Art. 7 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. I  funzionari  delegati  delle  Capitanerie  di  porto  sede  di
Direzione marittima provvedono, sulla base degli elenchi  di  cui  al
comma 3 dell'art. 6 all'emissione degli  ordinativi  di  pagamento  a
favore dei beneficiari.