Art. 2 
 
 
Potenziamento dei controlli sulle domande di  visto  di  ingresso  in
                               Italia 
 
  1. Per potenziare i controlli sulle domande di  visto  di  ingresso
per l'Italia,  possono  essere  destinate  presso  le  rappresentanze
diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori  ruolo
presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale, fino  a  20  unita'  di  personale  dei  ruoli  degli
ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. ((All'atto del
collocamento  fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento stesso, un numero di  posti  equivalente  dal  punto  di
vista finanziario.)) Il predetto personale opera altresi' secondo  le
linee di indirizzo del Ministero  dell'interno -  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. Fatti salvi  i  casi  di  cui  all'articolo  170,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio
1967, n. 18, il periodo minimo e massimo di  permanenza  in  sede  e'
fissato rispettivamente in due e quattro anni. 
  2.  Al  personale  del  ruolo  ispettori  e  a  quello  del   ruolo
sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto  dalla  parte
terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
18((, per il posto, rispettivamente,)) di assistente amministrativo e
di  coadiutore.  All'erogazione  di  detto  trattamento  provvede  il
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
che, nelle more dell'istituzione  dei  posti  di  organico  ai  sensi
dell'articolo 32  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e' autorizzato a corrispondere anticipazioni per
l'intero ammontare spettante. 
  3. Il trattamento economico previsto per il  servizio  prestato  in
Italia  rimane  a  carico  dell'amministrazione  di  appartenenza   e
continua a essere erogato dagli uffici che vi  provvedevano  all'atto
del collocamento fuori ruolo. 
  4. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 125.000 per l'anno  2023  e  di  euro  3,7  milioni  annui  a
decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a  euro  3,7  milioni  annui  a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La parte  terza  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   5   gennaio   1967,   n.    18    (Ordinamento
          dell'Amministrazione  degli  affari  esteri)  concerne   il
          Trattamento economico  all'estero.  Viaggi  -  Disposizioni
          generali. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  32  e  170  del
          citato del citato decreto del Presidente della Repubblica 5
          gennaio 1967, n. 18: 
                «Art. 32 (Istituzione, qualificazione e  ripartizione
          di posti di organico degli uffici all'estero). - I posti di
          organico degli  uffici  all'estero  di  cui  al  precedente
          articolo sono istituiti in  corrispondenza  delle  funzioni
          proprie  della   carriera   diplomatica,   della   carriera
          direttiva amministrativa, della carriera del  personale  di
          cancelleria, della carriera degli  assistenti  commerciali,
          della carriera esecutiva e di  quelle  ausiliarie.  Possono
          essere altresi' istituiti posti per  il  personale  di  cui
          agli articoli 139 e 168. 
                L'istituzione e la soppressione dei posti di organico
          per  ciascuna  rappresentanza  diplomatica  e  per  ciascun
          ufficio  consolare  di  I  categoria  sono   disposte,   in
          relazione  alle  esigenze  di  servizio,  con  decreto  del
          Ministro per gli affari esteri di concerto con il  Ministro
          per il tesoro. 
                Nell'ambito   dei   posti   istituiti   in   ciascuna
          rappresentanza diplomatica e in ciascun  ufficio  consolare
          in corrispondenza delle  funzioni  proprie  della  carriera
          diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui
          sono collegate funzioni nei settori commerciale, sociale  e
          della  emigrazione,  culturale,  informazione   e   stampa,
          nonche'  funzioni  consolari  nelle  Cancellerie  consolari
          presso Missioni diplomatiche. 
                Il   regolamento   stabilisce   le   modalita'    per
          l'assegnazione di  posti,  in  uffici  fuori  dell'area  di
          specializzazione, a  funzionari  diplomatici  specializzati
          per aree geografiche che vi  siano  destinati  con  compiti
          inerenti alla specializzazione nonche' per la  ripartizione
          dei posti organici  per  il  personale  della  carriera  di
          cancelleria e della carriera esecutiva  in  relazione  alla
          specializzazione posseduta.» 
                «Art. 170 (Assegni  e  indennita').  -  Il  personale
          dell'Amministrazione  degli  affari  esteri,   oltre   allo
          stipendio e agli assegni di carattere fisso e  continuativo
          previsti per l'interno, compresa l'eventuale  indennita'  o
          retribuzione di  posizione  nella  misura  minima  prevista
          dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni
          sia  diversamente  disposto,  percepisce,  quando   e'   in
          servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
          consolari di  prima  categoria,  l'indennita'  di  servizio
          all'estero, stabilita per il posto di organico che  occupa,
          nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base
          alle disposizioni del presente decreto. 
                Nessun'altra  indennita'  ordinaria  e  straordinaria
          puo' essere concessa,  a  qualsiasi  titolo,  al  personale
          suddetto in relazione al servizio  prestato  all'estero  in
          aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto. 
                Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni
          della presente parte si applicano al  personale  dei  ruoli
          organici dell'Amministrazione degli affari esteri. 
                Ai fini delle disposizioni della  presente  parte  si
          intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre  che
          minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i  figli
          naturali legalmente riconosciuti,  i  figli  adottivi,  gli
          affiliati,  i  figli  nati  da  precedente  matrimonio  del
          coniuge, nonche' i figli maggiorenni  inabili  a  qualsiasi
          proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
          previste dall'articolo 7 comma 3,  della  legge  31  luglio
          1975, n. 364. 
                Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per
          un periodo che, anche per effetto  di  eventuali  proroghe,
          non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale
          ha titolo al trattamento economico  di  cui  alla  presente
          parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli  173,
          175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche'  al  primo
          comma dell'articolo 200. 
                Le disposizioni di cui agli articoli 175,  176,  178,
          179, 181 e al titolo II della parte terza  si  interpretano
          nel senso che non si applicano al personale assegnato o  in
          servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede  in
          Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi
          delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere  dal
          loro   effettivo   trasferimento   presso   la    residenza
          demaniale.»