Art. 11 
 
Misure per il potenziamento e  per  il  finanziamento  di  interventi
  diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili  del
  fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri,  e  del
  Corpo della Guardia di finanza 
  1. Al  fine  di  corrispondere  alle  contingenti  e  straordinarie
esigenze connesse all'espletamento dei  compiti  istituzionali  della
Polizia di Stato, anche  alla  luce  dei  maggiori  impegni  connessi
all'eccezionale afflusso migratorio ((e alla  accresciuta  necessita'
di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto altresi' della  crisi
mediorientale)), nei settori motorizzazione, armamento,  manutenzione
straordinaria e adattamento di  strutture  ed  impianti,  nonche'  di
quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile((, per il potenziamento)) del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  nei  settori  dei   dispositivi   di   protezione
individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore  del  Ministero
dell'interno, e' autorizzata la spesa complessiva  di  5  milioni  di
euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli  anni
dal 2024 al 2030, da destinare: 
    a) quanto a ((3,75 milioni di euro))  per  l'anno  2023  e  a  15
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2030,  alla
Polizia di Stato per l'acquisto  e  il  potenziamento  dell'armamento
speciale per il contrasto  ((della  criminalita'  organizzata  e  del
terrorismo))  internazionale  nonche'   per   il   finanziamento   di
interventi ((per i settori)) motorizzazione, armamento, di acquisto e
di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture; 
    b) quanto a ((1,25 milioni di  euro))  per  l'anno  2023  e  a  5
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2030,  al
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile((, in favore del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
per interventi  di  acquisto  e  di  potenziamento  nei  settori  dei
dispositivi   di   protezione    individuale    e    dell'innovazione
tecnologica.)) 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma   1,   pari
complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a  20  milioni
di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2030,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, ((allo scopo
parzialmente utilizzando  l'accantonamento))  relativo  al  Ministero
dell'interno. 
  ((2-bis. Il comma 6 dell'articolo 13 del  decreto-legge  13  giugno
2023, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  10  agosto
2023, n. 103, e' abrogato.)) 
  3. Al  fine  di  corrispondere  alle  contingenti  e  straordinarie
esigenze connesse all'espletamento dei  compiti  istituzionali  delle
Forze armate  e  dell'Arma  dei  carabinieri,  anche  alla  luce  dei
maggiori impegni connessi  all'eccezionale  afflusso  migratorio,  e'
autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023
e di 9 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  da
destinare al potenziamento e al finanziamento di  interventi  diretti
all'ammodernamento, al supporto logistico,  all'acquisto  di  beni  e
servizi ((nei settori)) dell'equipaggiamento,  dell'armamento,  degli
strumenti  telematici  ((e  dell'innovazione))  tecnologica,  nonche'
all'acquisto,  alla  manutenzione   e   all'adattamento   di   mezzi,
infrastrutture e impianti. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma   3,   pari
complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di
euro per ciascuno degli anni ((2024 e 2025, si provvede, quanto)) a 2
milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2024  e  2025,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento ((del fondo speciale di parte  corrente  iscritto)),  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
((per   l'anno   2023)),   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, ((e, quanto a  5
milioni di euro)) per ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni  dello  stanziamento  ((del
fondo speciale di conto capitale iscritto)),  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  ((per  l'anno
2023)), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa. 
  5. Al  fine  di  corrispondere  alle  contingenti  e  straordinarie
esigenze connesse  all'espletamento  dei  compiti  istituzionali  del
Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori  impegni
connessi all'eccezionale afflusso migratorio, e' autorizzata la spesa
complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di  4  milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  da   destinare   al
potenziamento   e   al   finanziamento    di    interventi    diretti
all'ammodernamento, al supporto logistico,  all'acquisto  di  beni  e
servizi ((nei settori)) dell'equipaggiamento,  dell'armamento,  degli
strumenti  telematici  ((e  dell'innovazione))  tecnologica,  nonche'
all'acquisto,  alla  manutenzione   e   all'adattamento   di   mezzi,
infrastrutture e impianti. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  5,  pari  a  1
milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento ((del fondo speciale di parte corrente iscritto)),
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
((per   l'anno   2023)),   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge  13  giugno  2023,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  10  agosto   2023,   n.   103
          (Disposizioni  urgenti   per   l'attuazione   di   obblighi
          derivanti da atti dell'Unione europea  e  da  procedure  di
          infrazione e pre-infrazione pendenti  nei  confronti  dello
          Stato italiano), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 13 (Disposizioni per  il  personale  volontario
          del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco.  Procedura  di
          infrazione n. 2014/4231). - 1.  Al  decreto  legislativo  8
          marzo  2006,   n.   139,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente periodo: "Le assunzioni in deroga,  di  cui  al
          quarto  periodo,  nella  qualifica  di  vigile  del   fuoco
          avvengono, per il  30  per  cento  dei  posti  disponibili,
          mediante  ricorso  alla  graduatoria   formata   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre  2017,
          n.  205,  relativa  al  personale  volontario   del   Corpo
          nazionale."; 
                  b) nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12
          e' aggiunto il seguente: 
                    "Art.  12-bis  (Disposizioni  per  il   personale
          volontario). - 1. Le  disposizioni  di  cui  alla  presente
          sezione si applicano esclusivamente al personale volontario
          iscritto nell'elenco per le  necessita'  dei  distaccamenti
          volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  di  cui
          all'articolo 6. 
                    2. Nelle more dell'adozione  del  regolamento  di
          cui  all'articolo  8,  comma   2,   le   disposizioni   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  6  febbraio   2004,   n.   76,   si   applicano
          esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco
          per le necessita' dei  distaccamenti  volontari  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.". 
                2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la  parola  «fuoco»
          sono aggiunte le seguenti:  "iscritto  nell'elenco  per  le
          necessita' dei distaccamenti volontari di cui  all'articolo
          6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". 
                3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito per  le
          necessita' delle strutture centrali e periferiche, ai sensi
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.
          139, e la graduatoria formata  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  ai  fini,
          rispettivamente, delle  quote  di  riserva  dei  posti  nei
          concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  di  cui  al  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,   nonche'   delle
          eventuali  assunzioni  in  deroga  previste  dalla  vigente
          normativa. 
                4. In relazione alle assunzioni effettuate attingendo
          alla graduatoria formata ai sensi  dell'articolo  1,  comma
          295, della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  l'assenza
          ingiustificata o la mancata partecipazione per  due  volte,
          anche se giustificata,  all'accertamento  dell'idoneita'  o
          dei requisiti di  idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale,
          determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria. 
                5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2
          si applicano al compimento delle procedure assunzionali  di
          cui all'articolo 12 del presente decreto e  comunque  entro
          il 30 ottobre  2024.  Per  assicurare  la  continuita'  dei
          servizi del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  fino
          all'inizio del corso di formazione di  cui  all'articolo  6
          del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  il
          personale assunto nel ruolo di vigile del  fuoco  ai  sensi
          dell'articolo 12 del  presente  decreto,  nominato  allievo
          vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni  relative
          alle capacita'  professionali  acquisite  come  volontario.
          Tale periodo  viene  computato  ai  fini  dell'applicazione
          pratica  prevista  dal  medesimo  articolo  6  del  decreto
          legislativo n. 217 del 2005. 
                6. abrogato»