Art. 5 
 
                  Misura del contributo concedibile 
 
  1. Il contributo e' concesso nella  forma  di  contributo  a  fondo
perduto in misura del 80%  dei  costi,  effettivamente  sostenuti  in
relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 4, comma 1,  lettere
a) e b). 
  2. Il contributo e' concesso nella  forma  di  contributo  a  fondo
perduto in misura del 100% dei  costi,  effettivamente  sostenuti  in
relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 4, comma 1,  lettera
c). 
  3. I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle  risorse
stanziate. Qualora  l'importo  totale  dei  contributi  da  concedere
superi   le   risorse   disponibili,   si   procedera'   a    ridurre
proporzionalmente il contributo spettante per ogni singola impresa. 
  4. I contributi di cui al presente decreto possono essere  cumulati
con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione  agli  stessi  costi
ammissibili, in tutto o in  parte  coincidenti,  unicamente  se  tale
cumulo  non  porta  al  superamento  dell'intensita'   di   aiuto   o
dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili al tipo  di  aiuto  in
questione. 
  5. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili: 
    a. con i pagamenti di cui al regolamento  n.  (UE)  2021/1139  in
relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo  a
un'intensita' di aiuto o un  importo  di  aiuto  superiori  a  quelli
stabiliti nel presente decreto; 
    b. con gli aiuti «de minimis»  in  relazione  agli  stessi  costi
ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensita' di aiuto  o  un
importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal presente decreto. 
    6. L'imposta sul valore aggiunto  (IVA)  non  e'  ammissibile  al
contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma  della
legislazione nazionale sull'IVA.