Art. 10 
 
Misure  relative   al   pagamento   delle   prestazioni   di   lavoro
  straordinario del personale delle Forze di polizia  ((e  del  Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco)) 
  1. Per l'anno 2023, al fine di  garantire  le  esigenze  di  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei  maggiori
impegni connessi  all'eccezionale  afflusso  migratorio,  le  risorse
destinate   alla   remunerazione   delle   prestazioni   di    lavoro
straordinario svolte dal personale delle  Forze  di  polizia  di  cui
((all'articolo  16  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121)),  sono
incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo  23,  comma  2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 15 milioni di euro,
come di seguito specificato: 
    a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro; 
    b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro; 
    c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro; 
    d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro. 
  ((1-bis. Per l'anno 2023, al  fine  di  garantire  le  esigenze  di
sicurezza nazionale, anche in relazione ai maggiori impegni  connessi
all'eccezionale  afflusso  migratorio,  le  risorse  destinate   alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro  straordinario  svolte  dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga  al
limite di cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, di 2,147 milioni di euro.)) 
  2. ((Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  17,147
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 15 milioni  di
euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 2,147
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza): 
                «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                  a) l'Arma dei carabinieri, quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                  b) il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  per  il
          concorso al  mantenimento  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica. 
                Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
                Le forze di polizia possono essere  utilizzate  anche
          per il servizio di pubblico soccorso.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
          al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi
          degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,  lettere  b),
          c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
          l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto  2015,
          n.   124,   in   materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
          Al fine di perseguire  la  progressiva  armonizzazione  dei
          trattamenti  economici  accessori   del   personale   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  contrattazione
          collettiva  nazionale,  per  ogni  comparto   o   area   di
          contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui  al
          comma 2, la graduale convergenza dei  medesimi  trattamenti
          anche    mediante    la    differenziata     distribuzione,
          distintamente  per  il   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale,   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
          di ciascuna amministrazione. 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
                3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
          previsto dal comma 2, le regioni e  gli  enti  locali,  con
          esclusione degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          possono  destinare   apposite   risorse   alla   componente
          variabile dei fondi per il salario  accessorio,  anche  per
          l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
          e il relativo mantenimento, nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
          della spesa di personale e in  coerenza  con  la  normativa
          contrattuale vigente per la medesima componente variabile. 
                4. A decorrere dal 1°  gennaio  2018  e  sino  al  31
          dicembre 2020, in via sperimentale, le  regioni  a  statuto
          ordinario  e  le  citta'  Metropolitane  che  rispettano  i
          requisiti di cui al secondo periodo  possono  incrementare,
          oltre il limite  di  cui  al  comma  2,  l'ammontare  della
          componente  variabile  dei  fondi  per  la   contrattazione
          integrativa destinata al personale  in  servizio  presso  i
          predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
          superiore a una percentuale della  componente  stabile  dei
          fondi medesimi definita  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato su proposta  del  Ministro
          per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo accordo in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  281  del  1997,
          entro novanta giorni dalla entrata in vigore  del  presente
          provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
          rispettare    ai    fini    della    partecipazione    alla
          sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
          in particolare dei seguenti parametri: 
                  a) fermo restando quanto disposto dall'articolo  1,
          comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il  rapporto
          tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
          al netto di quelle a destinazione vincolata; 
                  b) il rispetto  degli  obiettivi  del  pareggio  di
          bilancio di cui all'articolo  9  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 243; 
                  c) il rispetto del termine di pagamento dei  debiti
          di natura commerciale previsti dall'articolo 41,  comma  2,
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 
                  d) la dinamica del rapporto tra salario  accessorio
          e retribuzione complessiva. 
                4-bis. Il comma 4 del presente articolo  si  applica,
          in  via  sperimentale,  anche  alle   universita'   statali
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, tenendo conto, in particolare, dei  parametri  di
          cui alle lettere c) e d) del  secondo  periodo  del  citato
          comma 4, dell'indicatore delle spese di personale  previsto
          dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
          49,      e      dell'indicatore      di      sostenibilita'
          economico-finanziaria,   come   definito    agli    effetti
          dell'applicazione  dell'articolo  7  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 49 del 2012.  Con  il  medesimo  decreto  e'
          individuata la percentuale di cui al comma  4.  Sulla  base
          degli  esiti  della  sperimentazione,   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
          rettori delle universita' italiane,  puo'  essere  disposta
          l'applicazione in via permanente delle disposizioni di  cui
          al presente comma. 
                5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti  di
          cui al primo periodo del comma 4, con uno  o  piu'  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo n.  281  del  1997,  e'  disposto  il  graduale
          superamento degli attuali vincoli assunzionali,  in  favore
          di un meccanismo basato  sulla  sostenibilita'  finanziaria
          della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
          per  la   partecipazione   alla   sperimentazione,   previa
          individuazione  di  specifici  meccanismi  che   consentano
          l'effettiva assenza di nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. Nell'ambito della  sperimentazione,
          le procedure concorsuali  finalizzate  al  reclutamento  di
          personale in attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          comma, sono delegate dagli enti di  cui  al  comma  3  alla
          Commissione interministeriale RIPAM istituita  con  decreto
          interministeriale  del  25  luglio   1994,   e   successive
          modificazioni. 
                6. Sulla base degli esiti della sperimentazione,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, acquisita l'intesa in sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.
          281 del 1997, puo' essere disposta  l'applicazione  in  via
          permanente delle disposizioni contenute nei  commi  4  e  5
          nonche' l'eventuale  estensione  ad  altre  amministrazioni
          pubbliche,  ivi  comprese  quelle  del  servizio  sanitario
          nazionale, previa individuazione  di  specifici  meccanismi
          che consentano l'effettiva  assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                7. Nel caso  si  rilevino  incrementi  di  spesa  che
          compromettono gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono adottate le  necessarie
          misure correttive.» 
              - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, reca:
          «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30  settembre
          2004, n. 252». 
              - Si riporta il comma 607 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2021, n.  234  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024): 
                «607. E' istituito, nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  per  le
          assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  a  favore
          delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici  non
          economici nazionali e  delle  agenzie,  con  una  dotazione
          iniziale di 100  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  200
          milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 210 milioni di euro  per  l'anno  2025  e  200
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,  da  ripartire,
          sulla  base  delle  specifiche  richieste  pervenute  dalle
          predette amministrazioni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze.)»