Art. 5 1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e' effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2023 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3036