Art. 4 
 
Disposizioni  in  materia   di   presentazione   ((e   di   manifesta
  infondatezza)) della domanda  di  protezione  internazionale  e  di
  allontanamento ingiustificato dei richiedenti  dalle  strutture  di
  accoglienza o  dai  centri  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si ((presenti)) presso
l'ufficio di polizia  territorialmente  competente  per  la  verifica
dell'identita' dal medesimo dichiarata  e  la  formalizzazione  della
domanda di protezione internazionale, la manifestazione  di  volonta'
precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure
previste dal presente decreto e il procedimento non e' instaurato.». 
    b) all'articolo 23-bis, ((comma 2, al primo periodo,)) le parole:
«entro dodici  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «entro  nove
mesi((», al secondo periodo, le parole: «la Commissione  territoriale
dichiara  l'estinzione  del  procedimento»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «il procedimento  e'  estinto»  e,  al  terzo  periodo,  le
parole: «successivamente alla  dichiarazione  di  estinzione  »  sono
sostituite dalle seguenti: «successivamente all'estinzione))»; 
  ((b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis e' abrogato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 6, 23-bis e 28-ter
          del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Accesso alla procedura). - 1. La domanda  di
          protezione internazionale e' presentata  personalmente  dal
          richiedente  presso  l'ufficio  di  polizia  di   frontiera
          all'atto dell'ingresso nel territorio  nazionale  o  presso
          l'ufficio della questura competente in  base  al  luogo  di
          dimora del richiedente. 
                2. La domanda presentata da un  genitore  si  intende
          estesa anche ai figli minori  non  coniugati  presenti  sul
          territorio  nazionale  con  il  genitore   all'atto   della
          presentazione  della  stessa.  La   domanda   puo'   essere
          presentata direttamente dal minore, tramite il genitore. 
                3. La domanda puo' essere presentata direttamente dal
          minore non  accompagnato  ai  sensi  dell'articolo  19.  La
          domanda del minore non accompagnato  puo'  essere  altresi'
          presentata  direttamente  dal  tutore  sulla  base  di  una
          valutazione  individuale  della  situazione  personale  del
          minore. 
                3-bis. Nel caso in cui lo straniero non  si  presenti
          presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per
          la verifica dell'identita' dal  medesimo  dichiarata  e  la
          formalizzazione della domanda di protezione internazionale,
          a la manifestazione di  volonta'  precedentemente  espressa
          non costituisce domanda secondo le procedure  previste  dal
          presente decreto e il procedimento non e' instaurato.» 
                «Art. 23-bis (Allontanamento  ingiustificato).  -  1.
          Nel  caso  in  cui  il  richiedente  si   allontana   senza
          giustificato motivo dalle strutture di  accoglienza  ovvero
          si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di
          cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14  del
          decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  senza  aver
          sostenuto  il  colloquio  di  cui   all'articolo   12,   la
          Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. 
                2. Il richiedente puo' chiedere per una sola volta la
          riapertura del procedimento sospeso ai sensi del  comma  1,
          entro nove mesi dalla sospensione. Trascorso tale  termine,
          il procedimento  e'  estinto.  La  domanda  presentata  dal
          richiedente successivamente all'estinzione del procedimento
          e' sottoposta ad esame preliminare ai  sensi  dell'articolo
          29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati
          i  motivi  addotti  a  sostegno  dell'ammissibilita'  della
          domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.» 
                «Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1.
          La domanda  e'  considerata  manifestamente  infondata,  ai
          sensi dell'articolo 32, comma  1,  lettera  b-bis),  quando
          ricorra una delle seguenti ipotesi: 
                  a)  il  richiedente  ha  sollevato   esclusivamente
          questioni che non hanno alcuna attinenza con i  presupposti
          per il riconoscimento della  protezione  internazionale  ai
          sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                  b) il richiedente proviene da un Paese designato di
          origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis; 
                  c)  il  richiedente  ha  rilasciato   dichiarazioni
          palesemente  incoerenti  e  contraddittorie  o  palesemente
          false, che contraddicono informazioni verificate sul  Paese
          di origine; 
                  d) il richiedente ha indotto in errore le autorita'
          presentando informazioni  o  documenti  falsi  o  omettendo
          informazioni o documenti riguardanti  la  sua  identita'  o
          cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la  decisione
          negativamente, ovvero  ha  dolosamente  distrutto  o  fatto
          sparire un documento di identita' o di viaggio che  avrebbe
          permesso di accertarne l'identita' o la cittadinanza; 
                  e)  il  richiedente  e'  entrato  illegalmente  nel
          territorio nazionale, o vi ha  prolungato  illegalmente  il
          soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la
          domanda tempestivamente rispetto alle circostanze  del  suo
          ingresso; 
                  f)  il  richiedente  ha  rifiutato   di   adempiere
          all'obbligo  del  rilievo  dattiloscopico   a   norma   del
          regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 26 giugno 2013; 
                  g) il richiedente si trova nelle condizioni di  cui
          all'articolo 6, commi 2, lettere a), b)  e  c),  e  3,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 
                1-bis. (abrogato)»