Art. 5 
 
 
    Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  ((a) all'articolo 19: 
  1) al comma 1: 
  1.1) al primo periodo, la  parola:  «trenta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quarantacinque»; 
  1.2) al secondo periodo, dopo le parole: «e' situata la struttura,»
sono inserite  le  seguenti:  «secondo  le  esigenze  del  territorio
medesimo, tenuto  conto  dell'entita'  degli  arrivi  alla  frontiera
ovvero dei rintracci,» e le parole: «anche  in  convenzione  con  gli
enti locali» sono soppresse; 
  1.3) al terzo periodo, le parole: «in  coerenza  con  la  normativa
regionale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  attuazione  della
vigente normativa»; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. A conclusione della fase di prima accoglienza  nelle  strutture
governative di cui  al  comma  1,  i  minori  non  accompagnati  sono
inseriti  nel  Sistema  di  accoglienza  e   integrazione,   di   cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria
di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema e' commisurata  alle
effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui
ai commi 1 e 3-bis ed e' comunque stabilita nei limiti delle  risorse
del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  di  cui
all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del  1989,  da
riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21,  comma
1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A  tal  fine  gli  enti
locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale  per  le
politiche e i servizi dell'asilo  prevedono  specifici  programmi  di
accoglienza riservati ai minori non accompagnati.»; 
  3) al comma 3, primo  periodo,  le  parole:  «commi  1  e  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis»; 
  4) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati  di  minori
non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa  essere  assicurata
ai sensi dei commi 1 e 2  del  presente  articolo,  e'  disposta  dal
prefetto, ai  sensi  dell'articolo  11,  l'attivazione  di  strutture
ricettive  temporanee   esclusivamente   dedicate   ai   minori   non
accompagnati,  con  una  capienza  massima  di  cinquanta  posti  per
ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono
essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri
a valere anche sul  fondo  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,  del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la
realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di
cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di  capienza
stabilito dalla medesima disposizione, nella misura  massima  del  50
per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso  i
servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee  non  puo'  essere
disposta nei confronti del minore di  eta'  inferiore  a  quattordici
anni ed e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento
nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In  caso  di
momentanea indisponibilita' delle strutture ricettive  temporanee  di
cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza
del minore di eta'  non  inferiore  a  sedici  anni  in  una  sezione
dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli  9  e  11,
per un periodo comunque non superiore a novanta  giorni,  prorogabile
al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei  limiti  delle
risorse disponibili a  legislazione  vigente  allo  scopo  destinate.
Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture  di  cui
al presente comma e al comma 1 del presente articolo e' data notizia,
a cura del gestore della struttura, al comune  in  cui  si  trova  la
struttura  stessa,  per  il   coordinamento   con   i   servizi   del
territorio.»;)) 
    b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: 
        «3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi
3 e 3-bis, il soggetto e' condannato per il reato di cui all'articolo
495 del codice penale, la pena puo' essere sostituita con  la  misura
dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi  dell'articolo  16,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
      2) al comma 6, dopo le parole  «L'accertamento  socio-sanitario
dell'eta'» sono inserite le seguenti:  «e'  concluso  entro  sessanta
giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e»; 
      3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis. L'accertamento socio-sanitario  e'  effettuato  dalle
equipe  multidisciplinari   e   multiprofessionali   previste   ((dal
Protocollo multidisciplinare  per  la  determinazione  dell'eta'  dei
minori stranieri non accompagnati, adottato con  accordo  sancito  in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2,  lettera
c), del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,))  che  sono
costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. 
        6-ter. In deroga al comma 6, in caso di  arrivi  consistenti,
multipli e ravvicinati, a seguito di attivita' di ricerca e  soccorso
in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui
all'articolo 28-bis, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, di rintraccio sul  territorio  nazionale  a  seguito  di
ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera,  l'autorita'  di
pubblica  sicurezza,  nel  procedere  a  rilievi   dattiloscopici   e
fotografici, puo'  disporre,  nell'immediatezza,  lo  svolgimento  di
rilievi  antropometrici  o  di  altri  accertamenti  sanitari,  anche
radiografici, volti all'individuazione dell'eta',  dandone  immediata
comunicazione alla procura della Repubblica ((presso il tribunale per
i minorenni,)) che ne autorizza l'esecuzione in  forma  scritta.  Nei
casi  di  particolare  urgenza,  l'autorizzazione  puo'  essere  data
oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle
attivita' compiute,  contenente  anche  l'esito  delle  operazioni  e
l'indicazione del margine di errore, e' notificato allo straniero  e,
contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed e'
trasmesso alla procura della Repubblica ((presso il tribunale  per  i
minorenni)) nelle quarantotto ore successive. Si  applicano  i  commi
3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto  verbale  puo'  essere
impugnato davanti al ((tribunale per i  minorenni))  entro  5  giorni
dalla ((notificazione)), ai sensi degli articoli 737 e  seguenti  del
codice  di  procedura  civile.  Quando   e'   proposta   istanza   di
sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide  in  via
d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo  e  penale
conseguente all'identificazione come maggiorenne e' sospeso fino alla
decisione su tale istanza.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 19  e  19-bis  del
          decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  142  (Attuazione
          della   direttiva   2013/33/UE   recante   norme   relative
          all'accoglienza dei richiedenti protezione  internazionale,
          nonche'  della  direttiva  2013/32/UE,  recante   procedure
          comuni ai fini del  riconoscimento  e  della  revoca  dello
          status di protezione internazionale), come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 19 (Accoglienza dei minori non accompagnati). -
          1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i
          minori  non  accompagnati   sono   accolti   in   strutture
          governative  di  prima  accoglienza   a   loro   destinate,
          istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
          Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   per   il   tempo
          strettamente   necessario,   comunque   non   superiore   a
          quarantacinque giorni,  all'identificazione,  che  si  deve
          concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento
          dell'eta', nonche' a ricevere, con modalita' adeguate  alla
          loro eta', ogni informazione sui  diritti  riconosciuti  al
          minore e sulle modalita'  di  esercizio  di  tali  diritti,
          compreso quello di chiedere la  protezione  internazionale.
          Le  strutture  di  prima  accoglienza  sono  attivate   dal
          Ministero dell'interno, in accordo con  l'ente  locale  nel
          cui territorio e' situata la struttura, secondo le esigenze
          del territorio medesimo, tenuto  conto  dell'entita'  degli
          arrivi in frontiera ovvero dei  rintracci,  e  gestite  dal
          Ministero   dell'interno.   Con   decreto   del    Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze per i profili  finanziari,  sono  fissati  le
          modalita' di  accoglienza,  gli  standard  strutturali,  in
          attuazione della vigente normativa, e i servizi da erogare,
          in modo da assicurare un'accoglienza adeguata  alla  minore
          eta', nel rispetto dei diritti fondamentali  del  minore  e
          dei principi di cui all'articolo 18. Durante la  permanenza
          nella  struttura  di  prima  accoglienza  e'  garantito  un
          colloquio  con  uno  psicologo  dell'eta'  evolutiva,   ove
          necessario in  presenza  di  un  mediatore  culturale,  per
          accertare la situazione personale del minore, i motivi e le
          circostanze della partenza dal suo Paese di origine  e  del
          viaggio effettuato, nonche' le sue aspettative  future.  La
          prosecuzione dell'accoglienza del minore e'  assicurata  ai
          sensi del comma 2. 
                2. A conclusione  della  fase  di  prima  accoglienza
          nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non
          accompagnati sono inseriti nel  Sistema  di  accoglienza  e
          integrazione,   di   cui    all'articolo    1-sexies    del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39,  e  in
          particolare nei progetti specificamente  destinati  a  tale
          categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del  Sistema
          e' commisurata  alle  effettive  presenze  dei  minori  non
          accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e  3-bis  ed
          e' comunque stabilita nei limiti delle  risorse  del  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  di  cui
          all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416  del
          1989, da riprogrammare annualmente,  e  del  fondo  di  cui
          all'articolo 21, comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2023, n. 145. A tal fine gli enti  locali  che  partecipano
          alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e  i
          servizi  dell'asilo  prevedono   specifici   programmi   di
          accoglienza riservati ai minori non accompagnati. 
                2-bis.   Nella   scelta   del   posto,   tra   quelli
          disponibili, in cui collocare il  minore,  si  deve  tenere
          conto delle esigenze e delle caratteristiche  dello  stesso
          minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis,
          comma 1, in relazione alla tipologia  dei  servizi  offerti
          dalla struttura di accoglienza. Le  strutture  nelle  quali
          vengono accolti i minori stranieri non accompagnati  devono
          soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione,  gli  standard  minimi  dei
          servizi   e   dell'assistenza   forniti   dalle   strutture
          residenziali  per  minorenni  ed   essere   autorizzate   o
          accreditate ai sensi della normativa nazionale e  regionale
          in materia. La non conformita' alle dichiarazioni  rese  ai
          fini dell'accreditamento comporta  la  cancellazione  della
          struttura di accoglienza dal Sistema. 
                3.  In  caso  di  temporanea  indisponibilita'  nelle
          strutture di cui ai commi 1, 2,  e  3-bis,  l'assistenza  e
          l'accoglienza del minore  sono  temporaneamente  assicurate
          dalla pubblica autorita' del Comune in  cui  il  minore  si
          trova, fatta salva la  possibilita'  di  trasferimento  del
          minore in un altro comune, secondo  gli  indirizzi  fissati
          dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo
          in considerazione prioritariamente il  superiore  interesse
          del  minore.  I  Comuni  che  assicurano   l'attivita'   di
          accoglienza  ai  sensi  del  presente  comma  accedono   ai
          contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul
          Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri  non
          accompagnati di cui all' articolo 1, comma 181, della legge
          23 dicembre 2014, n. 190,  nel  limite  delle  risorse  del
          medesimo Fondo e comunque senza  alcuna  spesa  o  onere  a
          carico del Comune interessato  all'accoglienza  dei  minori
          stranieri non accompagnati. 
                3-bis.  In   presenza   di   arrivi   consistenti   e
          ravvicinati   di   minori   non    accompagnati,    qualora
          l'accoglienza non possa  essere  assicurata  ai  sensi  dei
          commi  1  e  2  del  presente  articolo,  e'  disposta  dal
          prefetto,  ai  sensi  dell'articolo  11,  l'attivazione  di
          strutture ricettive temporanee esclusivamente  dedicate  ai
          minori  non  accompagnati,  con  una  capienza  massima  di
          cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui
          al precedente periodo possono essere  realizzate  anche  in
          convenzione con gli enti locali, con oneri a  valere  anche
          sul  fondo  di  cui   all'articolo   21,   comma   1,   del
          decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di  estrema
          urgenza la realizzazione o  l'ampliamento  delle  strutture
          ricettive  temporanee  di  cui  al   primo   periodo   sono
          consentiti in deroga al limite di capienza stabilito  dalla
          medesima disposizione, nella  misura  massima  del  50  per
          cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati  in  ogni
          caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma  1  del
          presente articolo. L'accoglienza nelle strutture  ricettive
          temporanee non  puo'  essere  disposta  nei  confronti  del
          minore di eta' inferiore a quattordici anni ed e'  limitata
          al tempo strettamente  necessario  al  trasferimento  nelle
          strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In  caso
          di momentanea indisponibilita'  delle  strutture  ricettive
          temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la
          provvisoria accoglienza del minore di eta' non inferiore  a
          sedici anni in una sezione  dedicata  nei  centri  e  nelle
          strutture di cui agli articoli  9  e  11,  per  un  periodo
          comunque non superiore a  novanta  giorni,  prorogabile  al
          massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo
          destinate. Dell'accoglienza  del  minore  non  accompagnato
          nelle strutture di cui al presente comma e al comma  1  del
          presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della
          struttura, al comune in cui si trova la  struttura  stessa,
          per il coordinamento con i servizi del territorio. 
                4.  Il  minore  non  accompagnato  non  puo'   essere
          trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6
          e 9. 
                5. L'autorita' di pubblica  sicurezza  da'  immediata
          comunicazione della presenza di un minore non  accompagnato
          al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale  per  i
          minorenni e al Tribunale per  i  minorenni  per  l'apertura
          della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli
          343  e  seguenti  del  codice  civile  e   delle   relative
          disposizioni di attuazione del medesimo codice,  in  quanto
          compatibili, e per la ratifica delle misure di  accoglienza
          predisposte,  nonche'  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  con  mezzi  idonei  a  garantirne   la
          riservatezza, al fine di  assicurare  il  censimento  e  il
          monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il
          provvedimento  di   nomina   del   tutore   e   gli   altri
          provvedimenti  relativi  alla  tutela  sono  adottati   dal
          presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da
          lui delegato.  Il  reclamo  contro  tali  provvedimenti  si
          propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di
          procedura civile.  Del  collegio  non  puo'  far  parte  il
          giudice che ha emesso il provvedimento reclamato 
                6. Il tutore possiede le  competenze  necessarie  per
          l'esercizio  delle  proprie  funzioni  e  svolge  i  propri
          compiti  in   conformita'   al   principio   dell'interesse
          superiore del minore. Non possono  essere  nominati  tutori
          individui  o  organizzazioni  i  cui  interessi   sono   in
          contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore
          puo' essere sostituito solo in caso di necessita'. 
                7.  Al  fine  di  garantire  il  diritto   all'unita'
          familiare e' tempestivamente avviata  ogni  iniziativa  per
          l'individuazione dei familiari del minore non  accompagnato
          richiedente   protezione   internazionale.   Il   Ministero
          dell'interno, sentiti il Ministero  della  giustizia  e  il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  stipula  convenzioni,  sulla  base   delle
          risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche  e
          i servizi dell'asilo,  con  organizzazioni  internazionali,
          intergovernative    e    associazioni    umanitarie,    per
          l'attuazione  di  programmi  diretti   a   rintracciare   i
          familiari dei minori non accompagnati.  Le  ricerche  ed  i
          programmi diretti a rintracciare i  familiari  sono  svolti
          nel superiore interesse dei minori e  con  l'obbligo  della
          assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
          richiedente e dei familiari. 
                7-bis. Nei cinque giorni successivi al  colloquio  di
          cui all'articolo  19-bis,  comma  1,  se  non  sussiste  un
          rischio per il minore straniero non accompagnato  o  per  i
          suoi familiari,  previo  consenso  informato  dello  stesso
          minore  ed  esclusivamente  nel  suo  superiore  interesse,
          l'esercente la responsabilita' genitoriale,  anche  in  via
          temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che
          avvia immediatamente le indagini. 
                7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma  7
          e' trasmesso al Ministero dell'interno, che  e'  tenuto  ad
          informare  tempestivamente  il   minore,   l'esercente   la
          responsabilita'   genitoriale    nonche'    il    personale
          qualificato che ha svolto il colloquio di cui  all'articolo
          19-bis, comma 1. 
                7-quater. Qualora siano individuati familiari  idonei
          a prendersi cura del  minore  straniero  non  accompagnato,
          tale soluzione deve essere  preferita  al  collocamento  in
          comunita'.» 
                Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non
          accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore  straniero
          non  accompagnato  e'  entrato  in  contatto  o  e'   stato
          segnalato alle autorita' di polizia, ai servizi  sociali  o
          ad altri rappresentanti dell'ente  locale  o  all'autorita'
          giudiziaria, il personale qualificato  della  struttura  di
          prima accoglienza svolge, sotto la  direzione  dei  servizi
          dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da
          organizzazioni,  enti  o  associazioni  con  comprovata   e
          specifica esperienza nella tutela dei minori, un  colloquio
          con  il  minore,  volto  ad  approfondire  la  sua   storia
          personale e familiare e a far emergere ogni altro  elemento
          utile alla sua protezione, secondo la  procedura  stabilita
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  da
          adottare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione.  Al   colloquio   e'
          garantita la presenza di un mediatore culturale. 
                2.  Nei  casi  di  dubbi  fondati  relativi  all'eta'
          dichiarata dal minore  si  applicano  le  disposizioni  dei
          commi 3 e seguenti. In ogni  caso,  nelle  more  dell'esito
          delle  procedure  di  identificazione,  l'accoglienza   del
          minore e'  garantita  dalle  apposite  strutture  di  prima
          accoglienza per minori previste dalla legge; si  applicano,
          ove   ne   ricorrano   i   presupposti,   le   disposizioni
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.
          24. 
                3.   L'identita'   di   un   minore   straniero   non
          accompagnato  e'  accertata  dalle  autorita'  di  pubblica
          sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza
          del tutore o del tutore provvisorio se gia' nominato,  solo
          dopo che e' stata garantita allo stesso minore un'immediata
          assistenza umanitaria. Qualora  sussista  un  dubbio  circa
          l'eta' dichiarata, questa e' accertata  in  via  principale
          attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della
          collaborazione   delle   autorita'   diplomatico-consolari.
          L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non
          deve essere richiesto nei casi in cui  il  presunto  minore
          abbia  espresso  la   volonta'   di   chiedere   protezione
          internazionale ovvero  quando  una  possibile  esigenza  di
          protezione internazionale emerga a  seguito  del  colloquio
          previsto dal comma  1.  Tale  intervento  non  e'  altresi'
          esperibile qualora da esso  possano  derivare  pericoli  di
          persecuzione e nei casi in cui il minore  dichiari  di  non
          volersi     avvalere     dell'intervento     dell'autorita'
          diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari  esteri  e
          della   cooperazione   internazionale   e   il    Ministero
          dell'in-terno promuovono le opportune iniziative,  d'intesa
          con  gli  Stati  interessati,  al  fine  di  accelerare  il
          compimento degli accertamenti di cui al presente comma. 
                3-bis. Le autorita' di pubblica sicurezza consultano,
          ai fini dell'accertamento dell'eta' dichiarata, il  sistema
          informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati
          istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali  nonche'  le  altre  banche  dati   pubbliche   che
          contengono dati pertinenti, secondo le modalita' di accesso
          per esse previste. 
                3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti  di  cui
          ai commi 3 e 3-bis, il soggetto e' condannato per il  reato
          di cui all'articolo 495 del codice  penale,  la  pena  puo'
          essere  sostituita  con  la  misura   dell'espulsione   dal
          territorio nazionale ai sensi dell'articolo  16,  comma  1,
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
                4.  Qualora  permangano  dubbi  fondati   in   merito
          all'eta'   dichiarata   da   un   minore   straniero    non
          accompagnato,  la  Procura  della  Repubblica   presso   il
          tribunale   per   i   minorenni   puo'    disporre    esami
          socio-sanitari volti all'accertamento della stessa. 
                5. Lo straniero e' informato,  con  l'ausilio  di  un
          mediatore culturale, in una lingua che possa  capire  e  in
          conformita'   al   suo   grado   di    maturita'    e    di
          alfabetizzazione, del fatto che la  sua  eta'  puo'  essere
          determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del
          tipo di esami a cui deve essere sottoposto,  dei  possibili
          risultati attesi e  delle  eventuali  conseguenze  di  tali
          risultati, nonche' di quelle derivanti  dal  suo  eventuale
          rifiuto di  sottoporsi  a  tali  esami.  Tali  informazioni
          devono essere fornite  altresi'  alla  persona  che,  anche
          temporaneamente, esercita i poteri tutelari  nei  confronti
          del presunto minore. 
                6.  L'accertamento   socio-sanitario   dell'eta'   e'
          concluso entro sessanta giorni decorrenti  dalla  data  del
          provvedimento di cui al comma 4 e deve essere svolto in  un
          ambiente  idoneo  con  un  approccio  multidisciplinare  da
          professionisti adeguatamente formati e, ove necessario,  in
          presenza di un mediatore culturale,  utilizzando  modalita'
          meno invasive possibili e  rispettose  dell'eta'  presunta,
          del  sesso  e  dell'integrita'  fisica  e  psichica   della
          persona. Non devono essere eseguiti esami sociosanitari che
          possano compromettere lo stato psico-fisico della persona. 
                6-bis. L'accertamento socio-sanitario  e'  effettuato
          dalle   equipe   multidisciplinari   e   multiprofessionali
          previste   dal   Protocollo   multidisciplinare   per    la
          determinazione   dell'eta'   dei   minori   stranieri   non
          accompagnati, adottato  con  accordo  sancito  in  sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          che sono costituite entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                6-ter. In deroga  al  comma  6,  in  caso  di  arrivi
          consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attivita'
          di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera
          o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis,  comma
          4, del decreto legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  di
          rintraccio sul territorio nazionale a seguito  di  ingresso
          avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorita'  di
          pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi  dattiloscopici
          e  fotografici,  puo'   disporre,   nell'immediatezza,   lo
          svolgimento  di   rilievi   antropometrici   o   di   altri
          accertamenti   sanitari,    anche    radiografici,    volti
          all'individuazione     dell'eta',     dandone     immediata
          comunicazione  alla  procura  della  Repubblica  presso  il
          tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in
          forma   scritta.   Nei   casi   di   particolare   urgenza,
          l'autorizzazione   puo'    essere    data    oralmente    e
          successivamente confermata per iscritto. Il  verbale  delle
          attivita'  compiute,   contenente   anche   l'esito   delle
          operazioni  e  l'indicazione  del  margine  di  errore,  e'
          notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente
          i poteri tutelari,  ove  nominato,  ed  e'  trasmesso  alla
          procura  della  Repubblica  presso  il  tribunale   per   i
          minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano  i
          commi 3-ter  e  7,  per  quanto  compatibili.  Il  predetto
          verbale puo' essere impugnato davanti al  tribunale  per  i
          minorenni entro 5  giorni  dalla  notificazione,  ai  sensi
          degli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di  procedura
          civile. Quando  e'  proposta  istanza  di  sospensione,  il
          giudice,  in  composizione  monocratica,  decide   in   via
          d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento  amministrativo
          e penale conseguente all'identificazione  come  maggiorenne
          e' sospeso fino alla decisione su tale istanza. 
                7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario  e'
          comunicato allo straniero, in modo congruente  con  la  sua
          eta', con  la  sua  maturita'  e  con  il  suo  livello  di
          alfabetizzazione, in  una  lingua  che  possa  comprendere,
          all'esercente    la    responsabilita'    genitoriale     e
          all'autorita' giudiziaria che ha  disposto  l'accertamento.
          Nella relazione  finale  deve  essere  sempre  indicato  il
          margine di errore. 
                8.     Qualora,     anche     dopo     l'accertamento
          socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore eta', questa
          si presume ad ogni effetto di legge. 
                9. Il  provvedimento  di  attribuzione  dell'eta'  e'
          emesso dal tribunale per i minorenni ed e' notificato  allo
          straniero  e,  contestualmente,  all'esercente   i   poteri
          tutelari, ove nominato, e puo' essere impugnato in sede  di
          reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di  procedura
          civile. In caso di impugnazione, il giudice decide  in  via
          d'urgenza   entro   dieci   giorni;    ogni    procedimento
          amministrativo  e  penale  conseguente  all'identificazione
          come  maggiorenne  e'  sospeso  fino  alla  decisione.   Il
          provvedimento e'  altresi'  comunicato  alle  autorita'  di
          polizia  ai  fini  del  completamento  delle  procedure  di
          identificazione  ed  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali ai fini  dell'inserimento  dei  dati  nel
          sistema informativo  nazionale  dei  minori  stranieri  non
          accompagnati.»