((Art. 3 
 
 
Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e  al  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
                            2002, n. 115 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  quando  la  domanda
reiterata e' presentata nella fase di esecuzione di un  provvedimento
di  allontanamento  dello   straniero   dal   territorio   nazionale,
convalidato dall'autorita' giudiziaria ai sensi  degli  articoli  13,
comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25  luglio  1998,
n. 286, il questore, sulla  base  del  parere  del  presidente  della
Commissione territoriale del luogo in cui e'  in  corso  il  predetto
allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare  della
domanda e  ne  dichiara  l'inammissibilita',  senza  pregiudizio  per
l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono
nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della  protezione
internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b),  fermi
restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi  elementi
rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione  internazionale
o del divieto di espulsione ai sensi del  predetto  articolo  19,  la
Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame.»; 
  b) all'articolo 35, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo:  «Il  questore,  eseguita  l'espulsione  nei  casi  di   cui
all'articolo 28-bis, ad esclusione  del  caso  di  cui  al  comma  1,
lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del  caso  di
cui al comma 1, lettera e), ne  da'  comunicazione  alle  Commissioni
territoriali, che tempestivamente la trasmettono al giudice  ai  fini
di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo.»; 
  c) all'articolo 35-bis: 
  1) il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
  «17. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio  a  spese  dello
Stato e l'impugnazione ha ad oggetto  una  decisione  adottata  dalla
Commissione territoriale ai sensi degli articoli  29,  29-bis  e  32,
comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente  il
ricorso, procede in conformita' all'articolo 74 del testo  unico  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  e
provvede alla  revoca  ai  sensi  dell'articolo  136,  comma  2,  del
medesimo testo unico.  Se  non  ritiene  le  pretese  del  ricorrente
manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui  al
comma 13, primo periodo, del presente articolo.»; 
  2) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: 
  «17-bis. Quando il ricorrente e'  ammesso  al  patrocinio  a  spese
dello  Stato  e  il  giudice   rigetta   l'istanza   di   sospensione
dell'efficacia esecutiva della decisione adottata  dalla  Commissione
territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera  b-bis),
dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio  a  spese
dello Stato. Nello stesso modo  procede  quando  e'  stata  rigettata
l'istanza di sospensione  dell'efficacia  esecutiva  della  decisione
adottata   dalla   Commissione   territoriale   e   perviene,   prima
dell'adozione del  decreto  decisorio  di  cui  al  comma  13,  primo
periodo,  la   comunicazione   dell'avvenuta   espulsione,   di   cui
all'articolo 35, comma 2-bis.». 
  2.  Al  comma  1  dell'articolo  130-bis  del  testo  unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, le parole: «al difensore non e' liquidato  alcun
compenso» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  difensore  non  ha
diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione
ne da' atto nel provvedimento decisorio».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  29-bis,  35  e
          35-bis del decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25
          (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
          per le procedure applicate negli Stati membri ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello status  di  rifugiato),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione
          di  un  provvedimento  di  allontanamento).  -  1.  Se   lo
          straniero presenta una prima domanda reiterata  nella  fase
          di esecuzione di  un  provvedimento  che  ne  comporterebbe
          l'imminente allontanamento  dal  territorio  nazionale,  la
          domanda e' trasmessa con immediatezza al  presidente  della
          Commissione territoriale competente, che procede  all'esame
          preliminare entro tre giorni, valutati anche  i  rischi  di
          respingimento diretti e  indiretti,  e  contestualmente  ne
          dichiara l'inammissibilita' ove  non  siano  stati  addotti
          nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera
          b). 
                1-bis. Fuori dei casi di cui al comma  1,  quando  la
          domanda reiterata e' presentata nella fase di esecuzione di
          un provvedimento  di  allontanamento  dello  straniero  dal
          territorio    nazionale,     convalidato     dall'autorita'
          giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e  14,
          comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il
          questore,  sulla  base  del  parere  del  presidente  della
          Commissione territoriale del luogo in cui e'  in  corso  il
          predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame
          preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilita',
          senza  pregiudizio  per  l'esecuzione  della  procedura  di
          allontanamento,  quando  non  sussistono   nuovi   elementi
          rilevanti  ai  fini  del  riconoscimento  della  protezione
          internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  lettera
          b),  fermi  restando  i  divieti  di  espulsione   di   cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del
          riconoscimento  della  protezione  internazionale   o   del
          divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la
          Commissione territoriale competente  procede  all'ulteriore
          esame.» 
                «Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso i provvedimenti
          adottati  dalla  Commissione  territoriale  e   avverso   i
          provvedimenti   della   Commissione   nazionale   di    cui
          all'articolo   33   e'   ammesso   ricorso    all'autorita'
          giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso
          in cui  l'interessato  abbia  richiesto  il  riconoscimento
          dello  status  di  rifugiato  e  sia   stata   riconosciuta
          esclusivamente la protezione sussidiaria  o  la  protezione
          speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1. 
                2.  Le  controversie  di  cui   al   comma   1   sono
          disciplinate dall'articolo 35-bis. 
                2-bis. I provvedimenti  comunicati  alla  Commissione
          nazionale ovvero alle  Commissioni  territoriali  ai  sensi
          dell'articolo 35-bis, commi 4 e  13,  sono  tempestivamente
          trasmessi  dalle  medesime   Commissioni   territoriali   o
          nazionali  al  questore  del   luogo   di   domicilio   del
          ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli
          adempimenti conseguenti. Il questore, eseguita l'espulsione
          nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso
          di cui al comma  1,  lettera  b),  e  di  cui  all'articolo
          28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma  1,  lettera
          e), ne da' comunicazione alle Commissioni territoriali, che
          tempestivamente la trasmettono al giudice ai  fini  di  cui
          all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo.» 
                «Art.  35-bis  (Delle  controversie  in  materia   di
          riconoscimento della protezione internazionale).  -  1.  Le
          controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   dei
          provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche  per  mancato
          riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a
          norma  dell'articolo  32,  comma  3,  sono  regolate  dalle
          disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
          di procedura civile,  ove  non  diversamente  disposto  dal
          presente articolo. 
                2.   Il   ricorso   e'   proposto,    a    pena    di
          inammissibilita', entro trenta giorni  dalla  notificazione
          del provvedimento,  ovvero  entro  sessanta  giorni  se  il
          ricorrente si trova in un  Paese  terzo  al  momento  della
          proposizione del ricorso, e puo' essere depositato anche  a
          mezzo del servizio postale ovvero per  il  tramite  di  una
          rappresentanza diplomatica o  consolare  italiana.  In  tal
          caso  l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro
          all'autorita'  giudiziaria  italiana  sono  effettuati  dai
          funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
          al  procedimento  sono  effettuate   presso   la   medesima
          rappresentanza.  La  procura  speciale  al   difensore   e'
          rilasciata altresi' dinanzi  all'autorita'  consolare.  Nei
          casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, e nei casi in
          cui nei confronti  del  ricorrente  e'  stato  adottato  un
          provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del
          decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,  i  termini
          previsti dal presente comma sono ridotti della meta'. 
                3. La proposizione del ricorso  sospende  l'efficacia
          esecutiva del provvedimento  impugnato,  tranne  che  nelle
          ipotesi in cui il ricorso viene proposto: 
                  a) da parte di un soggetto  nei  cui  confronti  e'
          stato adottato  un  provvedimento  di  trattenimento  nelle
          strutture  di   cui   all'articolo   10-ter   del   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero  nei  centri  di
          cui all'articolo 14 del  medesimo  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286; 
                  b)   avverso   il   provvedimento   che    dichiara
          inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione
          internazionale; 
                  c)  avverso  il  provvedimento   di   rigetto   per
          manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma  1,
          lettera b-bis); 
                  d) avverso il provvedimento adottato nei  confronti
          dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma  2,  lettere
          b), b-bis), c) ed e); 
                  d-bis)  avverso  il  provvedimento  relativo   alla
          domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b). 
                4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c),
          d)  e  d-bis),  l'efficacia  esecutiva  del   provvedimento
          impugnato puo' tuttavia essere  sospesa,  quando  ricorrono
          gravi e circostanziate  ragioni  e  assunte,  ove  occorra,
          sommarie informazioni, con decreto  motivato,  adottato  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 4-bis,  del  decreto-legge  17
          febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 13 aprile 2017, n. 46,  e  pronunciato  entro  cinque
          giorni dalla presentazione dell'istanza  di  sospensione  e
          senza la  preventiva  convocazione  della  controparte.  Il
          decreto con il quale e' concessa o  negata  la  sospensione
          del provvedimento impugnato e'  notificato,  a  cura  della
          cancelleria  e  con  le  modalita'  di  cui  al  comma   6,
          unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque  giorni
          dalla  notificazione  le  parti  possono  depositare   note
          difensive. Entro i cinque giorni successivi  alla  scadenza
          del termine di cui al  periodo  precedente  possono  essere
          depositate note di replica. Qualora siano state  depositate
          note ai sensi del  terzo  e  quarto  periodo  del  presente
          comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro  i
          successivi cinque giorni, conferma,  modifica  o  revoca  i
          provvedimenti gia' emanati. Il decreto emesso a  norma  del
          presente comma non e' impugnabile. Nei  casi  di  cui  alle
          lettere b), c) e  d),  del  comma  3  quando  l'istanza  di
          sospensione e' accolta,  al  ricorrente  e'  rilasciato  un
          permesso di soggiorno per richiesta asilo. 
                5.  La  proposizione  del  ricorso   o   dell'istanza
          cautelare ai sensi del comma  4  non  sospende  l'efficacia
          esecutiva  del  provvedimento  che  respinge   o   dichiara
          inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito  di  una
          decisione definitiva che respinge o dichiara  inammissibile
          una prima domanda reiterata, ovvero dichiara  inammissibile
          la   domanda    di    riconoscimento    della    protezione
          internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis. 
                6.  Il  ricorso   e'   notificato,   a   cura   della
          cancelleria,   al   Ministero   dell'interno,   presso   la
          commissione o la sezione che ha adottato l'atto  impugnato,
          nonche', limitatamente ai casi di cessazione o revoca della
          protezione internazionale, alla Commissione  nazionale  per
          il diritto di asilo; il ricorso e'  trasmesso  al  pubblico
          ministero,  che,  entro  venti  giorni,   stende   le   sue
          conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma,  del
          codice   di   procedura   civile,   rilevando   l'eventuale
          sussistenza  di  cause  ostative  al  riconoscimento  dello
          status di rifugiato e della protezione sussidiaria. 
                7.  Il  Ministero  dell'interno,   limitatamente   al
          giudizio di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi
          direttamente di propri dipendenti o  di  un  rappresentante
          designato dal presidente della Commissione che ha  adottato
          l'atto  impugnato.  Si  applica,  in  quanto   compatibile,
          l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di  procedura
          civile. Il Ministero dell'interno  puo'  depositare,  entro
          venti giorni dalla  notificazione  del  ricorso,  una  nota
          difensiva. 
                8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di
          diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato,
          rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo
          14, comma 1, al suo difensore munito  di  procura  dopo  la
          verifica della procura effettuata a cura della  cancelleria
          del giudice competente per l'impugnazione, con le modalita'
          previste dalle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  16.
          Entro venti giorni  dalla  notificazione  del  ricorso,  la
          Commissione mette a disposizione del giudice  mediante  gli
          strumenti del processo  civile  telematico  il  verbale  di
          trascrizione della videoregistrazione redatto a  norma  del
          medesimo articolo 14,  comma  1,  copia  della  domanda  di
          protezione internazionale  e  di  tutta  la  documentazione
          acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo
          III,  nonche'  l'indicazione  delle  informazioni  di   cui
          all'articolo  8,  comma  3,  utilizzate   ai   fini   della
          decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a
          disposizione  del  giudice  la  videoregistrazione  con  le
          modalita' previste dalle  specifiche  tecniche  di  cui  al
          comma 16. 
                9.  Il  procedimento  e'  trattato   in   camera   di
          consiglio. Per la decisione  il  giudice  si  avvale  anche
          delle         informazioni         sulla         situazione
          socio-politico-economica del Paese di provenienza  previste
          dall'articolo 8,  comma  3  che  la  Commissione  nazionale
          aggiorna costantemente e  rende  disponibili  all'autorita'
          giudiziaria  con  modalita'   previste   dalle   specifiche
          tecniche di cui al comma 16. 
                10. E' fissata  udienza  per  la  comparizione  delle
          parti esclusivamente quando il giudice: 
                  a) visionata la videoregistrazione di cui al  comma
          8,     ritiene     necessario     disporre      l'audizione
          dell'interessato; 
                  b) ritiene  indispensabile  richiedere  chiarimenti
          alle parti; 
                  c)  dispone  consulenza   tecnica   ovvero,   anche
          d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova. 
                11. L'udienza e'  altresi'  disposta  quando  ricorra
          almeno una delle seguenti ipotesi: 
                  a) la videoregistrazione non e' disponibile; 
                  b) l'interessato ne abbia fatto motivata  richiesta
          nel ricorso introduttivo e il  giudice,  sulla  base  delle
          motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la  trattazione
          del  procedimento  in  udienza  essenziale  ai  fini  della
          decisione; 
                  c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non
          dedotti nel corso della procedura amministrativa  di  primo
          grado. 
                12. Il ricorrente puo' depositare una nota  difensiva
          entro i venti giorni successivi alla scadenza  del  termine
          di cui al comma 7, terzo periodo. 
                13.  Entro  quattro  mesi  dalla  presentazione   del
          ricorso, il Tribunale decide,  sulla  base  degli  elementi
          esistenti al  momento  della  decisione,  con  decreto  che
          rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status
          di rifugiato o di persona cui e'  accordata  la  protezione
          sussidiaria. Il decreto non e' reclamabile. La  sospensione
          degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al  comma
          3, viene meno se con  decreto,  anche  non  definitivo,  il
          ricorso e' rigettato. La disposizione  di  cui  al  periodo
          precedente si applica anche relativamente agli effetti  del
          provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il
          termine per proporre ricorso per cassazione  e'  di  giorni
          trenta e decorre dalla comunicazione  del  decreto  a  cura
          della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della
          parte  non  costituita.  La  procura  alle  liti   per   la
          proposizione  del  ricorso  per  cassazione   deve   essere
          conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in  data
          successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a  tal
          fine il difensore certifica la  data  di  rilascio  in  suo
          favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte
          di cassazione decide sull'impugnazione entro sei  mesi  dal
          deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi,  il
          giudice  che  ha  pronunciato  il  decreto  impugnato  puo'
          disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto,
          con conseguente  ripristino,  in  caso  di  sospensione  di
          decreto  di  rigetto,  della   sospensione   dell'efficacia
          esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione
          di cui al periodo precedente  e'  disposta  su  istanza  di
          parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione
          del ricorso per cassazione. La controparte puo'  depositare
          una  propria  nota  difensiva  entro  cinque  giorni  dalla
          comunicazione, a cura della  cancelleria,  dell'istanza  di
          sospensione. Il giudice decide entro  i  successivi  cinque
          giorni con decreto non impugnabile. 
                14.  La  sospensione  dei  termini  processuali   nel
          periodo feriale  non  opera  nei  procedimenti  di  cui  al
          presente articolo. 
                15. La controversia e' trattata in ogni grado in  via
          di urgenza. 
                16. Le specifiche tecniche di cui  al  comma  8  sono
          stabilite  d'intesa  tra  i  Ministeri  della  giustizia  e
          dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  articolo,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e sui siti internet dei  medesimi
          Ministeri. 
                17. Quando il ricorrente e' ammesso al  patrocinio  a
          spese dello  Stato  e  l'impugnazione  ha  ad  oggetto  una
          decisione adottata dalla Commissione territoriale ai  sensi
          degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il
          giudice, quando rigetta integralmente il  ricorso,  procede
          in conformita' all'articolo 74 del testo unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115 e provvede alla  revoca  ai  sensi  dell'articolo  136,
          comma 2, del  medesimo  testo  unico.  Se  non  ritiene  le
          pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne  indica
          le ragioni nel decreto di cui al comma 13,  primo  periodo,
          del presente articolo. 
                17-bis. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio
          a spese dello Stato  e  il  giudice  rigetta  l'istanza  di
          sospensione  dell'efficacia   esecutiva   della   decisione
          adottata   dalla   Commissione   territoriale   ai    sensi
          dell'articolo 28-bis, comma  2,  lettera  b-bis),  dichiara
          contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a  spese
          dello Stato. Nello stesso  modo  procede  quando  e'  stata
          rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
          della decisione adottata dalla Commissione  territoriale  e
          perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di  cui
          al comma 13, primo periodo, la comunicazione  dell'avvenuta
          espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis. 
                18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del provvedimento  con  cui  il  responsabile  dei
          sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero   della
          giustizia attesta la piena funzionalita'  dei  sistemi  con
          riguardo ai procedimenti di cui al  presente  articolo,  il
          deposito dei provvedimenti,  degli  atti  di  parte  e  dei
          documenti  relativi  ai  medesimi  procedimenti  ha   luogo
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
          della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti  informatici.  Resta  salva   la   facolta'   del
          ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito
          con modalita' non telematiche. In  ogni  caso,  il  giudice
          puo' autorizzare il deposito con modalita' non  telematiche
          quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
          funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 130-bis del decreto
          del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di spese di giustizia),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  130-bis  (Esclusione  dalla  liquidazione  dei
          compensi al difensore e al consulente tecnico di parte).  -
          1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e'  dichiarata
          inammissibile,   il   difensore   non   ha   diritto   alla
          liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne
          da' atto nel provvedimento decisorio. 
                2. Non possono essere  altresi'  liquidate  le  spese
          sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto
          del conferimento dell'incarico,  apparivano  irrilevanti  o
          superflue ai fini della prova.»