Art. 11 Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza 1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio ((e alla accresciuta necessita' di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto altresi' della crisi mediorientale)), nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, nonche' di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile((, per il potenziamento)) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore del Ministero dell'interno, e' autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinare: a) quanto a ((3,75 milioni di euro)) per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto ((della criminalita' organizzata e del terrorismo)) internazionale nonche' per il finanziamento di interventi ((per i settori)) motorizzazione, armamento, di acquisto e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture; b) quanto a ((1,25 milioni di euro)) per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile((, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per interventi di acquisto e di potenziamento nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica.)) 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, ((allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento)) relativo al Ministero dell'interno. ((2-bis. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e' abrogato.)) 3. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, e' autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi ((nei settori)) dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici ((e dell'innovazione)) tecnologica, nonche' all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni ((2024 e 2025, si provvede, quanto)) a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ((del fondo speciale di parte corrente iscritto)), ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ((per l'anno 2023)), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, ((e, quanto a 5 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento ((del fondo speciale di conto capitale iscritto)), ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ((per l'anno 2023)), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 5. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, e' autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi ((nei settori)) dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici ((e dell'innovazione)) tecnologica, nonche' all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ((del fondo speciale di parte corrente iscritto)), ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ((per l'anno 2023)), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231). - 1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale."; b) nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente: "Art. 12-bis (Disposizioni per il personale volontario). - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6. 2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.". 2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola «fuoco» sono aggiunte le seguenti: "iscritto nell'elenco per le necessita' dei distaccamenti volontari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". 3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le necessita' delle strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonche' delle eventuali assunzioni in deroga previste dalla vigente normativa. 4. In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneita' o dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si applicano al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del presente decreto e comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuita' dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, nominato allievo vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative alle capacita' professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005. 6. abrogato»