
2022 e di risultare in attivita' alla data della presentazione  della
domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto; 
      di aver subito danni dalla prolificazione della specie granchio
blu (Callinectes sapidus e portunus segnis); 
      di non aver ottenuto altra agevolazione pubblica alla  data  di
presentazione della domanda  per  la  parte  oggetto  del  contributo
richiesto; 
    b) copia delle fatture, intestate al beneficiario del contributo,
concernenti le spese  sostenute  dal  beneficiario  per  l'esecuzione
degli interventi ammessi, corredate delle relative quietanze e  delle
copie della documentazione bancaria o postale  attestante  l'avvenuto
pagamento; 
    c) relazione sottoscritta da un tecnico abilitato con la quale si
dimostra la relazione tra le perdite di prodotto subite e la presenza
consistente di granchi blu; 
    d) copia di un documento di identita' in corso di  validita'  del
richiedente. 
  3. Gli aiuti di cui al presente decreto non riguardano le misure di
cui al punto (135) degli «Orientamenti per gli  aiuti  di  Stato  nel
settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 final). 
  4. Non sono ammissibili a domanda  di  contributo  le  imprese  non
conformi alle norme della  Politica  Comune  della  Pesca  (PCP).  Il
beneficiario del contributo  deve  mantenere  detta  conformita'  per
tutto  il  periodo  di   attuazione   del   progetto   («periodo   di
concessione») e per un periodo  di  cinque  anni  dopo  il  pagamento
finale dell'aiuto all'impresa. 
  5. Sono escluse dalla concessione dei benefici di cui  al  presente
decreto le imprese  che  hanno  commesso  infrazioni  gravi  a  norma
dell'art. 42 del  regolamento  (CE)  n.  1005/2008  del  Consiglio  o
dell'art.  90  del  regolamento  (CE)  n.   1224/2009,   quelle   che
costituiscono o sostengono la pesca illegale, non  dichiarata  e  non
regolamentata (INN) e le  imprese  i  cui  pescherecci  sono  inclusi
nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, paragrafo  3,
del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di
un paese identificato  come  paese  terzo  non  cooperante  ai  sensi
dell'art. 33 di tale regolamento, in conformita'  a  quanto  previsto
dal regolamento delegato (UE) 2022/2181.