Art. 6 Concessione del contributo 1. Ai fini della concessione del contributo le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta, nelle modalita' ed entro i termini comunicati con circolare del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge l'istruttoria sulle richieste pervenute, verificandone i presupposti di legittimita' e ne quantifica l'ammontare per ciascuna impresa. 3. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, terminate le istruttorie e quantificato l'ammontare per ciascuna impresa, trasmette gli elenchi degli aventi diritto ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di direzione marittima;