Art. 5 Misura del contributo concedibile 1. Il contributo e' concesso nella forma di contributo a fondo perduto in misura del 80% dei costi, effettivamente sostenuti in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b). 2. Il contributo e' concesso nella forma di contributo a fondo perduto in misura del 100% dei costi, effettivamente sostenuti in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, lettera c). 3. I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Qualora l'importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, si procedera' a ridurre proporzionalmente il contributo spettante per ogni singola impresa. 4. I contributi di cui al presente decreto possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili al tipo di aiuto in questione. 5. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili: a. con i pagamenti di cui al regolamento n. (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensita' di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente decreto; b. con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensita' di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal presente decreto. 6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile al contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.