Art. 5 
 
  1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma
3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  2  maggio
2001,  n.  345,  e'  effettuato  dalle  regioni  nel  rispetto  delle
procedure previste dal predetto decreto e dai  rispettivi  protocolli
d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 25 ottobre 2023 
 
                      p. Il Presidente del Consiglio dei ministri     
                  Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
                                       Calderoli                      

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 3036