Art. 6 
 
                     Concessione del contributo 
 
  1. Ai fini della concessione del contributo le imprese  interessate
presentano al Ministero la relativa  richiesta,  nelle  modalita'  ed
entro i termini comunicati con circolare del direttore generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi entro  dieci
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. La Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura
svolge  l'istruttoria  sulle  richieste  pervenute,  verificandone  i
presupposti di legittimita' e ne quantifica l'ammontare per  ciascuna
impresa. 
  3. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura,
terminate le istruttorie  e  quantificato  l'ammontare  per  ciascuna
impresa, trasmette gli elenchi degli  aventi  diritto  ai  funzionari
delegati delle Capitanerie di porto sede di direzione marittima;