Avvertenza: 
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal  Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. 
  Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
  A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                              ((Art. 01 
 
 
   Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato 
 
  1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «dall'articolo 380, commi 1 e 2,
del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «,  per  i
reati di cui all'articolo 582, nel caso  di  cui  al  secondo  comma,
secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies  del  codice
penale,». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  3,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Ingresso  nel  territorio  dello  Stato).  -
          (omissis). 
                3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
          3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli  obblighi  assunti
          con  l'adesione   a   specifici   accordi   internazionali,
          consentira'  l'ingresso   nel   proprio   territorio   allo
          straniero che dimostri di  essere  in  possesso  di  idonea
          documentazione atta a confermare lo scopo e  le  condizioni
          del  soggiorno,  nonche'  la  disponibilita'  di  mezzi  di
          sussistenza sufficienti per  la  durata  del  soggiorno  e,
          fatta eccezione per i permessi di soggiorno per  motivi  di
          lavoro, anche per il ritorno nel Paese  di  provenienza.  I
          mezzi di sussistenza sono definiti con  apposita  direttiva
          emanata dal Ministro dell'interno, sulla base  dei  criteri
          indicati   nel   documento   di   programmazione   di   cui
          all'articolo 3, comma  1.  Non  e'  ammesso  in  Italia  lo
          straniero  che  non  soddisfi  tali  requisiti  o  che  sia
          considerato  una  minaccia  per  l'ordine  pubblico  o   la
          sicurezza dello Stato o  di  uno  dei  Paesi  con  i  quali
          l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone  dei
          controlli alle frontiere interne e la  libera  circolazione
          delle persone o che risulti condannato, anche con  sentenza
          non definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
          applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
          444 del codice di  procedura  penale,  per  reati  previsti
          dall'articolo 380, commi 1 e 2,  del  codice  di  procedura
          penale, per i reati di cui all'articolo 582,  nel  caso  di
          cui al secondo comma,  secondo  periodo,  e  agli  articoli
          583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati
          inerenti  gli  stupefacenti,  la  liberta'   sessuale,   il
          favoreggiamento   dell'immigrazione    clandestina    verso
          l'Italia e dell'emigrazione clandestina  dall'Italia  verso
          altri Stati o per reati diretti al reclutamento di  persone
          da destinare alla prostituzione o allo  sfruttamento  della
          prostituzione  o  di  minori  da  impiegare  in   attivita'
          illecite. Impedisce l'ingresso dello  straniero  in  Italia
          anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per  uno  dei
          reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III,
          sezione II, della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  relativi
          alla tutela del diritto di autore, e degli articoli  473  e
          474 del codice penale, nonche' dall'articolo 1 del  decreto
          legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24  del
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero  per  il
          quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai  sensi
          dell'articolo  29,  non  e'  ammesso   in   Italia   quando
          rappresenti una minaccia concreta e  attuale  per  l'ordine
          pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con
          i  quali  l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi   per   la
          soppressione dei controlli  alle  frontiere  interne  e  la
          libera circolazione delle persone. 
                (omissis)».